• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02942/033 in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - "Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2942/33 presentato da ANDREA MANDELLI
giovedì 16 novembre 2017, seduta n. 909

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - "Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili",
premesso che:
a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment"), è stato prorogato sino al 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.
Per le fatture emesse dal 1º luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello "spIit payment" viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:
- tutte le pubbliche amministrazioni;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
- professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Con il più recente decreto-legge n. 148 del 2017 (in particolare, l'articolo 3), viene nuovamente riformulato il comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo, a decorrere dal 1º gennaio 2018, l'applicazione della "scissione dei pagamenti" (ed. "split payment"), anche ad altri soggetti pubblici, ovverosia a:
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e "le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.
In generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese.
L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dal 1º gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazione cd. "B2B", ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato al 1º luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A.
Ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello "split" nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica.
Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale.
È quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, rendendo pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.
In merito, nella risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF 2017 (Documento di Economia e Finanza), viene richiesto l'impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall'applicazione dello split payment;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare un Modello di dichiarazione IVA mensile, sulla falsa riga di quello trimestrale (Modello IVA TR già in uso presso le imprese), che consenta l'istanza di rimborso o la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, le cui modalità operative e termini di presentazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
Tale meccanismo di accelerazione del recupero del credito sarebbe riconosciuto esclusivamente ai contribuenti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applica il meccanismo della "scissione dei pagamenti.
(numerazione resoconto Senato G3.7)
(9/2942/33)
MANDELLI