• C. 2442 EPUB Disegno di legge presentato il 10 giugno 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2442 [Decreto Tasi (Prima Rata)] Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Disegno di Conversione Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2442


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro dell'interno
(ALFANO)
Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014
Presentato il 10 giugno 2014


      

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Onorevoli Deputati! Il presente decreto sostituisce integralmente gli ultimi tre periodi del comma 688 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), prevedendo, innanzitutto, che, a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
      Il decreto stabilisce anche un regime derogatorio per l'anno 2014, rispetto a quello ordinario delineato nello stesso comma 688, destinato a entrare in vigore a partire dall'anno 2015, riguardante il versamento della TASI.
      In particolare, i contribuenti pagheranno la prima rata del nuovo tributo, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 31 maggio 2014, con obbligo, quindi, per i comuni di inviare dette deliberazioni entro il 23 maggio 2014.
      Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel suddetto sito, alla data del 18 settembre 2014, con obbligo per i comuni di invio entro il 10 settembre 2014.
      La norma disciplina altresì il versamento della TASI nell'ipotesi di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 10 settembre 2014, prevedendo, quindi, in capo al contribuente l'obbligo di versamento del tributo anche in assenza delle delibere con cui il comune regolamenta la TASI e ne fissa le aliquote. In tal caso, i contribuenti saranno tenuti a versare l'imposta in un'unica soluzione entro il termine del 16 dicembre 2014, applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille e, comunque, entro il limite massimo previsto dal primo periodo del comma 677 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, il quale dispone che «il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile».
      A mero titolo esemplificativo, si può ipotizzare che, per un determinato comune, alla data del 18 settembre 2014 non risulti pubblicata alcuna delibera TASI e che l'aliquota IMU, vigente nello stesso comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sia stata già fissata al 10,2 per mille. Il contribuente calcolerà la TASI applicando un'aliquota pari allo 0,4 per mille, risultante dalla differenza fra l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, e cioè il 10,6 per mille, e l'aliquota IMU deliberata dal comune, pari al 10,2 per mille.
      La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
      La modifica in commento – che interviene sulla norma che prevedeva il versamento della TASI all'1 per mille sin dalla prima rata in caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 23 maggio – comporta l'erogazione, a favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, di un importo corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI stimato ad aliquota di base.
      Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro il 10 giugno 2014, saranno indicati, per ciascuno dei predetti comuni, gli importi da erogare.
      Il decreto prevede, infine, la procedura per recuperare le somme nel caso in cui le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        Il decreto in esame modifica il comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 disciplinando il versamento della prima rata della TASI nel 2014. In particolare, qualora i comuni abbiano inviato entro il 23 maggio 2014 le deliberazioni relative alla TASI per la successiva pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio 2014, viene confermato l'obbligo di pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate.

        In caso contrario, ossia se i comuni non hanno inviato le predette deliberazioni entro il 23 maggio, il termine di versamento della prima rata della TASI viene differito al 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze alla data del 18 settembre 2014. A tal fine, i comuni sono tenuti a effettuare l'invio delle predette deliberazioni, in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota base dell'1 per mille, comunque entro il limite massimo previsto dal comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. La norma dispone altresì che, nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

        Ai comuni, appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Sicilia e alla Sardegna, per i quali si applica il differimento dell'imposta, viene erogato un importo, a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, pari al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e risultante da un decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanare entro il 10 giugno 2014.

        Viene inoltre previsto che entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'interno comunichi all'Agenzia delle entrate gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. La predetta Agenzia recupererà le relative somme, per i comuni interessati, utilizzando qualsiasi entrata riscossa tramite modello F24. Tali importi saranno versati dall'Agenzia stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

        Relativamente agli effetti finanziari, si evidenzia che la proposta normativa in esame non determina effetti finanziari per i comuni, in quanto alla temporanea carenza di liquidità per gli enti interessati dal differimento si fa comunque fronte con l'importo erogato utilizzando allo scopo le disponibilità di cassa relative al Fondo di solidarietà comunale 2014, di cui il Ministero dell'interno già dispone. Parimenti, la norma risulta neutrale per il bilancio statale, atteso che le risorse di cassa erogate saranno considerate in sede di erogazione della restante quota del predetto Fondo spettante a ciascuno dei comuni interessati e, ove le risorse del Fondo spettanti fossero inferiori alle anticipazioni di liquidità concesse, ivi compresa quella di cui al decreto-legge n. 16 del 2014, esse saranno recuperate in sede di attribuzione del gettito di qualsiasi entrata comunale riscossa tramite modello F24. Inoltre il differimento in parola non determina effetti negativi in termini di gettito, atteso che il versamento sarà comunque effettuato entro il corrente anno.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
PARTE I.
ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1)    Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        L'intervento normativo, in linea con le azioni di politica interna contenute nel programma di Governo, reca disposizioni urgenti e necessarie finalizzate a superare le difficoltà in materia di versamento della TASI per l'annualità 2014. In particolare, è prevista una serie di disposizioni volte a delineare un quadro normativo che assicuri certezza in ordine all'esatto adempimento non solo da parte dei contribuenti in sede di versamento, ma anche da parte dei comuni in sede di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti.

2)    Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

            legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

            decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

            legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

            decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

            articolo 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

            decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

            decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3)    Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Le disposizioni contenute nel decreto in esame incidono sulla normativa vigente, modificando esclusivamente gli ultimi tre periodi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013.

4)    Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il decreto in esame è compatibile con i princìpi costituzionali. In particolare, i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza previsti

dall'articolo 77 della Costituzione per ricorrere alla decretazione d'urgenza risultano rispettati, vista la scadenza del 16 giugno 2014 prevista per il versamento della prima rata della TASI.

5)    Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del nuovo disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

        Le disposizioni non comportano alcuna lesione dell'autonomia finanziaria e regolamentare degli enti locali poiché rispettano la sequenza dei versamenti della TASI, così come prevista a regime dalla legge di stabilità. La modifica, che incide per il solo anno 2014, in base alla quale il versamento della prima rata in alcuni comuni è posticipato alla data del 16 ottobre 2014 è compensata dagli importi stanziati dallo Stato a valere sul Fondo di solidarietà comunale, pari al 50 per cento del gettito annuo della TASI stimato ad aliquota di base.

6)    Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali, si ribadisce che l'intervento non incide sostanzialmente sul versamento del tributo.

7)    Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8)    Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Disposizioni analoghe a quelle del decreto in esame sono contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014 (atto Senato n. 1465, atto Camera n. 2433).

9)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia, poiché la TASI è un tributo di nuova istituzione.

PARTE II.
CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11)    Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non è pendente alcuna procedura di infrazione sull'oggetto del presente decreto.

12)    Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non esistono decisioni giurisprudenziali né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione al decreto in esame.

15)    Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti al riguardo.

PARTE III.
ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi. Inoltre, è stato esplicitato il contenuto di alcune norme a cui si fa rinvio nel testo del decreto.

3)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        L'intervento è effettuato ricorrendo alla tecnica della novella legislativa.

4)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Esso introduce solo per l'anno 2014 una particolare procedura di versamento della TASI diversa da quella prevista a regime.

5)    Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate né norme di interpretazione autentica.

        Sono previste norme derogatorie rispetto a quanto previsto dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Sono esplicitamente sostituiti gli ultimi tre periodi del medesimo comma 688.

6)    Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

7)    Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        È prevista l'emanazione, entro il 10 giugno 2014, di un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze per la stima dell'importo da erogare da parte del Ministero dell'interno ai comuni indicati nel provvedimento, entro il 20 giugno 2014.

8)    Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione proponente.

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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Sezione 1 – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

        L'intervento risponde alla necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di versamento per l'annualità 2014 della TASI, attraverso una serie di disposizioni volte a delineare un quadro normativo che assicuri certezza in ordine all'esatto adempimento non solo da parte dei contribuenti in sede di versamento, ma anche da parte dei comuni in sede di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti. A favore di questi ultimi soggetti è stata presa in considerazione anche l'esigenza di assicurare comunque un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale per coprire temporaneamente il fabbisogno di cassa conseguente alla modifica del precedente assetto normativo.

A)    Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        Il provvedimento è finalizzato a eliminare le incertezze applicative che si sarebbero manifestate nel caso in cui la norma su cui si interviene fosse rimasta inalterata, poiché i contribuenti sarebbero stati chiamati a versare la TASI sulla base dell'aliquota standard, pari all'1 per mille, salvo poi dover chiedere il rimborso di quanto versato, nell'ipotesi in cui il comune deliberasse l'azzeramento dell'imposta, successivamente alla data del prossimo 16 giugno. Si ricorda che attualmente il termine ultimo per deliberare in ordine ai tributi locali è fissato al 31 luglio 2014, termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione dei comuni e delle province.

B)    Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo dell'intervento regolatore è esclusivamente di breve periodo, poiché è diretto a disciplinare il versamento della TASI per il solo anno 2014.

C)    Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della verifica di impatto della regolamentazione (VIR).

        Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono costituiti dal monitoraggio dell'esatto adempimento da parte dei contribuenti dei versamenti della

TASI che, si sottolinea, devono essere effettuati esclusivamente utilizzando il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

D)    Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Destinatari diretti dell'intervento legislativo sono i contribuenti, i comuni, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'interno.

Sezione 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

        Nonostante l'urgenza dell'intervento, sono state assicurate le procedure di consultazione con le più rappresentative associazioni di categoria che forniscono assistenza fiscale ai contribuenti, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con le altre amministrazioni pubbliche sopra indicate. L'elaborazione dello schema è stata approfondita anche nell'ambito di una serie di incontri a livello tecnico, ai quali hanno partecipato le amministrazioni interessate, anche al fine di tener conto delle istanze provenienti dai soggetti destinatari delle misure.

Sezione 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

        L'opzione di non intervento è stata valutata negativamente stante la necessità e l'urgenza di intervenire per superare le criticità sopra accennate.

