• C. 4725 EPUB Proposta di legge presentata il 6 novembre 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4725 Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e altre disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4725


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CARRESCIA, REALACCI, MORANI, LA MARCA, MANZI, CARELLA, CARNEVALI, LODOLINI, ZAN, GINOBLE, PREZIOSI
Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e altre disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017
Presentata il 6 novembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Dal 24 agosto 2016 al gennaio 2017 le regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo sono state colpite da eventi sismici di rilevante entità che hanno provocato centinaia di morti e la distruzione di interi Paesi.
      Le scosse, seppur di minore intensità, sono continuate anche nei mesi successivi e tuttora perdurano.
      Gli edifici danneggiati per i quali è stata avanzata richiesta di verifica sono oltre 200.000. Sulla base dei dati della protezione civile forniti nel corso dell'audizione della Commissione Ambiente della Camera dei deputati il 20 settembre 2017 dal Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, dottor Angelo Borrelli, alla data dell'11 settembre erano stati effettuati 203.830 sopralluoghi, di cui 2.649 riferiti a edifici scolastici (il 66 per cento dei quali risultati agibili) e 3.314 ad altri edifici pubblici (con il 49 per cento agibili), la rimanente parte a edifici privati.
      Dopo il 24 agosto si sono registrati altri eventi sismici significativi il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 17 gennaio 2017.
      A fronte di emergenze che si sono rinnovate e sovrapposte acuendo i danni provocati alle abitazioni e agli immobili adibiti ad attività produttive e di servizi e che hanno sconvolto la già fragile economia delle aree interne delle quattro regioni interessate la risposta delle istituzioni è stata immediata.
      Il 24 agosto stesso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri veniva dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici ed era coinvolto il sistema operativo del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza; gli effetti di tale decreto venivano poi estesi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 agosto 2016 anche ai territori delle province di Fermo e di Macerata.
      Con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 veniva dichiarato lo stato d'emergenza, poi prorogato di 180 giorni con la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017.
      Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 venivano sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016) a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato 1 del decreto medesimo e nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni.
      Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani veniva nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici.
      Il primo atto con forza di legge recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016» è stato il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre, che riguardava un primo gruppo di 62 comuni, particolarmente segnati dal terremoto, e assegnava all'istituendo Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016 per l'attuazione degli interventi di immediata necessità.
      Il 10 novembre 2016 è stato poi emanato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanza che ha previsto la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti agevolati, erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, per gli interventi di ricostruzione dei beni danneggiati, nonché la disciplina della procedura per il rilascio della garanzia.
      Con la legge n. 229 del 2016 veniva convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 189 del 2016 e abrogato il decreto-legge n. 205 del 2016 sugli interventi per gli eventi sismici avvenuti nel 2016, confluito nel medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
      Con l'articolo 1, comma 362, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) veniva autorizzata la spesa di 6,1 miliardi di euro per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati di durata venticinquennale per la ricostruzione privata (articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016) e di 1 miliardo di euro per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016).
      Con il comma 363 dello stesso articolo 1 le regioni venivano facoltizzate, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020, a integrare le risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.
      A seguito del terremoto del 26 ottobre 2016, il giorno successivo il Consiglio dei ministri deliberava l'estensione degli effetti del provvedimento del 25 agosto anche agli eventi sismici più recenti stanziando altri 40 milioni di euro; successivamente alle ulteriori scosse del 30 ottobre, con delibera 31 ottobre 2016 provvedeva ad autorizzare lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro.
      L'11 novembre 2016 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 205 recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016», che individuava un elenco di comuni aggiuntivo rispetto a quello dell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016.
      Tra le norme più significative del decreto-legge sono da segnalare l'indicazione delle aree da destinare agli insediamenti di container immediatamente rimovibili al venir meno dell'esigenza; la previsione di incentivi alle attività agricole e produttive; la disciplina degli interventi immediati sul patrimonio culturale, le misure urgenti per le infrastrutture viarie e per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017. Il decreto-legge ha pure previsto il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) per 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e per 19 milioni di euro per l'anno 2019. Il contenuto del decreto-legge n. 205 del 2016 veniva poi introdotto inserito, attraverso un emendamento del Governo, nella legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'atto era quindi abrogato.
      Altri provvedimenti significativi del Consiglio dei ministri sono quelli che hanno fatto seguito agli eventi sismici e agli eccezionali fenomeni atmosferici del gennaio 2017, quali la delibera del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 recanti ulteriori stanziamenti per complessivi 100 milioni di euro.
      Con il decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2017 (cosiddetto Milleproroghe), venivano posticipati diversi termini e, in particolare, quelli relativi alla sospensione delle fatture relative alle utenze, all'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei sussidi occasionali, alle erogazioni liberali o benefìci di qualsiasi genere concessi da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, quelli relativi a rapporti interbancari e alla sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili ovvero beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali.
      L'altro decreto-legge rilevante nel normare gli interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici è stato il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con il quale, fra l'altro, sono stati previsti studi di microzonazione sismica di livello III, l'affidamento delle opere di urbanizzazione attraverso procedure negoziate, la restituzione ai comuni della pianificazione urbanistica dei territori colpiti, un programma delle infrastrutture ambientali, la delocalizzazione temporanea di attività economiche o produttive, la gestione del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei servizi resi all'utenza (stanziando 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2018), forme di partecipazione delle popolazioni interessate, interventi riguardanti i luoghi di culto, nuove modalità di notificazione dei pubblici proclami, opere di urbanizzazione per le strutture di emergenza e per il settore zootecnico, l'estensione al 2017 degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese eccetera nonché disposizioni per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica dell'anno scolastico 2016/2017 e dell'anno scolastico 2017/2018.
