• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/18446 (4-18446)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18446presentato daGIACHETTI Robertotesto diVenerdì 10 novembre 2017, seduta n. 884

   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   notizie stampa hanno informato che i fratelli Francesca e Giulio Occhionero sono stati sottoposi alla custodia cautelare in carcere il 9 gennaio 2017 con la principale accusa di aver tentato di violare i sistemi informatici di politici ed istituzioni e che, praticamente allo scadere del primo termine della misura, è stato disposto il giudizio immediato con conseguente differimento del termine e sua nuova decorrenza e durata;

   i reati contestati ai fratelli Occhionero sono puniti con la pena della reclusione fino a 5 anni, con conseguente termine per la custodia cautelare di 3 mesi, nella specie divenuto di sei mesi a decorrere dal decreto di giudizio immediato, con conseguente scadenza della custodia al 3 ottobre 2017;

   infatti, il richiamo dell'articolo 615-ter, terzo comma, del codice penale contenuto nell'imputazione, secondo l'interrogante, non può che essere al solo 1° inciso (e quindi con un richiamo del 1° comma e non del 2°), la cui applicazione conduce alla pena aggravata ad anni cinque (e non otto) di reclusione;

   inoltre, il teste chiave dell'accusa, il sovrintendente capo del Cnaipic Francesco Cappotto, all'udienza del 10 ottobre 2017, ha rivelato che «lo scopo [dell'ing. Occhionero] non era distruggere o danneggiare» e che non si sono registrati danni o interruzioni dei sistemi informatici che si assumono colpiti;

   le stesse parti civili, a quanto risulta all'interrogante, non hanno lamentato che danni di immagine, cioè danni del tutto diversi dal danneggiamento o sottrazione di dati o interruzione dei sistemi informatici;

   pertanto, deve ritenersi che già nel momento in cui i fratelli Occhionero sono stati tratti in arresto era ben noto che dovesse escludersi l'aggravante che potesse giustificare il più lungo termine della custodia cautelare;

   di conseguenza, la custodia carceraria di Giulio Occhionero può legittimare, secondo l'interrogante, il forte sospetto del trattarsi di un ennesimo caso di abuso della misura carceraria in fase cautelare;

   d'altronde, la parallela vicenda della sorella, sembra porsi nel medesimo solco, posto che alla stessa venivano contestati gravi indizi di colpevolezza non in base ad indagini tecniche, ma in base a brogliacci di intercettazioni il cui effettivo contenuto, già alla prima udienza istruttoria, si è rivelato inconsistente, tanto che a Francesca Occhionero è stata eliminata la misura della custodia detentiva: nove mesi di restrizione carceraria la cui infondatezza ed inutilità è subito affiorata nel processo, insieme all'evidente contrasto con il principio della extrema ratio della custodia carceraria sancito dall'articolo 275 codice di procedura penale;

   il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), nell'ultimo rapporto annuale diffuso a Strasburgo il 20 aprile 2017, ha esortato i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa a non imporre la custodia cautelare in carcere se non come ultima ratio e a offrire condizioni di detenzione soddisfacenti agli indagati sottoposti a carcerazione preventiva –:

   se non ritenga di dover valutare, nell'ambito delle sue competenze e nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura, se sussistano i presupposti per l'esercizio dei propri poteri ispettivi, con riguardo al caso di specie;

   quanti siano nell'ultimo anno coloro che hanno scontato o che stanno scontando la custodia cautelare in carcere per reati strettamente informatici;

   quanti siano, al momento, i detenuti in custodia cautelare in carcere e quale sia in termini percentuali la progressione mensile a seguito della riforma attuata con la legge 16 aprile 2015, n. 47;

   cosa intenda fare per corrispondere a quanto richiesto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura agli Stati membri nell'ultimo rapporto annuale.
(4-18446)