• Testo DDL 147

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Atto a cui si riferisce:
S.147 Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 147
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, in materia
di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti

Onorevoli Senatori. -- L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di introdurre una maggiore concorrenza nel mercato della distribuzione dei carburanti, che porti ad un contenimento dei prezzi sulla rete di vendita dei prodotti petroliferi a vantaggio dei consumatori finali, permettendo poi di recuperare lo stacco dei prezzi italiani rispetto a quelli praticati negli altri Paesi dell'Unione europea.

La proposta si compone di un unico articolo che introduce alcune modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti.

Il comma 1 dell'articolo 1 intende superare il principio dell'esclusività del rapporto di fornitura e ridefinire i rapporti tra le compagnie petrolifere e i gestori della rete attraverso l'ampliamento delle forme contrattuali che le parti possono decidere di adottare, negli ambiti definiti dalla contrattazione collettiva tra le rispettive associazioni di categoria, ferma restando la gratuità del comodato d'uso dell'impianto. A tal fine, negli accordi sono individuate apposite forme di compensazione per la mancata esclusività del rapporto e una percentuale massima di fornitura dei carburanti garantita ai titolari dell'autorizzazione dell'impianto.

Il comma 2 introduce, invece, una modifica all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo, prevedendo che i comuni nel destinare le aree pubbliche, attraverso l'espletamento di gare pubbliche, alla installazione degli impianti, riservino almeno l'80 per cento di tali aree ai gestori che poi direttamente opereranno sulle rispettive aree.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Gli altri aspetti contrattuali e commerciali» sono inserite le seguenti: «e le eventuali ulteriori forme contrattuali, ai sensi del comma 6-bis»;

b) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti, non necessariamente in regime di esclusiva. In caso di assenza di regime di esclusiva della fornitura, ovvero della somministrazione, dei carburanti, spetta agli accordi interprofessionali, di cui al comma 6, individuare forme di compensazione per l'assenza di esclusività del rapporto di fornitura, ovvero di somministrazione, nonché la percentuale massima di fornitura dei carburanti che può essere erogata ai gestori da parte dei titolari dell'autorizzazione. Gli accordi interprofessionali possono individuare anche forme contrattuali tra titolare dell'autorizzazione e gestori in deroga a quanto previsto dal comma 6, previo parere positivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, su istanza di una delle parti degli accordi di cui ai commi 6 e 6-bis, a promuovere la sottoscrizione degli accordi stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila, ai sensi dell'articolo 12, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sul rispetto degli accordi di cui ai commi 6 e 6-bis».

2. All'articolo 2, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , riservando in ogni caso una percentuale almeno pari all’80 per cento di tali aree direttamente ai gestori degli impianti».