• C. 2365-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 10 giugno 2014); BRATTI Alessandro, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.2365 [Decreto Alluvione & Terremoto Emilia-Romagna] Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali"


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2365-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali
Presentato il 12 maggio 2014
(Relatore: BRATTI)

NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 10 giugno 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2365. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2365, di conversione del decreto-legge n. 74 del 2014, il quale è composto di tre articoli: uno, di carattere sostanziale, in materia di interventi e poteri del Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, uno, di carattere prevalentemente finanziario, relativo all'integrazione del Fondo per le emergenze nazionali, e uno concernente l'entrata in vigore, e rilevato che:

                la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale è intervenuta a distanza di 24 giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, nel medesimo giorno della sua emanazione;

                il decreto-legge reca un contenuto omogeneo in quanto concerne interventi unificati dalla finalità di garantire o consentire l'attuazione di azioni per la ricostruzione, e ciò sia nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali del gennaio 2014, già colpiti dal sisma del maggio 2012, sia, a livello più generale, mediante una riassegnazione delle risorse tuttora disponibili nell'apposito fondo previsto dalla legge n. 225 del 1992, recante la normativa di riferimento per il servizio nazionale della protezione civile e per le emergenze. Tale contenuto, indicato nel preambolo, risulta altresì corrispondente al titolo del decreto, che invece non fa riferimento alla tromba d'aria del maggio 2013, pur richiamata all'articolo 1;

                il provvedimento in esame si inscrive in una lunga catena di decreti-legge che hanno affrontato, sotto diversi profili, le conseguenze del sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia nel maggio 2012 (si segnalano i decreti-legge: nn. 74, 83, 95 e 174 del 2012; nn. 43 e 76 del 2013; n. 4 del 2014), dando così luogo a stratificazioni normative sulla materia in questione;

                nella definizione dell'area dell'Emilia-Romagna interessata dagli interventi commissariali, il decreto-legge fa più volte riferimento (ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1) ai comuni («interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014», come si specifica al solo comma 1) «individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50», articolo che reca tre elencazioni diverse di territori nell'ambito di tre distinti commi, risultando quindi un margine di incertezza del dato normativo, al quale sarebbe opportuno porre rimedio individuando puntualmente, anche mediante rinvio al comma appropriato oppure mediante specifica elencazione, le aree interessate dalla disposizione;

                ancora, nell'articolo 1, comma 1, si fa riferimento ai comuni colpiti «dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012»; anche in questo caso l'individuazione dei comuni interessati si presenta alquanto difficoltosa in quanto non viene specificamente richiamato l'atto contenente l'elencazione. Inoltre, con riferimento ai medesimi comuni, altri elementi di incertezza sono desumibili da altre disposizioni del provvedimento, quale ad esempio il comma 3, a tenore del quale risulta che il Commissario – per il complesso dei suoi interventi – non possa avvalersi dei sindaci di questi comuni, bensì solamente di quelli dei comuni alluvionati;

                in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, l'articolo 1 del provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente, per effetto del rinvio alla legge n. 225 del 1992 e ad altri atti; in proposito, si rileva come il decreto richiami le deroghe «alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012», senza però richiamare le ulteriori deliberazioni (del 16 ottobre 2012 e del 15 febbraio 2013) che hanno integrato in maniera non testuale la prima, apparendo così dubbia la loro applicabilità;

                per quanto riguarda, inoltre, l'ambito temporale di attribuzione dei poteri commissariali, individuato dal comma 2 dell'articolo 1 «per l'intera durata dello stato di emergenza», appare opportuno specificare che esso si riferisce alla situazione determinatasi a seguito del terremoto del maggio 2012, che è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

                all'articolo 2, comma 1, si usa il termine «intesa» in luogo del termine «concerto», in difformità da quanto previsto dalla circolare del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base alla quale (paragrafo 4, lettera p)) si usa il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)»;

                il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                per quanto detto in premessa, appare opportuno individuare più specificamente i comuni interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1;

                all'articolo 1, comma 2, appare opportuno valutare se il richiamo alla delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 debba essere integrato con il riferimento alle ulteriori deliberazioni del 16 ottobre 2012 e del 15 febbraio 2013;

                all'articolo 1, comma 2, appare opportuno specificare che «l'intera durata dello stato di emergenza» è relativa alla situazione determinatasi a seguito del terremoto del maggio 2012, che è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2365 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»;

            considerato che le disposizioni contenute nel decreto-legge riferite alla protezione civile sono riconducibili alle materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e che le altre disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            evidenziato che l'articolo 1, comma 1, mira a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e interessati anche dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, come individuati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 4, del 2014 nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, come individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, dichiarativa dello stato di emergenza, e in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 83 del 2013;

            rilevato, in proposito, che, in applicazione dei riferimenti normativi sopra citati, non sono specificamente individuati i comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

