• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02960/188/ ... premesso che: la lettera b) del comma 1, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013; dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2960/188/05 presentato da ELISA BULGARELLI
mercoledì 22 novembre 2017, seduta n. 834

La Commissione bilancio, in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018,
premesso che:
la lettera b) del comma 1, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013; dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR;
considerato che:
il decreto-legge n.63 del 2013 all'articolo 14, comma 2-ter prevede che per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovino nelle condizioni di incapienza, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari posano optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri saggetti privati. È esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari; il ddl di bilancio non incide su quest'ultimo particolare aspetto, ma l'esclusione dalla cessione ad istituti di credito intermediari finanziari rischia di compromettere l'efficacia della misura stessa, soprattutto in quanto questa limitazione - contrariamente a quello che la normativa prevede in campo di cessione di credito relativa a detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica - opera anche nei confronti dei soggetti cosiddetti incapienti;
impegna il governo:
ad adattare ogni iniziativa necessaria a fare in modo che i soggetti incapienti che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia anti-simici, possano usufruire del medesimo vantaggio riconosciuto nelle ipotesi di detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici.
(0/2960/188/5)
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, GIROTTO, PUGLIA