• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/08366 CASTALDI - Al Ministro della giustizia - Premesso che, risulta all'interrogante: con esposto del 19 ottobre 2017, indirizzato al procuratore generale presso la Corte di cassazione, alla...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08366 presentata da GIANLUCA CASTALDI
mercoledì 15 novembre 2017, seduta n.908

CASTALDI - Al Ministro della giustizia - Premesso che, risulta all'interrogante:

con esposto del 19 ottobre 2017, indirizzato al procuratore generale presso la Corte di cassazione, alla Procura della Repubblica di Campobasso, nonché al presidente della Corte di conti di Roma, un cittadino di Rapino, in provincia di Chieti, segnalava il presunto comportamento dilatorio della procuratrice contabile presso la Corte dei conti de L'Aquila;

tale comportamento dilatorio è riferito al ritardo della decisione di merito, da parte del procuratore contabile, che rischia di far scattare la decorrenza sulla denuncia, di cui al procedimento contabile n. 800/2016/GUE, riguardante il giudice del Tribunale civile di Chieti oggi trasferito presso la Corte di appello di Roma nella funzione di consigliere ed oggetto anche dell'atto di sindacato ispettivo 4-08296, presentato dall'interrogante, in data 24 ottobre 2017;

la situazione denunciata riguarda il dottor Camillo Romandini, titolare di una ditta individuale, con codice ATECO 01-13-5 "Colture miste viticole, olivicole, frutticole", che ha ricevuto fino al 2015 contributi statali attraverso il sistema AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), istituito con decreto legislativo n. 165 del 1999 per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore;

considerato che:

così come sancito dall'articolo 16 del regio decreto n. 12 del 1941, "I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura";

il Consiglio superiore della magistratura, nella delibera del 2 maggio 2007, su specifico quesito riguardante la possibilità per un giudice di essere titolare di società unipersonale nel settore dell'agricoltura, ha chiarito in maniera inequivocabile che una tale situazione comunque rientra tra le previsioni dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, in cui si fa divieto per i giudici di "esercitare industrie e commerci";

nella denuncia si chiede la condanna contabile del dottor Camillo Romandini, vista l'indebita percezione dei contributi. Circostanza che, a notizia dell'interrogante ("primadanoi" del 2 settembre 2017) avrebbe "prodotto alcune indagini della Guardia di Finanza coordinata dalla procura della Corte dei Conti sezione abruzzese e romana. Non si conoscono ancora gli esiti dei procedimenti aperti";

risulta all'interrogante che a oggi, nonostante le palesi evidenze e la denuncia, non sarebbe stata stata adottata nessuna azione di recupero dei contributi percepiti dal dottor Romandini da AGEA dal 1996 al 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, in particolare, del procedimento contabile n. 800/2016/GUE attualmente attivo presso la Corte dei conti de L'Aquila;

se intenda attivare iniziative di competenza, al fine di verificare se quanto evidenziato corrisponda al vero e, conseguentemente, valutare se sussistano gli estremi per adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere disciplinare.

(4-08366)