            osservato che mentre il comma 1 dell'articolo 1 ricomprende tra i territori interessati dalle disposizioni del decreto anche quelli colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, nei commi 3, 4, 7 e 8 del medesimo articolo si fa riferimento, invece, solo agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014;

            ricordato che il comma 5 consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, di destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015 per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria nonché per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati;

            ricordato, altresì, che il comma 6 affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

            evidenziato che il comma 6 prevede, inoltre, che siano individuate, con riferimento ai progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, le risorse previste a legislazione vigente disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'emergenza idrogeologica o che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi;

            sottolineato che il comma 7 demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato: la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nel limite delle risorse indicate dal comma 5; l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi (per la concessione dei contributi) e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario;

            evidenziato che, al medesimo comma 7, viene altresì prevista l'estensione di tali procedure, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del maggio 2012; viene altresì stabilita l'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione, sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5 dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali;

            rilevata l'opportunità di chiarire maggiormente il rapporto tra le disposizioni recate dai commi 5, 6 e 7,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare una puntuale individuazione dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, considerato che la delibera del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013 e l'ordinanza di protezione civile n. 83 del 2013, richiamate dal testo, non li indicano nel dettaglio;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente all'articolo 1, commi 3, 4, 7 e 8 se tra i territori interessati dalle disposizioni del decreto siano ricompresi anche quelli interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente il rapporto tra le disposizioni recate dai commi 5, 6 e 7.

        (4 giugno 2014)

    Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2365 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»,

            richiamato il parere espresso dal Comitato nella seduta del 4 giugno scorso,

            ribadite le osservazioni di cui alle lettere b) e c) formulate nel predetto parere,

            sottolineato che al nuovo comma 9-quater dell'articolo 1 andrebbe precisato che il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'utilizzo delle risorse stanziate in qualità di Commissario delegato,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        (10 giugno 2014)


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 74 del 2014, recante Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali (atto Camera n. 2365 Governo);

            apprezzato l'intento principale dell'intervento, che è quello di garantire la ricostruzione e la ripresa delle attività economiche nei territori dei comuni, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati anche da una serie di eventi alluvionali successivi;

            sottolineata l'opportunità che il Governo riesca a provvedere, in questo o in altri interventi, anche in relazione a comuni di altre regioni colpiti da eventi atmosferici di eccezionale gravità nei mesi di gennaio e febbraio 2014 (Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lazio), coerentemente con le valutazioni e gli impegni contenuti nelle mozioni approvate dalla Camera dei Deputati nella seduta del 25 marzo 2014;

            segnalando la necessità di informare il Governo sul dato che i premi assicurativi dell'INAIL a carico di numerose realtà produttive dell'area colpita dal sisma del 2012 sembrano essere aumentati in misura anche considerevole a causa di danni e incidenti causati non già da negligenza delle imprese ma dal terremoto medesimo;

            segnalando inoltre come in questi giorni, alle imprese che avevano acceso mutui per il pagamento delle imposte siano pervenute formali richieste, da parte degli istituti di credito, di rinegoziazione dei contratti prevedendo il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2014;

            rilevando in tal senso che l'articolo 3-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 5, può oggettivamente prestarsi ad interpretazioni diverse, mentre nello spirito del legislatore, e senz'altro nelle attese delle aziende, era l'intenzione che la proroga dei due anni non costituisse una diluizione del debito quanto una sua sospensione;

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito la possibilità di introdurre adeguate disposizioni per fronteggiare i punti di criticità indicati nelle premesse.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2365 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare la necessità di un approccio organico rispetto alle calamità naturali territoriali già riconosciute tali dal Governo;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto si riferiscano anche ai territori colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge del Governo n. 2365, recante «decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»;

            considerato che il decreto-legge è volto specificamente a disciplinare la situazione emergenziale determinatasi in Emilia-Romagna nei territori già colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, mediante disposizioni volte a definire la governance della situazione emergenziale derivante dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

            tenuto conto che l'incremento di risorse per il finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, previsto nel secondo comma, rappresenta un segnale apprezzabile nella direzione della crescente attenzione verso il sostegno economico ai territori e alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;

            considerato tuttavia che appare necessario prevedere ulteriori risorse a favore di interventi finalizzati alla protezione del suolo, tenuto conto delle numerose calamità naturali verificatesi nel corso degli ultimi anni nel territorio nazionale, che hanno colpito diversi ambiti territoriali dando vita a situazioni emergenziali per le quali permangono tuttora situazioni di criticità,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 2365, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali;

            rilevato che l'articolo 1 del decreto-legge reca misure per garantire la prosecuzione degli interventi per il ripristino, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dell'Emilia-Romagna interessati, oltre che dal sisma del 2012, dalle alluvioni del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria del maggio 2013;

            considerato, in particolare, che la prosecuzione degli interventi in questione è affidata al presidente della regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario per la ricostruzione a seguito del terremoto del maggio 2012; che a quest'ultimo vengono conferiti i poteri necessari per procedere anche in deroga alle disposizioni vigenti; e che vengono stanziate risorse per la ricostruzione, la ripresa economica e la messa in sicurezza dei territori;

            rilevata l'esistenza di altre situazioni di emergenza dichiarata sul territorio nazionale (in particolare in Abruzzo, Lombardia, Veneto, Sardegna e Marche, con specifico riferimento a Senigallia),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            si rappresenta l'esigenza di assicurare la stessa attenzione a tutte le situazioni di emergenza già dichiarata, nonché di iniziative legislative che razionalizzino e uniformino le procedure per l'attivazione di interventi nazionali di assistenza alle popolazioni e di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, definendo al meglio il ruolo delle autonomie territoriali per garantire il coordinamento dell'azione del Governo, delle regioni e degli enti locali.



Testo
del disegno di legge
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Testo
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.

      1. Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 1:

                le parole: «nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83,» sono soppresse;

                sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma»;

            al comma 2, dopo le parole: «dello stato di emergenza» sono inserite le seguenti: «relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012»;

            al comma 3, dopo le parole: «nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna,» sono inserite le seguenti: «oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, eventualmente prorogando i rapporti contrattuali in essere,»;

            al comma 4:

                al primo periodo, le parole: «al Presidente della provincia di Modena» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle province di Bologna e di Modena»;

                al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati»;

            al comma 5, le parole: «Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario delegato ai sensi del comma 1»;

            dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Alle aziende agricole aventi sede nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi previsti dal presente articolo si applicano i benefìci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, per un massimo di quarantotto mesi, elevabili a sessanta mesi nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente dagli eventi calamitosi indicati nel presente articolo»;

            dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

            al comma 7:

                al primo periodo, le parole: «Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario delegato ai sensi del comma 1», la parola: «stabiliti» è sostituita dalla seguente: «stabilite,» e dopo le parole: «ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi,»;

                al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato»;

            al comma 8, dopo le parole: «autorizza, altresì, la concessione di contributi» sono inserite le seguenti: «, previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi»;

            al comma 9, dopo le parole: «versate e disponibili sulla contabilità speciale» sono inserite le seguenti: «intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna»;

            dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

        «9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.

        9-ter. I soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, possono richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo non superiore a dodici mesi. Ai relativi oneri, pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

        9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.

        9-quinquies. I termini per adibire un immobile ad abitazione principale previsti alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

        9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. – (Sostegno del reddito). – 1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013».

        All'articolo 2:

            al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali» sono inserite le seguenti: «e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo,»;

            dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Il comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

        “5-septies. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio

finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

        1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'esercizio finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

        1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: “per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate» sono inserite le seguenti: “, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

        1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della

lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine possono essere riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.

        1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire le relative risorse economiche, quale cofinanziamento dello Stato.

        1-septies. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».



Decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per garantire l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, già colpiti dall'eccezionale sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché di assicurare, per l'anno 2014, l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2014;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;  
emana
 
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali).
Articolo 1.
(Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali).

        1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi

        1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi

alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze. alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze. Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma.
        2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.         2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
        3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.         3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, eventualmente prorogando i rapporti contrattuali in essere, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
        4. Il Commissario delegato può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.         4. Il Commissario delegato può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ai presidenti delle province di Bologna e di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga, comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati.
        5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonché per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonché con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree.         5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonché per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonché con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree.
          5-bis. Alle aziende agricole aventi sede nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi previsti dal presente articolo si applicano i benefìci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, per un massimo di quarantotto mesi, elevabili a sessanta mesi nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente dagli eventi calamitosi indicati nel presente articolo.
        6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, nonché le risorse previste per lo scopo a legislazione vigente disponibili nell'apposita contabilità speciale intestata al Commissario per l'emergenza idrogeologica, ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.         6. Identico.
          6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
        7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, sono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile ovvero per la quale è stata accertata l'inabitabilità da parte dei competenti uffici locali.         7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1, sono stabilite, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile ovvero per la quale è stata accertata l'inabitabilità da parte dei competenti uffici locali, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
        8. Il Commissario delegato autorizza, altresì, la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subìto danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5.         8. Il Commissario delegato autorizza, altresì, la concessione di contributi, previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi, per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subìto danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5.
        9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.         9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.
          9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.
          9-ter. I soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, possono richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo non superiore a dodici mesi. Ai relativi oneri, pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
          9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.
          9-quinquies. I termini per adibire un immobile ad abitazione principale previsti alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
          9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
 
Articolo 1-bis.
(Sostegno del reddito).
 

        1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013.

Articolo 2.
(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali).
Articolo 2.
(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali).

        1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.

        1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.

          1-bis. Il comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:
          «5-septies. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
 

        1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'esercizio finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

          1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: «per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate» sono inserite le seguenti: «, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
          1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine possono essere riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.
          1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire le relative risorse economiche, quale cofinanziamento dello Stato.
          1-septies. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 
        Dato a Roma, addì 12 maggio 2014.  
NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.