• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02960/085/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2960/85/05 presentato da FRANCO PANIZZA
venerdì 17 novembre 2017, seduta n. 831

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),
premesso che:
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 15 settembre 2017, n. 104162, ha stabilito l'obbligo della forma scritta e della registrazione dei contratti di comodato agrario per poter accedere alle agevolazioni sul carburante agricolo;
l'oggetto della nota riporta: «Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95. D.M 14 dicembre 2001, n. 454. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Contratto di comodato di fondi rustici. Obbligo di forma scritta e registrazione.»;
nella nota viene così precisato: «Il D.M n. 454/2001, nel dettare le norme di esecuzione dell'agevolazione di cui in oggetto, ne individua i soggetti legittimati al beneficio e gli adempimenti cui gli stessi sono tenuti per la concreta fruizione dei prodotti ad aliquota ridotta di accisa. L'art. 2, comma 9, del citato decreto ministeriale ammette all'impiego agevolato anche i consumi di prodotti impiegati per lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto prescrivendo, in allegato alla richiesta del beneficio da parte dell'avente titolo, la presentazione di idonea documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del contratto. Richiamato il campo di applicazione dell'agevolazione in esame fissato dalle norme regolamentari, la successiva risoluzione n. 2/D del 19.3.2003 ha esteso, in via interpretativa, la sfera di operatività del beneficio fiscale ammettendo alla fruizione di prodotti agevolati anche i consumi inerenti attività agricole esercitate su terreni condotti a titolo di comodato. Tanto, tenendo conto del carattere oggettivo dell'impiego agevolato di che trattasi, legato all'effettuazione di determinate e specifiche colture, e del diffuso ricorso al negozio del comodato per trasferire il godimento di fondi rustici, salvo restando in ogni caso l'osservanza degli adempimenti prescritti dal citato art. 2, comma 9.A chiarimento di dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della risoluzione n. 2/D ed alla luce anche della successiva evoluzione normativa in materia di registrazione dei contratti, in special modo quando ricorrono agevolazioni tributarie, si precisa che per accedere al beneficio fiscale in esame il contratto di comodato di terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione. Impongono tale prescrizione evidenti ragioni di tutela dell'interesse fiscale a fronte di casi registratisi di distrazione d'uso del prodotto ad aliquota ridotta: analogamente a quanto già operato da questa Agenzia per altre fattispecie agevolate, costituiscono presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'agevolazione una chiara identificazione del soggetto avente titolo e dell'effettivo possesso ed utilizzo del terreno nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso. Codeste Direzioni provvederanno a comunicare il contenuto della presente direttiva ai competenti organi delle Regioni o Provincie affinché ne diano notizia agli uffici incaricati dell'assegnazione dei carburanti agevolati, per garantirne comunque la generale, omogenea, applicazione in vista della prossima richiesta di assegnazione di cui all'art. 2, comma 3, del D.M n.454/2001, ove si rilevino fattispecie difformi. Vengono fatti salvi, naturalmente, gli accertamenti da cui scaturisce il recupero del tributo a seguito di rilevata distrazione del prodotto dagli usi agevolati.»;
considerato che:
il comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014; n. 116, risultante da un emendamento presentato al citato decreto dallo scrivente, recita: «Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE)n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.»;
preso atto che:
le zone montane sono caratterizzate da una esasperata polverizzazione particellare e che in molti casi, dove ad esempio manca l'accordo fra i comproprietari o dove gli stessi risultano irreperibili, è oltremodo difficile verificare la volontà espressa a concedere in uso il bene. Tanto per fare un esempio, nel territorio della sola Provincia Autonoma di Trento si dovrebbero produrre, da parte degli agricoltori, contratti di comodato e/o affitto regolarmente registrati per circa.130.000 particelle a prato stabile (120.000 comodati e 10.000 affitti);
sono evidenti i costi, sia economici che in termini di tempo, che un obbligo di questo tipo comporterebbe per gli agricoltori di montagna, i quali rinuncerebbero a formalizzare il diritto di coltivazione e al diritto del carburante agevolato, con il rischio che migliaia e migliaia di particelle rimangano incolte e abbandonate, con grave danno dal punto di vista della produzione agroalimentare, dell'immagine turistica del nostro territorio, del mantenimento ambientale;
tenuto conto che:
il 28 settembre 2016 è stato accolto come raccomandazione, alla Camera dei deputati, l'ordine del giorno n. 9/00065-A/008 a firma Plangger e altri, nel quale, al fine di contrastare la desertificazione demografica e l'abbandono dei terreni agricoli, soprattutto montani, il Governo si impegnava ad inserire, nell'ambito della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, azioni volte ad alleggerire l'onere di spesa per le contrattazioni fra privati che hanno per oggetto esclusivamente fondi agricoli;
considerato infine che:
nel corso della presente legislatura, soprattutto nell'ambito delle leggi di bilancio, sono state introdotte varie misure riguardanti agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici, anche grazie ad emendamenti proposti dall'interrogante e dal Gruppo per le Autonomie. Si pensi, per esempio, alla modifica dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che detta la disciplina dei tributi applicabili ai trasferimenti immobiliari a decorrere dal 10 gennaio 2014. Infatti, la legge di stabilità 2014 ha novellato tale articolo precisando che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti ivi prevista non si applica alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con cui sono state disposte agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Se ciò non fosse avvenuto, gli agricoltori piuttosto che spendere soldi per i contratti di compravendita di centinaia di migliaia di piccole e piccolissime particelle fondiarie avrebbero preferito lasciarli incolti;
la previsione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli va quindi assolutamente corretta per le particelle sotto i 5.000 mq in territori di montagna, nonché per i prati e pascoli in generale situati nei territori di montagna; in caso contrario si verificherebbero gli sforzi che il Governo ha messo in campo con le leggi finora approvate, ultima quella sui piccoli comuni, sulla salvaguardia ambientale contro il dissesto idrogeologico, etc.;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di richiedere la sospensione del dispositivo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inapplicabile alle piccole particelle fondiarie di montagna e sicuramente controproducente economicamente per le nostre aziende agricole, e di proseguire lungo il processo di semplificazione avviato, tanto più se applicato al settore dell'agricoltura e ai territori montani, che ancora stentano a raggiungere livelli di adeguata remunerazione.
(0/2960/85/5)
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, ORELLANA, LANIECE, ZIN