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Atto a cui si riferisce:
C.705 Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 705


CAMERA DEI DEPUTATI N. 705
    
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ARGENTIN, ALBANELLA, ARLOTTI, BINETTI, BIONDELLI, BLAZINA, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CARNEVALI, CARRA, CASATI, CENNI, CIMBRO, COCCIA, COSCIA, DALLAI, ERMINI, CINZIA MARIA FONTANA, GELLI, GHIZZONI, GIACOBBE, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, GUERRA, GULLO, IORI, LACQUANITI, LATTUCA, LODOLINI, MALPEZZI, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANI, MARTELLA, MAURI, MELILLA, MONGIELLO, MORANI, PARRINI, PATRIARCA, RAMPI, REALACCI, RIGONI, ROSTAN, SBERNA, SCALFAROTTO, TERROSI, TIDEI, VALERIA VALENTE, VARGIU, VENITTELLI, ZAPPULLA, ZARATTI
Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
Presentata il 9 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'integrazione delle persone con disabilità nella vita quotidiana rientra nel più ampio principio di eguaglianza garantito dall'articolo 3 della Costituzione. In Italia le più recenti stime dell'Istituto nazionale di statistica affermano che le persone con disabilità sono circa 2.800.000.
      Il nostro Paese, nonostante non abbia ancora ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione A/RES/61/106 del 13 dicembre 2006, è annoverato tra i Paesi più avanzati nel campo dell'affermazione dei diritti di tali persone. L'ordinamento italiano, infatti, sia con la legge 9 gennaio 1989, n. 13, relativa al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, sia con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro sulla disabilità, ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità.
      Tali persone, però, devono confrontarsi con la mancanza di una cultura radicata nella nostra società civile che consenta di superare le problematiche relative alla loro integrazione nella vita quotidiana. Da qui la necessità di inserire nei programmi delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico, quali istituti per geometri e per tecnici per l'edilizia, nonché nei corsi di laurea universitari, quali ingegneria civile e ambientale, scienze dell'architettura, scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, scienze e tecniche dell'edilizia, lo studio dell’«universal design». Tale termine, che ha il suo padre spirituale in Roland Mace, che lo utilizzò per la prima volta nel 1985, esprime un concetto che ristabilisce in modo critico un obiettivo fondamentale di buona prassi teorico-progettuale: rispondere alle necessità del maggior numero di utenti possibile.
      In base alla definizione data dalle linee guida di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, un ambiente è accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedite capacità motorie sensoriali o psico-cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza e in autonomia. Rendere un ambiente «accessibile» vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori. L'accessibilità va quindi intesa in modo ampio come l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive e organizzativo-gestionali che sono in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque. Ad essa si collegano concetti importanti come il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e la tutela della dignità e dei diritti personali nonché delle pari opportunità, che interessano prima o poi tutti noi.
      Progettare l'accessibilità vuol dire considerare non solo gli aspetti estetici e formali, ma porre al centro dell'attenzione l'essere umano e le sue peculiarità ed esigenze: il suo essere uomo o donna che evolve da bambino ad anziano e che nel corso della vita può andare incontro a cambiamenti temporanei o permanenti e presentare caratteristiche differenti da quella «normalità» definita arbitrariamente da convenzioni che si dimostrano spesso inadeguate. Questo approccio è conosciuto come «design for all» o «universal design», ossia la progettazione di spazi, ambienti e oggetti utilizzabili da un ampio numero di persone a prescindere dalla loro età e capacità psico-fisica. Da qui nasce il concetto di «utenza ampliata» che cerca di considerare le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all'anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di disabilità, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non «dedicate» esclusivamente alle persone con disabilità.
      Il tema dell'accessibilità deve costituire un modo di «pensare» la progettazione di qualsiasi spazio od oggetto per l'uomo che tenga conto delle esigenze di una notevole fascia di utenza, la più ampia possibile, evitando soluzioni e attrezzature «speciali».
      «La progettazione accessibile presuppone una visione multi-disciplinare in cui il limite diventa una sfida, un'occasione di stimolo per uno studio più attento e approfondito, per proporre e “inventare” soluzioni, per sviluppare la creatività e la fantasia, non disgiunte da una certa sensibilità che tiene conto dei delicati risvolti psicologici di ciò che si propone. Diventa, quindi, un'occasione in cui il progettista è invitato a dare il meglio di sé, in un atteggiamento di continua ricerca, sperimentazione e verifica delle soluzioni». (A. Arenghi, «Accessibilità degli edifici storici e vincolati», 2005, citato nelle menzionate linee guida di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008).
      La presente proposta di legge mira, pertanto, non solo a promuovere la conoscenza della cultura dell'accessibilità, ma anche a far rispettare la normativa già vigente in favore delle persone con disabilità.
      La citata legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sulla disabilità, prevede, in particolare, che: «L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: (...) c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico» [articolo 8, comma 1, alinea e lettera c)].
      Orientarsi nei meandri della normativa vigente in materia di accessibilità risulta, però, assai faticoso per chi deve confrontarsi giornalmente, da una posizione di svantaggio, con il vivere quotidiano.
      È vero, dunque, che la normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche è una delle più complete e avanzate, ma è altrettanto vero che la sua relativa complessità finisce per creare più dubbi che certezze relativamente alla sua applicazione. Rendere questa normativa più incisiva, colmando alcuni vuoti incomprensibili, diventa, pertanto, una necessità.
      Il capo II della presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate a tale scopo, in particolare per quanto riguarda l'individuazione della responsabilità diretta dell'amministrazione competente per il mancato adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici esistenti alla normativa vigente in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.
      Attualmente, infatti, l'amministrazione pubblica competente che non adegua gli edifici e gli spazi pubblici alla normativa vigente in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche risulta solo indirettamente responsabile e le sanzioni previste (mancata erogazione di contributi e di finanziamenti, commissariamento ad acta) finiscono per ricadere solo sulla collettività.
      La presente proposta di legge intende colmare anche questa lacuna, rendendo più stringente l'obbligo di adeguare le strutture pubbliche alla normativa vigente in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.
      All'individuazione di una responsabilità diretta dell'amministratore inadempiente corrisponde la punibilità dello stesso con sanzioni di carattere penale e non amministrativo.
      Viene anche posta una clausola di chiusura finalizzata a scongiurare il pericolo concreto di un «rimpallo» di responsabilità tra i diversi livelli della pubblica amministrazione, attraverso l'individuazione dell'organo di vertice dell'amministrazione competente quale responsabile – in ultima istanza – del mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.
      La promozione della cultura dell'accessibilità, mediante la quale superare le barriere, anche mentali, della diversità, e la garanzia della normativa vigente in tema di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche sono aspetti fondamentali della nostra civile convivenza e non possono essere ulteriormente sottovalutate. Per queste ragioni chiediamo una rapida approvazione della presente proposta di legge, che ripropone l'atto Camera n. 2367, presentato nella XVI legislatura.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
Art. 1.
(Finalità).

