• Relazione 131, 928, 1373, 1390, 1407 e 1448-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1390 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 131, 928, 1373, 1390, 1407 E 1448-A

RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatore Torrisi)

Comunicata alla Presidenza il 10 giugno 2014

SUI
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione,
in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime (n. 131)

d’iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D'ONGHIA e ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Soppressione di enti intermedi (n. 928)

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2013

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (n. 1373)

d’iniziativa dei senatori CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SANTANGELO, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, LUCIDI e MANGILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2014

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica (n. 1390)

d'iniziativa del senatore MARAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2014

Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133
della Costituzione (n. 1407)

d’iniziativa dei senatori LO MORO, LANZILLOTTA, PALERMO, AUGELLO, Mario MAURO e ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2014

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province (n. 1448)

d’iniziativa dei senatori Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE e ZANETTIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2014

NONCHÈ SULLA
PETIZIONE

del signor Salvatore ACANFORA (n. 1124)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2013

Onorevoli Senatori. -- Il testo definito dalla Commissione per i disegni di legge costituzionale all'esame prevede esclusivamente la soppressione dell'ente Provincia nella Costituzione, in tal modo sancendo, in via definitiva, il percorso avviato con l'approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. Quest'ultima, proprio in attesa di un intervento legislativo di natura costituzionale, ha ridefinito il riassetto delle funzioni prima attribuite all'ente Provincia.

Come è emerso anche nel dibattito durante l'esame in sede referente, l'intervento di revisione costituzionale, ora all'esame dell'Assemblea, dovrà necessariamente essere valutato nel contesto del più ampio disegno riformatore del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Nondimeno, anche considerando che sui disegni di legge costituzionale presentati era stata deliberata l'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, si è convenuto sulla opportunità di anticipare, per tale aspetto, la riforma organica del predetto Titolo V, attraverso la semplice soppressione della dizione «Province» nei diversi articoli della Costituzione, che attualmente disciplinano questo ente territoriale: le Province, pertanto, non sarebbero più un ente territoriale costituzionalmente necessario, ad autonomia garantita.

A seguito della soppressione delle Province, appare comunque necessario, in una realtà come quella italiana caratterizzata dalla presenza diffusa di piccoli e piccolissimi comuni, prevedere un coordinamento delle funzioni di area vasta, che non potrebbe essere efficacemente assicurato da semplici forme associative tra comuni.

Per questo, all'articolo 4 si prevede che sia la legge a disciplinare l'attribuzione delle funzioni, nonché il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle Province soppresse. Resta incompiuta -- anche perché necessita di un'approfondita riflessione all'interno della più generale revisione del Titolo V -- la scelta se la disciplina delle nuove funzioni dell'area vasta debba essere attribuita alla competenza dello Stato o a quella delle Regioni.

Con l'articolo 3, restano ferme le disposizioni costituzionali concernenti i poteri legislativi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.

In conclusione, si può affermare che il presente intervento di revisione della Costituzione è diretto alla semplificazione dell'attuale assetto istituzionale. Inoltre, una volta attuata la riforma, ne discenderà una significativa riduzione di costi finanziari e burocratici.

Torrisi, relatore

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore Borioli)

29 maggio 2014

La Commissione,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge costituzionale A.S. 131 e abbinati, recante «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali come testo base;

rilevato che:

il provvedimento prevede l'abolizione dell'ente provincia, a tal fine disponendo la soppressione di qualsiasi riferimento alle province nel testo della Costituzione, con l'eccezione di quello contenuto nel secondo comma dell'articolo 116, ai sensi del quale la regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

l'eliminazione della previsione costituzionale dell'ente provincia è contenuta anche nel disegno di legge costituzionale del Governo A.S. 1429, anch'esso all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, nell'ambito della discussione dei disegni di legge di riforma della parte seconda della Costituzione;

l'articolo 4 del testo base stabilisce, nell'ambito delle disposizioni transitorie, che le province cessino da ogni funzione loro attribuita entro un anno dalla data di entrata in vigore della revisione costituzionale che le abolisce e demanda conseguentemente alla legge ordinaria di disciplinare l'attribuzione delle funzioni e il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse;

in materia è intervenuta di recente la legge 7 aprile 2014, n. 56, la quale -- oltre a ridefinire l'ordinamento delle province, in attesa della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione -- ha previsto la trasformazione di alcune di esse in città metropolitane, nel contempo dettando una disciplina transitoria per assicurare che sui rispettivi territori le città metropolitane subentrino alle province in tempi certi e definiti;

