C. 4727 EPUB Proposta di legge presentata l'8 novembre 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4727 Modifica dell'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4727 |
Il meccanismo delineato dal nuovo articolo 162-ter del codice penale appare inoltre ledere il principio di eguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto altamente discriminatorio, soprattutto per la difformità con cui può essere applicato rispetto a situazioni che sono molto differenti tra loro all'interno dell'ampio raggio dei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione come, ad esempio, i reati contro il patrimonio e i reati contro la persona.
In quest'ultimo caso desta particolare preoccupazione la possibile applicazione dell'estinzione del reato per condotte riparatorie anche agli atti persecutori, l'odioso reato di stalking di cui all'articolo 612-bis del codice penale che, nella sua fattispecie base legata ad asserite condotte più lievi, contempla la possibilità di revoca processuale della querela da parte della vittima, cioè nel caso in cui lo stalker «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». In questa ipotesi, quindi, il giudice potrebbe valutare, come peraltro per tanti altri esecrabili reati contro la persona, la possibilità di estinguere il reato quando il reo si attivi per risarcire la vittima, fermo restando che lo stalking, anche nella sua forma più lieve, può spesso drammaticamente rappresentare un campanello d'allarme per condotte successivamente più gravi e violente.
Allo stesso tempo è di tutta evidenza che, nell'evitare qualsiasi possibilità di estensione della norma di cui all'articolo 162-ter del codice penale al reato di stalking, non sarebbe né corretto, né possibile prevedere una modifica dello stesso reato di atti persecutori, magari ampliando la procedibilità d'ufficio o estendendo l'irrevocabilità della querela. Imporre l'irrevocabilità della querela per tutte le ipotesi di stalking lederebbe infatti la libertà di autodeterminazione della donna, la quale, ove adeguatamente supportata dallo Stato e dalle associazioni e in assenza di rischi personali, deve poter decidere ella stessa, e non subendo la decisione del giudice, se ritirare la denuncia e interrompere il sempre logorante percorso giudiziario della vicenda che la vede vittima.
I sottoscrittori della presente proposta di legge avevano già denunciato a luglio 2017 che la norma poneva questi problemi, sia sui giornali, sia in fase di approvazione di emendamenti predisposti dagli stessi proprio per abrogare l'articolo 162-ter o, almeno, inserire la disposizione secondo la quale la vittima poteva opporsi alla decisione del giudice. Preoccupazioni confermate dalla prima applicazione concreta della norma da parte del tribunale di Torino, apparsa sui giornali il 5 ottobre 2017. Si apprende, infatti, che uno stalker è stato assolto poiché ha risarcito la vittima con 1.500 euro, anche se quest'ultima aveva rifiutato il ristoro.
La presente proposta di legge, composta da un unico articolo che modifica l'articolo 162-ter del codice penale, vuole dunque venire incontro alle perplessità manifestate da più parti – Associazione nazionale dei magistrati tra tutte – sulla portata dell'applicabilità delle condotte riparatorie anche in relazione a reati gravi e odiosi. Si propone, pertanto, che le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale non si applichino quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del medesimo codice.
1. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 612-bis».