• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02942/046 in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2942/46 presentato da SARA PAGLINI
giovedì 16 novembre 2017, seduta n. 909

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili"
premesso che:
l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia in materia pensionistica;
considerato che:
uno dei problemi che affligge il sistema pensionistico e di welfare attualmente vigente in Italia è dato dalle disparità di trattamento, a volte assai marcate, tra le diverse categorie di lavoratori ed addirittura all'interno delle stesse;
il decreto legislativo 81/2015, nel riformulare la disciplina sul lavoro a tempo parziale in una prospettiva di semplificazione dell'istituto, non ha riproposto la distinzione del part-time nelle sue tradizionali tipologie: part time orizzontale, verticale e misto;
tuttavia, tale suddivisione dovendo il contratto di lavoro indicare puntualmente gli estremi relativi alla durata ed alla collocazione temporale della prestazione, ha continuato di fatto ad essere utilizzata nella prassi contrattuale individuale e collettiva, con l'assegnazione a ciascuna tipologia di lavoro a tempo parziale di differenti regimi, in linea con i modelli di organizzazione del lavoro e di utilizzo di prestazioni a orario ridotto nei contesti produttivi;
i lavoratori e le lavoratrici assunte con contratto di part time già definito come "verticale ciclico" (in particolare nei settori della ristorazione collettiva o dei servizi di pulizia ed ausiliarato, anche presso enti pubblici), difficilmente superano le quindici ore lavorative alla settimana (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo) e le quattordici ore (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro dei multiservizi);
queste lavoratrici e questi lavoratori oltre a non usufruire di alcun elemento di welfare, sono altresì penalizzati dal punto di vista del conteggio contributivo ai fini dell'accesso alla pensione, in quanto per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52;
i lavoratori part-time spesso rischiano di maturare contributi talmente bassi che non raggiungerebbero neanche la cifra della pensione sociale. La vigente normativa prevede una soglia minima per l'accredito dei contributi di 10.440 euro annuali, una somma che non è raggiunta neppure dai lavoratori part-time che lavorano tutto l'anno se i loro contratti non superano le 20-22 ore settimanali;
ciò comporta che, chi ha un lavoro povero, non solo gode di un reddito basso durante la carriera lavorativa, ma poi godrà di una pensione bassa e a volte inferiore alla pensione sociale, oppure dovrà lavorare di più per accedere poter godere della pensione.
sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando (sentenza 396/2010) che questa situazione è in contrasto, con il principio di non discriminazione tra lavoratori part-time e lavoratori full-time, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che per quanto attiene alle condizioni di impiego, statuisce che i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavoratore a tempo parziale, ameno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive;
il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla citata direttiva europea e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro confermata dalla recente e costante giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda Cass. 24532/2015; Cass. 24647/2015; Cass. 856512016; Cass. 2293612016), circa i ricorsi promossi dalle organizzazioni sindacali al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell'Inps ai lavoratori a tempo parziale della contribuzione per i periodi finora non considerati ai fini dell'accesso alla pensione;
impegna il Governo:
a porre in essere apposite iniziative di carattere normativa al fine di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva europea, tutelare i lavoratori con contratto a tempo parziale verticale ciclico ed eliminare le discriminazioni tra categorie di lavoratori, garantendo la parità di trattamento contributivo in base alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15.12.1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
(numerazione resoconto Senato G8.6)
(9/2942/46)
PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BOTTICI