appare opportuno, anche nell'ambito della più generale riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, prevedere -- definendo puntualmente modalità, criteri e limiti -- che le regioni a statuto ordinario possano organizzare, anche attraverso l'istituzione di enti appositamente formati, l'amministrazione delle competenze di area vasta non direttamente gestite, anche al fine di tendere ad una armonizzazione, in materia di ordinamento degli enti territoriali, tra i poteri delle regioni a statuto ordinario e quelli delle regioni a statuto speciale, ferma restando la salvaguardia delle peculiarità di queste ultime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione, anche alla luce della più ampia riforma costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione attualmente al suo esame (A.S. 1429), l'opportunità di prevedere -- sulla base di modalità, criteri e limiti puntualmente definiti -- che le regioni a statuto ordinario possano organizzare l'amministrazione delle competenze di area vasta non direttamente gestite, anche attraverso l'istituzione di enti appositamente formati, nonché, più in generale, di armonizzare, in materia di ordinamento degli enti territoriali, i poteri delle regioni a statuto ordinario con quelli delle regioni a statuto speciale, ferma restando la salvaguardia delle peculiarità di queste ultime;

valuti inoltre la Commissione l'opportunità di prevedere un coordinamento tra le disposizioni transitorie connesse all'abolizione dell'ente provincia e quelle dettate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in merito ai tempi del subentro delle città metropolitane alle province.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche agli articoli 114, 117, 118,
119, 120, 132 e 133 della Costituzione

Art. 1.

(Modifica della rubrica del Titolo V
della Parte II della Costituzione)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 114, 117, 118,
119, 120, 132, 133 della Parte II
della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;

b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

c) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

d) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

b) le parole: «Provincie e» sono sostituite dalla seguente: «i».

7. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Art. 3.

(Poteri legislativi delle Regioni
a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti i poteri legislativi delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.

2. Sono fatte salve le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le Province cessano da ogni funzione loro attribuita entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, sono disciplinati con legge l'attribuzione delle funzioni, nonché il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle Province soppresse.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 131

D'iniziativa dei senatori Lanzillotta
ed altri

Art. 1.

(Modifica della rubrica del titolo V
della parte seconda della Costituzione)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

Art. 2.

(Modifica all’articolo 114
della Costituzione)

1. I commi primo e secondo dell’articolo 114 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

«La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.

Le Regioni e i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni».

Art. 3.

(Modifica dell’articolo 118
della Costituzione)

1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. -- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni che le esercitano per àmbiti non inferiori a quindicimila abitanti.

Per assicurare l’esercizio delle funzioni sovracomunali sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le Regioni, sentiti i Comuni interessati e sulla base dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato, istituiscono le agenzie provinciali o metropolitane per àmbiti non inferiori, rispettivamente a cinquecentomila e a un milione di abitanti. Con la medesima procedura le Regioni possono sopprimere le agenzie provinciali o metropolitane o modificarne le loro circoscrizioni.

I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le funzioni comunali, la cui gestione è attribuita dalla legge statale o regionale alle agenzie provinciali o metropolitane, sono da queste gestite in via esclusiva.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117. Essa disciplina inoltre forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Lo Stato, le Regioni e i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 119
della Costituzione)

1. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«I Comuni e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato disciplina il finanziamento delle funzioni comunali gestite dalle agenzie provinciali o metropolitane»;

b) al quarto comma, le parole: «, alle Province, alle Città metropolitane» sono soppresse;

c) al quinto comma, le parole: «, Province, Città metropolitane» sono soppresse;

d) al sesto comma, le parole: «, le Province, le Città metropolitane» sono soppresse.

Art. 5.

(Modifica all’articolo 120
della Costituzione)

1. Al secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane, delle Province» sono soppresse.

Art. 6.

(Modifica all’articolo 133
della Costituzione)

1. Il primo comma dell’articolo 133 della Costituzione è abrogato.

Art. 7.

(Disposizione transitoria)

1. Con legge dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono determinati i criteri per la definizione degli àmbiti territoriali delle agenzie metropolitane e provinciali, la composizione e nomina dei loro organi nonché le funzioni comunali la cui gestione è ad esse attribuita in via esclusiva, ed è disciplinato il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse. Ove entro i successivi sei mesi le province non risultassero soppresse e le agenzie provinciali non istituite, le relative funzioni sono attribuite al comune capoluogo ed è interrotta l’erogazione di qualsivoglia risorsa finanziaria dello Stato alle province.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 928

D'iniziativa dei senatore Calderoli

Art. 1.

(Soppressione del livello territoriale
di governo provinciale)

1. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa ;

b) al sesto comma le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

6. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

7. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

8. Alla rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, la parola: «Provincie» è sostituita dalle seguenti: «Città metropolitane».

Art. 2.

(Competenza legislativa regionale in tema di governo di area vasta)

1. All'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, è premesso il seguente periodo: «Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, disciplinare sull'intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento».

2 Le regioni, nell'esercizio della propria competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relativa agli enti locali regionali, disciplinano l'ordinamento dei medesimi, in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati. Ogni ente locale regionale ha un Presidente. La legge regionale può prevedere, per il solo Presidente, l'elezione a suffragio universale e diretto. Le regioni non possono istituire alcun ente locale regionale il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.

Art. 3.