        In particolare, è emerso che l'applicazione della norma su cui si prospetta l'intervento regolatorio avrebbe determinato notevoli incertezze applicative che si sarebbero manifestate soprattutto perché i contribuenti avrebbero dovuto versare la TASI sulla base dell'aliquota standard, pari all'1 per mille, con il rischio di dover chiedere il rimborso di quanto versato, nell'ipotesi in cui il comune avesse deliberato l'azzeramento dell'imposta successivamente al 16 giugno. Di contro, i comuni si sarebbero trovati a gestire una vasta mole di rimborsi.

        L'intervento è stato necessario anche per eliminare la discriminazione tra i proprietari di abitazioni principali (per i quali è attualmente previsto il pagamento della TASI in una rata unica entro il 16 dicembre 2014) e i proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale (per i quali invece sono previste due rate) e per eliminare l'ulteriore discriminazione tra possessori di abitazioni principali ubicate in comuni le cui delibere sono state pubblicate entro il 31 maggio 2014 e i possessori di abitazioni principali site in comuni che non hanno ottemperato entro tale termine.

        L'intervento regolatorio si rende necessario per ottenere un quadro certo delle delibere per la determinazione dell'imposta, poiché

è diretto a stabilire il versamento della TASI unicamente nei comuni che hanno deliberato in ordine alle aliquote del tributo e hanno correttamente adempiuto all'invio delle deliberazioni nei tempi previsti per la successiva pubblicazione delle stesse sul sito internet www.finanze.it. Nel solo caso in cui il comune non abbia ottemperato agli obblighi appena descritti, l'intervento prevede che la TASI venga corrisposta dal contribuente in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014, sulla base dell'aliquota standard, pari all'1 per mille. Solo in questa fattispecie, infatti, essendo ormai scaduti i termini per l'approvazione delle delibere (31 luglio 2014) e per la loro la pubblicazione (31 maggio o 18 settembre 2014), il quadro normativo assume una sua definitività e quindi il contribuente può adempiere con certezza al proprio obbligo tributario.

        L'intervento, infine, concede un maggior lasso di tempo per l'effettuazione degli adempimenti necessari per il versamento, data la confusione che si è sviluppata in ordine al versamento del nuovo tributo, in questa prima fase di applicazione.

Sezione 4 – Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

        Non è stato possibile valutare opzioni alternative all'intervento regolatorio, tenuto conto della necessità e dell'urgenza delle misure introdotte.

        La scelta di soluzioni alternative di natura non legislativa non avrebbe assolutamente garantito un livello di risultato adeguato.

        Laddove è stato possibile è stato previsto il ricorso ad atti secondari (decreto ministeriale), per quanto riguarda l'importo da corrispondere ai comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale.

Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle piccole e medie imprese.

A)    Vantaggi e svantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        L'intervento presenta indiscutibili vantaggi sotto il profilo della certezza degli adempimenti tributari e allo stesso tempo non determina carenze di cassa a discapito dei comuni, che potranno avvalersi delle anticipazioni assicurate dallo Stato. Non ci sono svantaggi in quanto, come già accennato, in favore dei comuni che entro il 23 maggio 2014 non hanno inviato le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni della TASI è stata presa in considerazione anche l'esigenza di assicurare comunque un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale per coprire temporaneamente il fabbisogno di cassa conseguente alla modifica del precedente assetto normativo.

B)    Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        L'intervento assicura, nella sua generalità, effetti positivi anche per i soggetti in questione, dal momento che razionalizza l'ordine degli adempimenti e non espone tali soggetti al rischio di anticipazioni di somme che potrebbero dover essere rimborsate in tempi sicuramente non rapidi. Inoltre, si assicura un maggior periodo di tempo per l'effettuazione degli adempimenti necessari per il versamento.

C)    Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        L'intervento regolatorio non introduce né elimina obblighi informativi a carico di cittadini o di imprese.

D)    Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.

        L'intervento comporta un'anticipazione da parte dello Stato di somme erogate a favore dei comuni, anche se poi l'intervento prevede un meccanismo di recupero delle stesse.

Sezione 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

        L'intervento, che ha carattere fiscale, non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività, dato che la misura è destinata a coprire la sola annualità 2014.

Sezione 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione.

A)    Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Agenzia delle entrate e amministrazioni comunali.

B)    Azioni per la pubblicità e per l'informazione in ordine all'intervento.

        Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione in ordine all'intervento.

C)    Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento.

        Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso le strutture e le modalità già in atto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D)    Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        L'intervento regolatorio non prevede misure specifiche per la revisione degli effetti derivanti dalla sua attuazione.

E)    Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

        A cura del Ministero dell'economia e delle finanze verrà effettuata la prescritta VIR, nella quale si valuterà l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di consentire, senza incertezze, il regolare versamento della prima rata TASI.

Sezione 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

        Sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014.
Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

            Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di TASI, al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata nell'anno 2014;

            Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014;

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014).

        1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della

prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.».
Articolo 2.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 9 giugno 2014.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Alfano, Ministro dell'interno.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.