• C. 2045 EPUB Proposta di legge presentata il 4 febbraio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2045 Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione sportiva nella scuola primaria


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2045


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CARFAGNA
Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione sportiva nella scuola primaria
Presentata il 4 febbraio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La scuola primaria deve offrire un'educazione sportiva che non sia solo attività motoria. Infatti l'importanza delle attività presportive e sportive per i bambini è fondamentale sia per le positive ripercussioni sulla salute psicofisica, dalla correzione di posture sbagliate alla socializzazione, che per l'alto contenuto educativo che possono esprimere, dal rispetto delle regole e dell'avversario, alla lealtà e alla capacità di cooperazione.
      Si potrebbe dire che, soprattutto nell'infanzia, tutta l'educazione è principalmente fisica, in quanto impegnare il corpo nell'esplorazione e nella rappresentazione del mondo è una modalità di base dell'apprendimento, è piena valorizzazione di sé.
      Occorre dunque dare un forte impulso all'educazione motoria nella scuola primaria, attraverso un percorso formativo che, nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi di crescita, utilizzi la cultura e la pratica motoria e sportiva come elemento essenziale dello sviluppo integrale della personalità.
      L'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria deve essere finalizzata al raggiungimento del benessere psicofisico per tutti i soggetti, compresi quelli diversamente abili, alla diffusione dei valori positivi dello sport, all'integrazione fra giovani di diversa provenienza culturale e geografica, alla prevenzione della dispersione scolastica. Si tratta quindi di sostenere le scuole primarie nel costruire, all'interno del curricolo delle scienze motorie e sportive, un itinerario educativo che veda la salute come ragione fondante della pratica sportiva e lo sport come ambito privilegiato di formazione della persona, valorizzando le competenze individuali orientate alla promozione di stili di vita positivi e all'inclusione scolastica e sociale.
      Per fare questo, la presente proposta di legge si prefigge il riconoscimento di una professionalità specifica e la creazione di appositi laboratori per l'educazione sportiva.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo dell'attività sportiva, quale elemento essenziale dello sviluppo integrale della personalità. Al fine di potenziare l'educazione motoria e sportiva è istituito, nelle scuole primarie e negli istituti comprensivi, l'organico aggiuntivo dei docenti specialisti di educazione fisica e sportiva, per il quale hanno titolo di accesso nei concorsi al ruolo o al conferimento di supplenze i laureati in scienze motorie e i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF).
      2. L'organico aggiuntivo di cui al comma 1 è istituito nella misura di un docente specialista ogni venti classi della scuola primaria.

Art. 2.

      1. Il docente specialista di educazione fisica e sportiva, oltre a compiti di collaborazione e di supporto agli insegnanti di classe nella progettazione, nella realizzazione e nella verifica-valutazione dei percorsi didattici delle scienze motorie e sportive, svolge attività di coordinamento e di insegnamento all'interno del laboratorio di educazione sportiva, di cui all'articolo 4.
      2. L'attività di docenza con gli alunni si svolge su gruppi di alunni non necessariamente coincidenti con la classe o la sezione di scuola dell'infanzia e si organizza su progetti curriculari elaborati dai teams docenti di cui il docente di attività motoria è parte integrante a tutti gli effetti. I progetti sono formulati in adesione a criteri generali stabiliti annualmente

nell'ambito dei piani dell'offerta formativa.
      3. L'orario di servizio del docente specialista di educazione fisica e sportiva è il medesimo dei docenti di scuola primaria.
Art. 3.

      1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti, e relative attuazioni, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 4.

      1. Al fine di garantire, nel campo dell'educazione sportiva, livelli essenziali di prestazione uniformi nel territorio nazionale, presso ogni scuola primaria, comprese quelle annesse agli istituti comprensivi, è istituito il laboratorio di educazione sportiva, per un monte ore, relativo all'intero corso di studi, pari ad almeno centosessantacinque ore.
      2. Le attività del laboratorio di cui al comma 1 sono programmate in base ad uno specifico progetto inserito nel piano dell'offerta formativa di istituto.
      3. Il progetto di cui al comma 2 può svilupparsi anche in rete con altre istituzioni scolastiche e in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società o associazioni loro affiliate, amministrazioni locali e altri enti interessati all'educazione dei giovani e alla prevenzione della dispersione scolastica.
      4. L'attività del laboratorio di cui al comma 1 è finalizzata a:

          a) promuovere la pratica sportiva affinché diventi abitudine di vita;

          b) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti comportamentali e socializzanti;

          c) favorire l'integrazione dell'educazione sportiva nell'ambito del curricolo;

          d) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione;

          e) offrire l'opportunità di partecipare ad attività sportive agli studenti che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.