(Disposizionifinali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni disciplinano gli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale. Alla data di cessazione del mandato amministrativo delle singole province in corso alla data di scadenza del termine di cui al primo periodo, le stesse sono soppresse e sono contestualmente istituiti gli enti locali regionali previsti dalle rispettive leggi regionali.

2. Fatta salva la potestà legislativa in materia di enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale, in caso di mancata entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore della stessa, il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, previa delibera del Consiglio dei ministri, nomina, alla data di cessazione dei singoli mandati amministrativi provinciali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, un commissario ad acta per l'esercizio di tutte le funzioni di ciascuna provincia.

3. Fino alla soppressione di cui al comma 1, le province continuano ad essere disciplinate sulla base delle disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni spettano agli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie e organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello Stato, la disciplina concernente l'autonomia finanziaria e tributaria di regioni e comuni è adeguata a quanto previsto dalla presente legge costituzionale.

6. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano alle province delle regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano.

7. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri uffici periferici, adeguandola a quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale.

8. Dall’attuazione della presente legge costituzionale deve derivare in ogni regione una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi.

9. Ciascuna regione assicura che il numero degli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale, sia inferiore al numero delle province della medesima regione alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1373

D'iniziativa dei senatori Crimi ed altri

Art. 1.

(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 114
della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 117
della Costituzione)

1. Alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.

2. Al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 119
della Costituzione)

1. Ai commi primo, secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» sono soppresse.

2. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «alle Province,» sono soppresse.

3. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

Art. 6.

(Modifica al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 7.

(Modifica del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Si può, con l'approvazione della maggioranza della popolazione del Comune o dei Comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra».

Art. 8.

(Abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.

(Norme di attuazione)

1. Gli organi amministrativi delle province cessano dalle loro funzioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Fino a tale data sono prorogati nella carica, per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, i presidenti e i consigli provinciali il cui mandato scade prima.

2. Entro il termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni a statuto ordinario, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni, anche in forma associata, alle altre articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni pubbliche, le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il termine di cui al comma 1, con legge dello Stato sono disciplinati:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche che presentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria;

b) il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari; il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) anche in via transitoria, i tributi, le compartecipazioni, i canoni ed ogni altra entrata prevista dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. La legge di cui al comma 3 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni, da destinare, per il primo quinquennio, al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

5. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 non siano state adottate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province abolite nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1390

D'iniziativa del senatore Malan

Art. 1.

(Modifica della rubrica del titolo V
della parte seconda della Costituzione)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 114
della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

2. Il secondo comna dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 117
della Costituzione)

1. All’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.

2. All’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, al terzo periodo, le parole: «, le Province» sono soppresse.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione)

1. Al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 119
della Costituzione)

1. Ai commi primo, secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» sono soppresse.

2. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «alle Province,» sono soppresse.

3. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 120
della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 7.

(Modifiche al secondo comma
dell'articolo 132 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

b) le parole: «Province e» sono sostituite dalla seguente: «i».

Art. 8.

(Abrogazione del primo comma
dell'articolo 133 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.

(Competenza legislativa regionale
in tema di esercizio associativo delle funzioni di governo di area vasta)

1. All'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, è premesso il seguente periodo: «Spetta alla legge regionale disciplinare sull'intero territorio regionale le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento».

Art. 10.

(Disposizioni conseguenti alla soppressione
delle Province)

1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle Province sono trasferite alle Regioni, che possono con legge delegarle ai Comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.

2. Il patrimonio, il personale e le risorse strumentali di pertinenza delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle Regioni, che possono trasferirli ai Comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.

3. I Comuni ai quali sono state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri Comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i Comuni interessati.

Art. 11.

(Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

(Poteri legislativi delle Regioni
a statuto speciale)

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti i poteri legislativi delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1407

D'iniziativa dei senatori Lo Moro ed altri

Art. 1.

(Abolizione delle province)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, dalle Province, dalle Città metropolitane» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato definisce il territorio, le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane, enti di governo delle aree metropolitane».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;

b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

2. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

3. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: «, alle Province» sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: «, Province» è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

4. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

5. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra».

6. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

7. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «I Comuni e le Regioni».

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con legge dello Stato, sono individuate dallo Stato e dalle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, le forme e le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta, nonché i criteri e le modalità di definizione dei relativi ambiti territoriali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1448

D'iniziativa dei senatori Paolo Romani
ed altri

Art. 1.

(Modifiche alla rubrica del titolo V
della Costituzione)

1. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 114
della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «, dalle Province,» sono soppresse.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 117
della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;

b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 119
della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: «, alle Province» sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: «, Province» è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 120
della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 132
della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

b) le parole: «consentire che Province e Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «consentire che i Comuni».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 133
della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le province sono soppresse e con legge dello Stato sono individuate le modalità di trasferimento alle città metropolitane e ai comuni e alle loro forme associative delle funzioni esercitate dalle province.

PETIZIONE N. 1124

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede un provvedimento legislativo affinché siano abolite tutte le province, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.