• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02960/042/ ... in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; premesso...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2960/42/05 presentato da ANDREA MANDELLI
venerdì 17 novembre 2017, seduta n. 831

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
premesso che:
l'attuale formulazione della normativa quadro sui confidi fa riferimento ai liberi professionisti quali soggetti a cui è consentita la possibilità di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari;
nel dettaglio, l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, stabilisce che i confidi sono costituiti da piccole e medie imprese turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti;
l'inserimento della definizione «liberi professionisti» ha ingenerato difformità interpretative limitando, in taluni casi, l'accesso al capitale ed all'attività dei confidi ai soli professionisti iscritti in ordini o collegi. In relazione a ciò, la stessa Banca d'Italia con Circolare del 3 aprile 2015, n. 288, in materia di disposizioni di vigilanza per i confidi maggiori - ossia con un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro - ha limitato l'accesso al capitale di tali confidi ai soggetti iscritti in albi professionali ed alle associazioni professionali (nella misura in cui queste ultime svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle piccole e medie imprese),
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di favorire un più ampio accesso al credito attraverso lo strumento dei confidi da parte del maggior numero di professionisti, con l'esigenza di esplicitare, a livello di normativa primaria, che tra i liberi professionisti che possono partecipare al capitale ed all'attività dei confidi, sono inclusi anche quelli non organizzati in ordini o collegi.
(0/2960/42/5)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI