• C. 4627-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente l'8 novembre 2017); GARAVINI Laura, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.4627 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4627-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)
e dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
di concerto con il ministro dell'interno
(MINNITI)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015
Presentato il 29 agosto 2017
(Relatrice: GARAVINI)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), l'8 novembre 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 4627. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il disegno di legge n. 4627 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015»;

          considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il disegno di legge n. 4627 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015»;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

              con riferimento all'Accordo in oggetto, la quantificazione degli oneri assunti nella relazione tecnica a corredo della disposizione

legislativa in esame è conforme a quanto stabilito nella disciplina generale prevista dall'articolo 24 della Convenzione europea del 1957, il quale dispone che le spese derivanti dall'estradizione nel proprio territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, sono poste a carico dello Stato richiedente;

              in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019;

          rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di ratifica, giacché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, a cui la citata disposizione fa riferimento, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

          all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

      Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

      Sopprimere il comma 2.

    

TESTO
del disegno di legge
    
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

      Soppresso.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      2. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore).
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.