Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/18513 (4-18513)
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-18513presentato daZOLEZZI Albertotesto diVenerdì 17 novembre 2017, seduta n. 887
ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
nella relazione sul Veneto della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dalle cronache recenti, è emerso, sempre più frequentemente, che, soprattutto nei lavori di movimento terra e nella realizzazione di opere interrate (fondazioni, sottofondi stradali e altro), vengono utilizzati materiali, provenienti dalle attività di recupero dei rifiuti che, anziché essere stati sottoposti a trattamenti che fra l'altro ne riducano il potenziale inquinante, vengono sottoposti ai cosiddetti «giri bolla» o trattamenti fittizi. Ciò si verifica non solo nell'ambito dei lavori pubblici ma anche in quelli privati, dove i controlli sono anche minori;
in questi settori i controlli sono oggettivamente difficili e molto spesso, una volta che i materiali sono interrati, non sono più possibili: gli organi di polizia e di controllo si limitano alla verifica della regolarità formale degli atti, il che consente di smascherare solo una minima parte delle pratiche illegali e non certo quelle delle aziende «meglio organizzate» sotto il profilo della regolarità formale (ancorché solo formale);
l'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce le condizioni alle quali un rifiuto cessa di essere tale; fra esse, il comma 1, lettera b), precisa che deve essere accertato che: «esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto»;
appare evidente che l'esistenza di un mercato implichi necessariamente il fatto che il materiale abbia un valore economico positivo per chi vende: da una ricerca svolta dagli interroganti, pare che i prezzi di vendita dei sottofondi stradali siano molto prossimi allo zero, a causa anche della mancanza di opere infrastrutturali che ne richiedano l'impiego; il valore economico positivo per chi vende nell'attuale mercato è opinabile anche per i costi di trasporto molto più elevati rispetto al valore di vendita (circa 10 euro a tonnellata per il trasporto contro 1 euro per la vendita), con dati poco trasparenti e forieri di illeciti relativi ai corrispettivi economici dei tre attori della filiera (produttore, trasportatore, acquirente); ciò, evidentemente, al netto dei costi di trasporto (ad esempio, non è sostenibile classificare come prodotto un materiale che il produttore consegna in cantiere al cliente ad un prezzo di 1 euro a tonnellata, dovendo sostenere costi di trasporto per 10 euro a tonnellata e perdendoci 9 euro a tonnellata);
in tal senso, appaiono chiare anche le «Linee guida sull'interpretazione delle disposizioni chiave della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti» emesse dalla Commissione europea nel giugno 2012, nell'ambito delle quali il fatto che i prodotti ottenuti dall'attività di recupero dei rifiuti debbano avere valori di mercato positivi e verificabili viene indicato come elemento sostanziale;
il mancato intervento da parte del legislatore per chiarire che i prodotti devono avere un effettivo valore economico di scambio sul mercato rischia di stimolare queste pratiche illegali di traffico dei rifiuti e di ridurre l'efficacia nei controlli –:
se non intenda assumere iniziative per un chiarimento normativo nell'ambito del quale precisare che, affinché un rifiuto cessi di essere considerato tale, è necessario che il detentore non sia nella posizione di chi se ne vuole disfare e, per questo, debba dimostrare che esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto, ovvero, che il prodotto ha un valore economico positivo, chiarendo e puntualizzando i dettagli economici della filiera.
(4-18513)