Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02960/057/ ... in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
premesso...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2960/57/05 presentato da ANDREA MANDELLI
venerdì 17 novembre 2017, seduta n. 831
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
premesso che:
l'articolo 77 introduce l'obbligo di fatturazione elettronica quale strumento di contrasto all'evasione fiscale e di efficientamento dei controlli e della riscossione. Al contempo, dispone l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione dei dati IVA delle fatture (cosiddetto Spesometro), introdotto con le medesime finalità, che per effetto dell'introduzione a regime della fatturazione elettronica, diventerebbe superfluo;
si evidenzia però che, in seguito all'istituzione del nuovo «Spesometro», l'articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2017 (cosiddetto Manovrina) ha ridotto significativamente il termine ultimo entro il quale il contribuente può esercitare il diritto di detrazione dell'IVA e quello di registrazione delle fatture di acquisto, motivando tale intervento con la necessità di agevolare l'incrocio dei dati comunicati dal cliente e dal fornitore;
si tratta di un controllo incrociato che non è mai stato possibile eseguire poiché l'architettura stessa dell'adempimento non assicura coincidenza tra le due comunicazioni. La fatturazione elettronica, assicurando la disponibilità immediata dei dati delle operazioni effettuate, permetterà di superare tale criticità, facendo venire meno le motivazioni che hanno comportato la riduzione dei termini di detrazione e di registrazione;
nonostante l'entrata in vigore della fatturazione elettronica sia stabilita per il 1º gennaio 2019, si reputa necessario modificare tali termini con riferimento alle-operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017. Come sopra detto, già oggi, la riduzione dei termini non ha apportato alcun vantaggio per l'Amministrazione finanziaria con ne comporterà nemmeno per le prossime comunicazioni dati che dovranno essere presentate nel 2018 riferite alle operazioni effettuate dal secondo semestre 2017 in poi;
dall'altra parte, i termini di detrazione e di registrazione, ridotti dalla Manovrina, mettono a rischio l'esercizio stessodeldirittoalladetrazioneecomportanomaggioridifficoltàgestionaliacarico delle imprese con riguardo la registrazione delle fatture di acquisto, soprattutto dell'ultima parte dell'anno: basti considerare che, nell'ipotesi di fatture di acquisto ricevute a dicembre 2017, il termine per l'annotazione delle stesse, ai fini dell'esercizio della detrazione, passa dal 30 aprile 2020 al30 aprile 2018, con una contrazione da 28 a 4 mesi;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di modificare il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, fissandolo nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (esempio l'IVA sulla fattura emessa nell'anno 2017, può essere detratta al più tardi entro aprile 2019, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018, anno successivo a quello in cui il diritto è sorto).
(0/2960/57/5)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI