• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/05062 nella scorsa legislatura la legge n. 69 del 2009 – nell'ambito di articolati interventi sul processo civile – ha delegato il Governo a disciplinare la conciliazione delle controversie civili...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05062presentato daGULLO Maria Tindaratesto diLunedì 9 giugno 2014, seduta n. 241

GULLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nella scorsa legislatura la legge n. 69 del 2009 – nell'ambito di articolati interventi sul processo civile – ha delegato il Governo a disciplinare la conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il Governo pro tempore ha esercitato la delega con l'emanazione del decreto legislativo n. 28 del 2010, prevedendo in particolare che per talune controversie il tentativo di mediazione fosse obbligatorio, ovvero rappresentasse una condizione di procedibilità dell'azione;
sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2012, che ha dichiarato questo aspetto della disciplina incostituzionale per eccesso di delega;
tale pronuncia della Corte Costituzionale è stata superata, nell'attuale legislatura, dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, che ha reintrodotto le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione, pur affermandone il carattere transitorio e sperimentale per 4 anni;
la circolare del Ministero della giustizia del 27 novembre 2013 evidenzia che «Si dovrà, infine, garantire che l'accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo necessario nell'attuale difficile momento economico in cui versa il Paese. Non deve, infatti, accadere che la congiuntura economica comprometta l'accesso alla tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei compiti primari dello Stato»;
risulta all'interrogante che la mediazione civile e commerciale abbia prodotto risultati deludenti in ambito europeo e, comunque, in Italia inferiori alle aspettative;
sullo scarso utilizzo dello strumento incidono ancora sia la scarsa conoscenza dell'istituto della mediazione da parte dei cittadini, sia i costi nel caso in cui la conciliazione riguardi beni immobili o mobili registrati;
nel caso in cui oggetto della conciliazione sia un bene immobile o mobile registrato è necessario, invece, l'intervento del notaio;
l'intervento del notaio determina dei costi che non sembrano essere coerenti con l'istituto, in quanto sul cittadino gravano i normali costi degli atti notarili, salvo quanto previsto dalla legge in materia di imposta di registro;
probabilmente serve un intervento normativo in merito o un chiarimento delle norme in questione –:
se l'attuale applicazione della norma che prevede l'intervento dei notai risulti coerente, circa i costi da applicare alla mediazione, alla ratio delle norme vigenti in materia;
se non ritenga di assumere iniziative per prevedere onorari ridotti specifici per gli atti derivanti dalla mediazione.
(4-05062)