• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02960/010/ ... in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. 2960); premesso...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2960/10/05 presentato da MARIA GRAZIA GATTI
venerdì 17 novembre 2017, seduta n. 831

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. 2960);
premesso che:
l'articolo 22 del presente disegno di legge reca proroga di un anno la disciplina dell'APE volontaria e modifica i requisiti per accesso all'APE sociale, al fine di ampliarne la possibilità di accesso;
secondo i dati ufficiali del Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici della D. G. Pesca MIPAAF, nel 2015 il settore della pesca industriale e cooperativa contava 25.748 addetti;
attualmente i suddetti lavoratori sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 riguardante i «Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti»;
allo stesso modo, le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) continuano a non applicarsi agli addetti del settore e il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) presenta una normativa obsoleta: a) non prevede l'adeguamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) alle specificità dell'attività lavorativa a bordo, b) non prevede l'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori in una lingua a loro comprensibile, c) non contempla le modalità di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); d) prevede la redazione del piano di sicurezza a cura del solo armatore, in autocertificazione per le navi al di sotto dei 24 metri e con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, senza una data certa;
per quanto attiene al riconoscimento di malattie professionali, ai lavoratori del settore ne sono riconosciute soltanto due: l'ernia discale e le malattie causate da esposizione a radiazioni UV, mentre esistono molte altre malattie che potrebbero ben essere riconosciute tali (ad esempio, ipoacusia da rumore, dermatiti da altri agenti cutisensibilizzanti, malattie causate da sovraccarico biomeccanico dell'arto-superiore), ma che ad oggi non sono incluse nella tabella delle malattie professionali nell'Industria;
impegna il Governo:
a prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 67/2011, al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima;
a prevedere l'applicazione anche al settore ittico delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008 al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima;
a prevedere l'inserimento di patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;
a modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;
a modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità.
(0/2960/10/5)
GATTI