• C. 4675 EPUB Proposta di legge presentata il 3 ottobre 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4675 Disciplina dell'applicazione delle imposte indirette ai trust


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4675


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BERNARDO
Disciplina dell'applicazione delle imposte indirette ai trust
Presentata il 3 ottobre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Istituto giuridico nato e sviluppatosi in contesti internazionali, il trust è sempre più diffuso anche in Italia, anche grazie al suo riconoscimento all'interno del nostro ordinamento attraverso la ratifica e l'esecuzione – disposte dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364 – della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985.
      Strumento estremamente versatile e fornito di elevata possibilità di personalizzazione, il trust permette di conseguire molteplici obiettivi meritevoli di tutela, come peraltro è anche dimostrato dal suo riconoscimento all'interno della legge 22 giugno 2016, n. 112 (cosiddetta legge sul «dopo di noi»), ma il suo impiego risulta funzionale, più in generale, all'assistenza di tutti i soggetti deboli, oltre che per organizzare la trasmissione di patrimoni familiari e per realizzare operazioni di natura commerciale.
      Per essere riconosciuto nel nostro ordinamento, il trust deve necessariamente sostanziarsi in un rapporto giuridico per mezzo del quale un soggetto (disponente) trasferisce a un altro soggetto (gestore o trustee) – per atto inter vivos o mortis causa – beni o diritti, affinché quest'ultimo li amministri in favore di soggetti terzi (beneficiari) ovvero per il raggiungimento di un determinato scopo.
      Il motivo del successo che il trust ha ottenuto anche nel nostro paese risiede nella considerazione che esso è uno strumento che consente di tutelare interessi lasciati in secondo piano dall'invecchiamento delle nostre categorie giuridiche. Ciò che ancor oggi ne pregiudica l'effettiva diffusione in Italia non è più il carattere pionieristico dell'istituto sul versante dell'impianto civilistico, bensì la parziale lacuna normativa ancora esistente sul piano fiscale. Infatti, mentre sul versante dell'imposizione diretta ha trovato espressa regolamentazione sin dal 2007 nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, manca ancor oggi per esso una disciplina organica e specifica in materia di imposte indirette.
      In particolare, verte sul momento impositivo ai fini della tassazione indiretta un annoso dibattito che affonda le proprie radici negli ultimi anni ’90, agli albori dello studio della fiscalità del trust in Italia. Il trust, infatti, si compone di atti afferenti alla sua vita negoziale, i quali – a seconda della scuola di pensiero – dovrebbero essere trattati ai fini fiscali uti singuli ovvero nella prospettiva del disegno unitario che muove il disponente all'istituzione del trust stesso.
      Gli atti caratterizzanti la vita di un trust, potenzialmente idonei ad assumere rilevanza ai fini dell'imposizione indiretta, sono l'atto istitutivo, gli atti dispositivi, le operazioni compiute durante la vita del trust e, soprattutto, la devoluzione dei beni ai beneficiari.
      La presente proposta di legge offre una chiave di lettura fiscale dello strumento secondo la tesi dell'unitarietà causale del negozio, il quale deve ritenersi espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione, di natura liberale o non liberale, alla posizione beneficiaria.
      Nel capo I, l'articolo 1 enunzia l'oggetto della proposta di legge, consistente nella regolamentazione esclusiva del trattamento fiscale applicabile allo strumento del trust ai fini dell'imposizione indiretta. In base al principio secondo cui l'effettiva finalità del trust determina il trattamento fiscale dei correlati atti di contenuto patrimoniale, le norme disciplinano la tassazione degli atti di attribuzione di beni nel trust distintamente per i casi in cui esso abbia finalità liberale e per quelli in cui abbia finalità non liberale. L'articolo 2 espone le definizioni che riguardano le tipologie di trust prese in esame, coordinandole con la normativa vigente. In particolare sono definiti il trasferimento dei beni ai beneficiari, l'atto dispositivo, l'atto istitutivo, il beneficiario, il disponente, il fondo in trust, le operazioni effettuate durante la vita del trust, il trust, il quale deve essere istituito secondo quanto disposto dalla citata Convenzione dell'Aja del 1985, le tipologie di trust individuate ai fini dell'applicazione della disciplina fiscale introdotta (trust liberale, non liberale, per uno scopo, per beneficiari) e il trustee.
      Il capo II contiene le norme comuni applicabili a tutte le tipologie di trust definite. In particolare l'articolo 3 stabilisce i princìpi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), specificando che anche con riferimento ai trust essa si applica secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      L'articolo 4 ha ad oggetto il trattamento fiscale dell'atto genetico, ossia dell'atto istitutivo del trust, assoggettato all'imposta di registro mediante l'adeguamento della normativa di riferimento stabilita dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il presente articolo – per esigenze di ordine e chiarezza – apporta contestualmente alla tariffa dell'imposta tutte le modificazioni necessarie, indipendentemente dalla natura e finalità del trust cui debbono riferirsi.
      L'articolo 5 impone l'obbligo di denunziare tutti i fatti sopravvenuti, rilevanti ai fini della tassazione, con particolare riferimento ai fatti che comportano un mutamento della finalità del trust, come l'eventuale modifica dei beneficiari. L'obbligo incombe, in via solidale, sul trustee, ancorché non residente in Italia, e sui soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione. Il comma 5 stabilisce le sanzioni per la violazione dell'obbligo, determinate ai sensi dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (pagamento di una somma dal 120 per cento al 240 per cento dell'imposta dovuta, in caso di omissione, ovvero dal 60 al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 200, in caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni). Ad esse si applicherà quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale stabilisce che «quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso».
      Nel capo III è disciplinata la fiscalità dei trust liberali. In particolare, l'articolo 6 definisce l'imposizione caratterizzante l'atto dispositivo, individuato quale momento catalizzatore della fiscalità indiretta del trust; stabilisce le modalità di determinazione delle aliquote e delle franchigie per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, apportando al medesimo le necessarie modificazioni, in particolare con l'introduzione di un nuovo articolo su tale oggetto; impone l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale e soprattutto sancisce espressamente la forza assorbente dell'atto dispositivo rispetto all'atto che produce l'effetto segregativo dei beni e cespiti patrimoniali trasferiti in un trust.
      L'articolo 7 regola il trattamento delle operazioni effettuate durante la vita del trust liberale.
      Il successivo articolo 8 determina l'imposizione fiscale sull'atto devolutivo dei beni ai beneficiari. Nell'ottica di una lettura unitaria dell'istituto sotto il profilo causale, esso prevede che il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizzi un presupposto impositivo ulteriore ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, nemmeno nel caso in cui l'atto dispositivo non sia stato assoggettato a imposizione sulla base di una disposizione speciale. Tuttavia sono previste eccezioni – ad esempio nel caso di mutamento dei beneficiari originari – che però si sostanziano nel ricalcolo dell'imposta dovuta in fase dispositiva.
      L'articolo 9 prevede infine che i trust istituiti per uno scopo liberale o di pubblica utilità beneficino dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
      Il capo IV, composto degli articoli da 10 a 12, disciplina la fiscalità indiretta dei trust non liberali, organizzata secondo lo schema sopra illustrato, che contempla distintamente l'imposizione relativa al momento istitutivo, quella sulle operazioni effettuate durante la vita del trust e, infine, quella applicabile nel momento devolutivo dei beni ai beneficiari.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e princìpi generali).

      1. La presente legge disciplina il trattamento fiscale applicabile ai trust ai fini dell'imposizione indiretta.
      2. L'effettiva finalità del trust determina il trattamento fiscale dei correlati atti aventi contenuto patrimoniale.
      3. L'imposizione indiretta relativa all'attribuzione di beni ai trust è regolata distintamente per i casi in cui esso abbia finalità liberale e per quelli in cui esso abbia finalità non liberale secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, si intende per:

          a) «trasferimento dei beni ai beneficiari»: l'atto o gli atti con cui il trustee trasferisce ai beneficiari, in tutto o in parte, i beni, i diritti o i rapporti giuridici, attivi o passivi, compresi nel fondo in trust, secondo le disposizioni dell'atto istitutivo;

          b) «atto dispositivo»: l'atto mediante il quale il disponente o qualsiasi altro soggetto trasferisce beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, in trust;

          c) «atto istitutivo»: il documento comprovante l'istituzione del trust. Nella definizione è compreso qualunque successivo atto modificativo o integrativo delle disposizioni dell'atto istitutivo;

          d) «beneficiario»: il soggetto o la pluralità di soggetti, persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche fisiche, con o

senza personalità giuridica, determinati o determinabili, nell'interesse dei quali il trustee adempie ai propri obblighi;

          e) «disponente»: il soggetto o la pluralità di soggetti, persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, con o senza personalità giuridica, dotati di capacità di agire, i quali istituiscono il trust secondo quanto disposto dalla Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, di seguito denominata «Convenzione dell'Aja», trasferendo propri beni al trustee, affinché provveda alla gestione degli stessi in favore di un beneficiario ovvero per uno scopo prefissato dal disponente;

          f) «fondo in trust»: l'insieme dei beni, dei diritti e dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti al trustee, i quali costituiscono una massa distinta rispetto al patrimonio personale di quest'ultimo;

          g) «operazioni effettuate durante la vita del trust»: le operazioni di sostituzione del trustee, indipendentemente dalla residenza fiscale di tale soggetto, nonché i trasferimenti del fondo in trust da un trust liberale residente in Italia a un altro trust liberale, residente o non residente in Italia, avente i medesimi beneficiari, o viceversa;

          h) «trust»: il rapporto giuridico istituito dal disponente, con atto tra vivi ovvero mortis causa, secondo quanto disposto dalla Convenzione dell'Aja;

          i) «trust per uno scopo»: il trust istituito per perseguire uno o più scopi prefissati dal disponente, anche di pubblica utilità, in conformità a quanto stabilito dalla legge regolatrice del trust;

          l) «trust per beneficiari»: il trust istituito nell'interesse di uno o più beneficiari;

          m) «trust liberale»: il trust istituito da un disponente con finalità di pianificazione successoria o liberale, nonché il trust istituito a scopo caritativo o di pubblica utilità;

          n) «trust non liberale»: il trust istituito da un disponente e non compreso

nella definizione di trust liberale, compresi i trust liquidatori e di garanzia;

          o) «trustee»: il soggetto, persona fisica o giuridica, al quale è trasferita la titolarità del fondo in trust e che è tenuto alla sua amministrazione e disposizione secondo quanto previsto nell'atto istitutivo.

Capo II
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 3.
(Applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. L'imposta sul valore aggiunto si applica all'atto dispositivo di trust secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      2. L'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto secondo il criterio soggettivo, oggettivo e territoriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita sia ai trust liberali sia ai trust non liberali.
      3. Nei casi di inapplicabilità dell'imposta sul valore aggiunto, l'atto dispositivo è soggetto all'imposta di registro stabilita ai sensi dell'articolo 40 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero all'imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in base all'effettiva finalità del trust, secondo quando disposto dai capi III e IV della presente legge.

Art. 4.
(Imposizione fiscale relativa all'atto istitutivo del trust nonché agli atti di sostituzione del trustee e di trasferimento di beni in trust).

      1. All'articolo 11 della tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda,

non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» sono inserite le seguenti: «, compresi: a) gli atti istitutivi di trust aventi finalità liberale o non liberale, così redatti, i quali non dispongano il contestuale trasferimento di beni al trustee; b) gli atti di nomina del guardiano di un trust liberale, qualora la nomina non sia contenuta nell'atto istitutivo, gli atti di sostituzione del trustee di un trust liberale e gli atti di trasferimento dei beni appartenenti al fondo in trust da un trust liberale residente a un altro trust liberale con i medesimi beneficiari, sia esso residente o non residente, o viceversa, qualora in ragione della natura dei beni e dei diritti oggetto di trasferimento sia richiesto l'atto pubblico ovvero la scrittura privata autenticata; c) gli atti dispositivi, così redatti, che comportino il trasferimento di beni in trust aventi finalità non liberale».
      2. All'articolo 4 della tariffa, parte seconda, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» sono inserite le seguenti: «, compresi: a) gli atti istitutivi di trust aventi finalità liberale o non liberale, così redatti, i quali non dispongano il contestuale trasferimento di beni al trustee; b) gli atti di nomina del guardiano di un trust liberale, qualora la nomina non sia contenuta nell'atto istitutivo, gli atti di sostituzione del trustee di un trust liberale e gli atti di trasferimento dei beni appartenenti al fondo in trust da un trust liberale residente a un trust liberale con i medesimi beneficiari, sia esso residente o non residente, o viceversa, così redatti, qualora in ragione della natura dei beni e diritti trasferiti non sia richiesto l'atto pubblico ovvero la scrittura privata autenticata; c) gli atti dispositivi, così redatti, che comportino il trasferimento di beni in trust aventi finalità non liberale».
Art. 5.
(Obbligo di denuncia).