      1. Nell'ambito delle finalità di integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità previste dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dalle leggi 9 febbraio 1989, n. 13, e 5 febbraio 1992, n. 104, nonché in conformità ai princìpi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e aperta alla firma il 30 marzo 2007, la Repubblica promuove lo studio e la conoscenza della cultura dell'accessibilità quale elemento fondamentale dell’«universal design», definito ai sensi delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, nonché del superamento delle barriere architettoniche.

Art. 2.
(Programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico).

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con appositi provvedimenti, emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad apportare le necessarie modificazioni alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di programmi didattici delle scuole secondarie di

secondo grado a indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia, al fine di inserire nei programmi didattici elementi di base riguardanti gli aspetti edilizi e urbanistici relativi all’«universal design» e al superamento delle barriere architettoniche nonché lo studio della domotica in rapporto alla disabilità.
Art. 3.
(Inserimento dello studio dell’«universal design» nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università).

      1. Le università statali e non statali, comprese le università telematiche, nel rispetto della loro autonomia didattica definita ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, provvedono a inserire nelle discipline obbligatorie di base delle classi di laurea L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell'architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale e L-23 scienze e tecniche dell'edilizia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, lo studio della tecnica e della tecnologia atte a realizzare l’«universal design» e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
      2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007.

Capo II
Art. 4.
(Responsabilità dell'amministratore pubblico).

      1. L'amministratore pubblico competente è direttamente responsabile del mancato adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici esistenti alla normativa in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
      2. In caso di mancato adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, l'amministratore di cui al medesimo comma 1, nella persona del dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero del funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali è svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, è punito con un'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.
      3. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri previsti dal comma 2, l'amministratore pubblico competente di cui al comma 1 coincide con l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica competente.