• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02960/024/ ... in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per triennio 2018-2020» A.S. 2960),...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2960/24/05 presentato da NICOLETTA FAVERO
venerdì 17 novembre 2017, seduta n. 831

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per triennio 2018-2020» A.S. 2960),
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, hanno provveduto alla revisione della disciplina dell'ISEE;
ai sensi del comma 1, articolo 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate,
considerato che:
tra le componenti che concorrono a determinare l'ISEE, sono considerati come reddito anche le provvidenze economiche riconosciute alle persone con disabilità;
tale condizione lede fortemente il diritto delle persone con disabilità, vittime degli infortuni sul lavoro e di malattie professionali, alle prestazioni sociali riconosciute dalle norme vigenti, determinando un notevole svantaggio economico;
in merito, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 842 del 2016, ha affermato che «ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse un lavoro o un patrimonio - e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una ''remunerazione'' del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione»;
secondo il Consiglio di Stato, quindi, le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono essere ricomprese nel reddito percepito da tali persone,
impegna il Governo:
attraverso opportuni provvedimenti di modifica del regolamento ISEE, a prevedere, in coerenza con la sentenza n. 842 del 2016 del Consiglio di Stato, l'estraneità della rendita infortunistica dal calcolo dei requisiti reddituari per il diritto a prestazioni sociali di qualsivoglia natura.
(0/2960/24/5)
FAVERO