      1. Ogni modifica o integrazione dell'atto istitutivo che ne muti le finalità o i beneficiari,

nonché il verificarsi, durante la vita del trust, di qualunque evento che comporti la modifica dei beneficiari, come determinati o determinabili secondo quanto previsto nell'atto istitutivo o risultanti da eventuali modifiche precedenti, deve essere denunciato entro venti giorni dal trasferimento dei beni ai beneficiari o dal raggiungimento dello scopo, ovvero entro sessanta giorni se l'evento è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. Della presentazione della denuncia, anche nel caso in cui l'atto istitutivo non sia stato oggetto di registrazione in Italia, sono responsabili in solido il trustee, anche se non residente in Italia, e coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione. L'ufficio competente a ricevere la denuncia è il medesimo che ha registrato l'atto al quale la denuncia si riferisce ovvero, in caso di atto non soggetto a registrazione, qualsiasi ufficio ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
      2. Qualora al momento del trasferimento di beni dal disponente al trustee sia stata applicata l'imposta con il criterio della divisione del valore di quanto trasferito per il numero dei beneficiari, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 sussiste anche nei casi in cui i successivi trasferimenti siano effettuati con criteri di ripartizione diversi.
      3. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 è soggetta all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 della tariffa, parte seconda, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.
      4. L'imposta di cui al comma 3 è dovuta in via solidale e sussidiaria dal trust unitamente agli altri soggetti che ricevono benefìci economici dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
      5. Nei casi di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Capo III
TRUST LIBERALI
Art. 6.
(Imposizione fiscale relativa all'atto dispositivo).

      1. Salvo che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'atto dispositivo mediante il quale un soggetto trasferisce in un trust liberale beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
      2. Il comma 1 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituito da seguente:

          «1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, nonché alla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 47, 48, 49 e 49-bis, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, compresi gli atti dispositivi relativi a trust liberali».

      3. Dopo l'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è inserito il seguente:

          «Art. 3-bis. – (Modalità di determinazione delle aliquote e delle franchigie per gli atti dispositivi relativi a trust liberali). – 1. Nell'applicazione dell'imposta agli atti dispositivi relativi a trust liberali, le aliquote e le franchigie di cui all'articolo 2, comma 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono determinate avendo riguardo al rapporto intercorrente tra il soggetto che effettua il trasferimento in trust e i beneficiari del trust, come determinati o determinabili secondo

quanto previsto nell'atto istitutivo o nelle eventuali successive modifiche, alla data in cui il trasferimento è effettuato.

          2. La disposizione del comma 1 si applica sia ai trasferimenti effettuati mediante testamento sia ai trasferimenti effettuati per atto tra vivi. L'eventuale successiva sostituzione dei beneficiari di cui al medesimo comma 1 da parte dei loro discendenti non comporta ulteriore applicazione dell'imposta.

          3. Qualora tra i beneficiari di cui al comma 1 vi siano soggetti ai quali si applicano aliquote e franchigie differenti, l'imposta è calcolata in relazione a ciascun beneficiario nato o esistente alla data dell'atto dispositivo, dividendo il valore complessivo dei beni oggetto di trasferimento in trust per il numero dei beneficiari determinati o determinabili secondo quanto previsto nell'atto istitutivo, nati o esistenti alla data dell'atto dispositivo, e applicando su ciascuna quota l'aliquota e la franchigia previste per ciascun beneficiario.

          4. Qualora ai beneficiari del trust determinati o determinabili si applichino la medesima aliquota proporzionale e la medesima franchigia, si procede applicando tante franchigie quanti sono i beneficiari determinati o determinabili del trust, nati o esistenti alla data dell'atto dispositivo, e applicando sull'eventuale importo residuo l'aliquota prevista.

          5. In deroga a quanto stabilito dai commi 3 e 4, qualora le quote o i beni destinati a ciascun beneficiario siano già individuati nell'atto istitutivo, l'imposta e la relativa franchigia sono calcolate sul valore della quota o dei beni trasferiti a ciascun beneficiario.

          6. Le aliquote e le franchigie sono applicate ai sensi del presente articolo sul valore dei beni al momento del loro trasferimento al trust. L'eventuale mutamento successivo della composizione qualitativa del fondo in trust rispetto ai beni inizialmente trasferiti non comporta alcun effetto sul calcolo dell'imposta.

          7. Nel caso in cui il disponente e il beneficiario siano lo stesso soggetto, all'atto dispositivo, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale, si applica l'imposta di

registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

      4. L'atto dispositivo mediante il quale un soggetto trasferisce beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, in un trust liberale è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
      5. Ai fini fiscali l'atto che produce l'effetto segregativo dei beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, trasferiti in un trust liberale si intende assorbito nell'atto dispositivo.

Art. 7.
(Imposizione fiscale relativa alle operazioni effettuate durante la vita del trust).

