• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02960/150/ ... in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», premesso...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2960/150/05 presentato da ANDREA MANDELLI
venerdì 17 novembre 2017, seduta n. 831

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,
premesso che:
la formulazione originaria di cui alla Legge di Stabilità 2014 stabiliva l'obbligatorietà della norma sul «deposito prezzo», prescrivendo, dunque, obbligatoriamente, il «vincolo» delle somme versate dall'acquirente all'atto del trasferimento immobiliare (o all'atto della costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende), presso il conto corrente appositamente acceso dal notaio, sino all'avvenuta trascrizione dell'atto stesso;
la disciplina, così come impostata non ha mai avuto attuazione non essendo mai stato emanato il relativo decreto attuativo e, nelle more, sono state sollevate in merito censure di illegittimità costituzionale sotto vari profili (articoli 42 e 53 della Costituzione);
la Legge annuale sulla Concorrenza (legge n. 124 del 2017) ha, quindi, modificato la disciplina relativamente all'aspetto dell'obbligatorietà, sostituendola con l'applicabilità su richiesta di almeno una delle parti contraenti;
si ritiene che la modifica introdotta con la Legge sulla Concorrenza non sia comunque sufficiente a conferire il giusto equilibrio agli interessi di entrambe le parti dal momento che mentre l'acquirente è tutelato nel suo acquisto da eventuali comportamenti ed iscrizioni pregiudizievoli, la parte venditrice, oltre a perdere gli interessi che maturano sulla somma che gli spetta perché devoluti ai fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, si trova esposta fino al giorno del rogito ad una situazione di incertezza dovuta alla possibilità attribuita all'altro contraente (inevitabilmente unico interessato) di avvalersi del deposito prezzo senza poter, quindi, poter conoscere il momento in cui potrà fare affidamento sulla disponibilità della somma proveniente dalla compravendita;
né può ritenersi condivisibile la natura di «diritto potestativo» che alcune interpretazioni attribuiscono al diritto al «deposito prezzo» in quanto posto a tutela della «parte debole» in relazione al rischio di un'esposizione ad iscrizioni pregiudizievoli;
non meno «debole», infatti, deve considerarsi parte venditrice, la quale viene privata degli interessi, nonché esposta sino all'ultimo alle scelte dell'altro contraente rischiando di non poter confidare nell'immediata disponibilità della somma di sua spettanza con conseguente possibile rinuncia ad eventuali nuovi affari,
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di modificare la lettera c) del comma 63 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, già modificata dalla L. n. 124/2017 con l'intento di stabilire esclusivamente un termine (alla sottoscrizione del contratto preliminare o, in assenza di questo, entro i trenta giorni precedenti l'atto definitivo) entro il quale la parte interessata ad avvalersi del «deposito prezzo» renda noto all'altra, la volontà di avvalersene in modo che l'altro contraente, pur perdendo gli interessi che gli spettano, possa quantomeno conoscere il momento in cui entrerà nella disponibilità della somma e programmare, di conseguenza, un'eventuale nuova compravendita o altre spese.
(0/2960/150/5)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI