• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.7/00362 esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di Regolamento in titolo, premesso che: l'atto comunitario n. 481 reca una proposta di regolamento del...



Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00362 presentata da PATRIZIA BISINELLA
mercoledì 15 novembre 2017, seduta n.528

La Commissione,
esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di Regolamento in titolo,
premesso che:
l'atto comunitario n. 481 reca una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, con il quale è stato istituito uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, prevedendo che il loro finanziamento sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea,
considerato, in particolare, che:
a seguito delle elezioni europee del 2014, è emersa la necessità di accrescere la partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche al fine di rafforzare la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione europea. Inoltre, è stata rilevata l'esigenza di evidenziare le affiliazioni tra i partiti nazionali ed europei;
sono state proposte, pertanto, alcune modifiche puntuali al regolamento vigente, per garantire una maggiore trasparenza dei finanziamenti europei destinati ai partiti politici europei e alle fondazioni a essi affiliate, al fine di rafforzare il legame della società civile con le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo,
rilevato altresì che:
per risolvere il problema dell'adesione dei deputati a più di un partito, si consente solo ai partiti, e non più a singole persone, di sponsorizzare la creazione di un partito politico europeo. In questo modo, le entità prive di una sostanziale rappresentanza negli Stati membri avrebbero maggiori difficoltà a costituirsi come partiti a livello europeo e a ricevere finanziamenti europei;
si propone di abbassare il requisito di cofinanziamento al 10 per cento per i partiti politici europei e al 5 per cento per le fondazioni politiche europee, in modo da consentire l'impiego di una quota maggiore del finanziamento pubblico accantonato per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee;
si introduce l'obbligo per il partito politico europeo di riferire in merito alla pubblicazione - sui siti web dei suoi partiti membri - del suo programma politico e del suo logo, nonché di informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i suoi deputati al Parlamento europeo, al fine di ricevere finanziamenti;
al fine di migliorare la proporzionalità del finanziamento dell'Unione, in modo che sia collegato più chiaramente alla rappresentanza in Parlamento, si modifica il criterio di ripartizione, abbassando l'importo fisso al 5 per cento e aumentando la parte che viene suddivisa in ragione della quota di deputati eletti al Parlamento;
qualora un partito o una fondazione cessino di soddisfare uno qualsiasi dei criteri di registrazione, in particolare la rappresentanza e partecipazione alle elezioni europee, o laddove la registrazione si basi su informazioni errate o fuorvianti, si attribuisce all'Autorità preposta alla verifica delle condizioni per la registrazione la facoltà di cancellare dal registro il partito o la fondazione entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui avrebbe potuto accertare l'inosservanza di tali requisiti;
è inoltre previsto che l'ordinatore del Parlamento europeo provveda al recupero degli importi indebitamente versati presso persone che hanno svolto attività illecite, lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, a proprio beneficio o a favore di altre entità o persone;
con una ulteriore proposta di modifica, si stabilisce che la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento vigente sia pubblicata nella prima parte dell'anno 2022, in modo che essa abbia ad oggetto anche le novelle introdotte con il regolamento in esame;
si introduce una disposizione transitoria, al fine di applicare i nuovi requisiti in materia di pubblicazione del programma e del logo dei partiti politici europei nonché delle informazioni sulla rappresentanza di genere già alle domande di finanziamento per il 2019, anno in cui si terranno le elezioni del Parlamento europeo,
valutato che:
l'atto comunitario introduce criteri più stringenti, suscettibili di realizzare un significativo avanzamento nella regolamentazione, anche per ovviare ad eventuali abusi che, in base alla normativa precedente, potevano essere posti in essere; benché gli obiettivi auspicati non possano considerarsi pienamente raggiunti, per quanto attiene allo specifico ambito di competenza assegnato alla commissione, si rileva che:
le modifiche proposte sono pienamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto le norme che disciplinano lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni possono essere definite solo a livello dell'Unione;
le modifiche proposte appaiono altresì in linea con il principio di proporzionalità, poiché non vanno oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'Unione, rendendo i partiti politici europei e le fondazioni soggetti democratici più efficaci e responsabili,
si pronuncia in senso favorevole, segnalando, in riferimento all'obiettivo della proposta di migliorare il grado di trasparenza dei partiti politici europei, l'opportunità di garantire la massima informazione anche sulla provenienza della parte di finanziamento non coperta dal bilancio dell'Unione europea e che i partiti sono tenuti a reperire per proprio conto.
(7-00362)
BISINELLA