      1. Le operazioni di sostituzione del trustee di un trust liberale, indipendentemente dalla residenza fiscale di esso, nonché i trasferimenti dei beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, costituenti il fondo in trust da un trust liberale fiscalmente residente in Italia, secondo quanto previsto dall'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un altro trust liberale avente i medesimi beneficiari, sia esso residente o non residente, o viceversa, sono soggette all'imposta di registro in misura fissa in quanto atti privi di contenuto patrimoniale.
      2. Si applicano le disposizioni degli articoli 11 della tariffa, parte prima, e 4 della tariffa, parte seconda, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come da ultimo modificati dall'articolo 4 della presente legge.
      3. I trasferimenti effettuati durante la vita del trust liberale, in conseguenza della sostituzione del trustee, sono soggetti altresì alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 della tariffa e dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Art. 8.
(Imposizione fiscale sul trasferimento dei beni ai beneficiari del trust).

      1. Fatte salve norme specifiche e salvo che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il trasferimento dei beni ai beneficiari del trust liberale non realizza un presupposto impositivo ulteriore ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del valore del fondo in trust non rilevano ai fini fiscali.
      2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, nel caso in cui il trasferimento dei beni avvenga, per qualunque causa, a favore di soggetti differenti, in tutto o in parte, dai beneficiari, determinati o determinabili secondo quanto disposto nell'atto istitutivo di trust al momento dell'atto dispositivo, l'imposta è ricalcolata con riferimento ai nuovi beneficiari, assumendo come base imponibile il valore dei beni al momento dell'atto dispositivo da parte del disponente e applicando le aliquote e le franchigie applicabili ai nuovi beneficiari, determinati o determinabili, nelle misure vigenti alla data dell'atto dispositivo.
      3. Ove le aliquote e le franchigie applicabili ai sensi del comma 2 risultino differenti da quelle applicate in relazione all'atto dispositivo, il trustee procede al conseguente conguaglio. Qualora si realizzi una variazione in aumento rispetto all'imposta determinata al momento dell'atto dispositivo, è integrata la differenza relativa a ciascun beneficiario individuato al momento dell'atto devolutivo. Nel caso si realizzi una variazione in diminuzione, al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari ciascun beneficiario può presentare istanza di rimborso per la differenza ad esso spettante.
      4. Qualora l'atto dispositivo non sia stato soggetto a imposizione in forza a una disposizione speciale, comprese quelle previste dall'articolo 1, comma 4-bis, e dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero

per mancanza del requisito di territorialità di cui all'articolo 2 del medesimo testo unico, il trasferimento dei beni ai beneficiari non può in alcun caso essere successivamente soggetto ad autonoma imposizione.
Art. 9.
(Imposizione fiscale relativa ai trust per scopo liberale o di pubblica utilità).

      1. L'atto dispositivo mediante il quale un soggetto trasferisce beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, in un trust per uno scopo che lo qualifichi come trust liberale è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, e dell'articolo 4 della tariffa, parte seconda, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come da ultimo modificati dall'articolo 4 della presente legge, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Capo IV
TRUST NON LIBERALI
Art. 10.
(Imposizione fiscale relativa all'atto dispositivo).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge, l'atto dispositivo mediante il quale un soggetto trasferisce beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, in un trust non liberale è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, e dell'articolo 4 della tariffa, parte seconda, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come da ultimo modificati dall'articolo 4 della presente legge.
      2. L'atto dispositivo con il quale un soggetto trasferisce beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, in un trust non

liberale è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 della tariffa e dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
      3. Ai fini fiscali l'atto che produce l'effetto segregativo dei beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, trasferiti in un trust non liberale si intende assorbito nell'atto dispositivo.
Art. 11.
(Imposizione fiscale relativa alle operazioni effettuate durante la vita del trust).

      1. Le operazioni di sostituzione di trustee di un trust non liberale, indipendentemente dalla residenza fiscale di esso, sono soggette all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, e dell'articolo 4 della tariffa, parte seconda, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come da ultimo modificati dall'articolo 4 della presente legge.
      2. I trasferimenti effettuati durante la vita del trust non liberale, in conseguenza della sostituzione del trustee, sono soggetti altresì alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 della tariffa e dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Art. 12.
(Imposizione fiscale sul trasferimento dei beni ai beneficiari).

      1. Salvo che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'atto di trasferimento dei beni ai beneficiari del trust non liberale è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
      2. L'imposta di cui al comma 1 è applicata tenendo conto dell'effettiva finalità del

rapporto giuridico, come risultante dall'atto istitutivo del trust.
      3. Il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari ai beneficiari del trust non liberale al momento dello scioglimento del vincolo è altresì soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale secondo le disposizioni applicabili al tipo di bene immobile vincolato nel trust ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e tenendo conto dell'effettiva finalità per cui il trust medesimo è stato istituito.