Testo DDL 113
Atto a cui si riferisce:
S.113 Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013
Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge contiene misure che subordinano lo svolgimento del dibattimento penale -- non anche delle indagini preliminari, né dell'udienza preliminare -- alla effettiva conoscenza di esso da parte dell'imputato.
Si tratta di un fondamentale obiettivo, da tempo sollecitato anche dall'Associazione nazionale magistrati, da cui dipende la riduzione della durata e dei costi del processo penale e una complessiva razionalizzazione delle risorse, e che al tempo stesso consente di attuare pienamente il diritto dell'imputato di partecipare al processo previsto dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
Attualmente, il dibattimento penale può svolgersi senza alcuna garanzia che l'imputato ne abbia effettiva conoscenza. Infatti il codice di procedura penale consente di notificare la citazione a giudizio non personalmente all'imputato ma soltanto al suo difensore, di fiducia o d'ufficio, nei casi di irreperibilità (articolo 159), impossibilità di notificazione nel domicilio o di dichiarazione o di elezione di domicilio mancante, insufficiente o inidoneo (articolo 161, comma 4), di imputato residente all'estero (articolo 169), di imputato latitante o evaso (articolo 165).
In diversi casi, l'Italia è stata condannata per questa ragione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Con il nuovo articolo 420-bis del codice di procedura penale si afferma quindi che la citazione a giudizio nel processo penale -- che, a seconda dei casi, avviene attraverso il decreto che dispone il giudizio (articolo 429) o il decreto di citazione diretta a giudizio (articolo 550) -- deve essere notificata direttamente all'imputato. In altre parole, la citazione di questo fondamentale atto del procedimento può essere fatta nelle sole forme previste nell'articolo 157, senza eccezioni. Qualora alla prima udienza il giudice verifichi che la citazione a giudizio non è stata notificata personalmente all'imputato, adotta lo stesso provvedimento oggi previsto per la nullità della citazione a giudizio, vale a dire ne dispone la rinnovazione e, a tal fine, rinvia l'udienza. Se neppure attraverso la rinnovazione è possibile notificare personalmente all'imputato la citazione a giudizio (ad esempio, l'imputato resta irreperibile), il giudice sospende il dibattimento.
Il provvedimento di sospensione e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla polizia giudiziaria e inseriti nel centro elaborazione dati delle Forze di polizia (previsto dall'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121). Il provvedimento di sospensione è anche annotato nel casellario.
In questo modo, qualora l'imputato venga rintracciato dalle Forze di polizia o coinvolto in un altro processo, sarà possibile notificargli la citazione a giudizio (e revocare l'ordinanza di sospensione).
Sono previsti quattro casi nei quali il meccanismo non opera:
1) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;
2) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
3) se dagli atti emerge la prova che l'imputato è a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «chiusura delle indagini preliminari» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 420-bis»;
b) all'articolo 349:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis»;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l'avviso dell'udienza preliminare o il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente»;
c) l'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 420-bis. -- (Rinnovazione dell'avviso. Sospensione del procedimento). -- 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare quando è provato o appaia probabile che l'imputato non presente all'udienza non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 161, comma 4, e 169. Il giudice dispone che l'avviso venga notificato all'imputato personalmente o a mani di persona con lui convivente, anche tramite polizia giudiziaria, quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata ai sensi dell'articolo 159.
2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Salvo che debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, quando la notificazione ai sensi del comma 1, ultimo periodo, non risulta possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3:
a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;
b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
c) se dagli atti emerge la prova che l'imputato è a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.
5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento nei seguenti casi:
a) se la notifica dell'avviso è stata effettuata ai sensi del comma 1, ultimo periodo;
b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.
7. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 3».
Art. 2.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
«Art. 143-bis. -- (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). -- 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».
Art. 3.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».