• Testo DDL 143

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Atto a cui si riferisce:
S.143 Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 143
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti
delle Regioni ad autonomia speciale

Onorevoli Senatori. -- Dopo l'approvazione della riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) le Regioni a statuto speciale si trovano a confrontarsi con un quadro costituzionale indubbiamente mutato che la proposta di legge costituzionale sulla devolution aveva inteso correggere.

Il fulcro dell'originaria proposta della Lega Nord, poi inserita nel più ampio quadro della riforma dell'intera parte II della Costituzione, consisteva nella modifica dell'articolo 117 della Costituzione per l'attribuzione della competenza esclusiva alle Regioni in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia locale e su ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Tale riforma non si traduceva francamente in una menomazione dell'autonomia di cui attualmente godono le Regioni a statuto speciale innanzitutto perché nelle materie sopra indicate le Regioni a statuto speciale già godono di competenze di tipo esclusivo, per espresse disposizioni statutarie.

A ciò si aggiunga che nel nuovo articolo 117 della Costituzione si era pensato ad una precisa clausola di garanzia delle Regioni a statuto speciale, prevedendo che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni sulla devolution si applicassero anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedevano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Il processo di riforma costituzionale in senso federale ha tuttavia subìto una grave battuta d'arresto a seguito dell'esito del referendum costituzionale sulla riforma della parte II della Costituzione approvata dalla Casa delle libertà, e si assiste a ricorrenti attacchi all'autonomia delle Regioni a statuto speciale, che vengono presentate come destinatarie di privilegi, senza considerare le ragioni storico-politiche che sono alla base dei loro statuti, e trascurando altresì che la speciale autonomia finanziaria di cui esse godono corrisponde al finanziamento di servizi che sono interamente a carico delle Regioni medesime.

In questo senso appaiono del tutto fuori luogo le intenzioni di chiamare in causa le Regioni a statuto speciale per ripianare i deficit sanitari.

Il presente disegno di legge intende perciò riproporre un'importante clausola di garanzia per le modifiche degli statuti speciali, attraverso una modifica all'articolo 116 della Costituzione che era già contenuta nella proposta di riforma della parte II della Costituzione approvata dalla Casa delle libertà.

Si prevede, in particolare, di aggiungere al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione la disposizione secondo la quale le modifiche agli statuti speciali, adottati con legge costituzionale, richiedano la previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio o assemblea regionale o del consiglio della provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale proseguendo nell'iter previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

Si ritiene che in tal modo si perfezionino le modalità di garanzia dell'autonomia della Regioni a statuto speciale, introducendo un indispensabile canale di concertazione tra lo Stato centrale e le Regioni medesime.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138».