      Sempre con tale decreto-legge, modificando l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono stati affidati ai presidenti delle regioni – vice commissari per la ricostruzione i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie, in precedenza attribuiti al Commissario straordinario.
      Sono state inoltre previste agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché a favore delle imprese agrituristiche e favorito l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà (sostegno per l'inclusione attiva), tenendo conto dell'impoverimento delle popolazioni.
      È stato anche introdotto un piano straordinario di erogazione dei farmaci alla popolazione, con particolare riferimento ai comuni aventi meno di 3.000 abitanti, nonché inserite altre disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali, tra cui la sospensione dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cosiddetta ecotassa), la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016 in favore delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, la prosecuzione per tutto il 2017 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori che avevano dovuto interrompere la propria attività lavorativa e l'acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione.
      Altri interventi hanno riguardato i contributi per la ricostruzione privata, i presìdi ospedalieri e la riparazione di immobili pubblici suscettibili di destinazione abitativa, l'introduzione di un nuovo allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 ricomprendente nove comuni abruzzesi e la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale nella quota relativa alla conservazione dei beni culturali agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici.
      Più di recente con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stati previsti ulteriori interventi fra i quali uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 669,7 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare a interventi di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché a piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici e all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile.
      Con l'articolo 41 dello stesso decreto-legge sono stati disposti contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 del territorio nazionale per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa a interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
      Con l'articolo 43-bis sono stati assegnati agli enti locali interessati spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
      L'articolo 43 ha prorogato poi alcuni termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari, mentre l'articolo 44 ha posposto fino al 31 dicembre 2019 il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.
      L'articolo 46 ha istituito una zona franca urbana (ZFU) a favore delle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno dell'area del sisma e che hanno subìto, a causa degli eventi tellurici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento. Tali imprese possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), quella dalle imposte municipali per gli immobili produttivi e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziate (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019).
      Infine anche il decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 (cosiddetto decreto Mezzogiorno), ha previsto disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici, fra le quali misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, la disapplicazione di alcune sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nonché ulteriori proroghe fra cui spicca quella della durata dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018.
      Questo ampio excursus normativo è necessario per comprendere la ratio e l'obiettivo della presente proposta di legge: razionalizzare e semplificare l'impianto normativo con lo scopo di superare le criticità emerse nell'avvio della ricostruzione intesa in senso ampio (immobili ed «economie»), rimodulare, sulla base delle esperienze maturate, l'allocazione di talune competenze in un nuovo contesto di governance imperniata su comuni e regioni, favorire un maggiore coinvolgimento degli amministratori locali, delle associazioni di categoria imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, degli ordini professionali e dell'associazionismo in genere per valorizzare il «sistema imprese», evitare la diaspora delle attività e favorire invece una capacità attrattiva degli investimenti nelle aree del sisma; semplificare i procedimenti e prorogare termini oggettivamente troppo ristretti nel contesto dato di un'economia fragile.
      La presente proposta di legge contiene quindi disposizioni che riguardano aspetti della ricostruzione materiale e procedure più semplici per la riapertura dei cantieri e altre che attengono invece a profili più attinenti all'attività d'impresa.
      Diverse soluzioni scaturiscono o recepiscono, talora parzialmente, le proposte, le indicazioni e le osservazioni degli stakeholders, amministratori locali in primis.
      Vi è necessità di misure che «accompagnino» questa delicata fase di transizione, di passaggio dalla prossima fine dell'emergenza (febbraio 2018) a quella della ricostruzione piena. L'impianto esistente è straordinario per gli istituti messi in atto e per le risorse disponibili ma è e sarà, ovviamente, sempre in progress; questo è però il momento per migliorare alcune misure di rilancio del tessuto economico e sociale dei territori interessati tenendo conto dei ritardi nella ricostruzione, in particolare nella consegna delle soluzioni abitative di emergenza (SAE).
      La proposta di legge si compone di 18 articoli.
      L'articolo 1, comma 1, lettera a), disciplina le perimetrazioni urbanistiche dei centri storici e dei nuclei di particolare interesse integrando l'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016; ai fini di un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni locali, titolari della funzione di programmazione urbanistica del proprio territorio, esso prevede un coinvolgimento attivo dei comuni nella definizione dei criteri che determinano la perimetrazione di centri e di nuclei di particolare interesse e maggiormente colpiti, nei quali gli interventi sono realizzabili attraverso strumenti urbanistici attuativi ed unitari.
      La lettera b) definisce nuove percentuali di erogazione del contributo per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati in modo da consentire alle imprese, soprattutto alle piccolo e medie imprese (PMI), di dare continuità ai lavori stante anche le note difficoltà di accesso al credito.
      La lettera c) è finalizzata ad agevolare la partecipazione alle gare delle PMI di cui è ricco il territorio coinvolto dal sisma; si prevede di innalzare, per i soli lavori di ricostruzione sismica, nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, la soglia di qualificazione dell'articolo 84 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, da 150.000 a 258.000 euro, standard già in vigore in Emilia-Romagna sulla base di un'ordinanza del commissario delegato per il sisma del 2012.
      Il comma 2, lettera a), introduce fra i rimborsi anche i premi assicurativi dell'ultimo quinquennio per calamità naturali. Molti privati cittadini e diversi enti locali hanno infatti provveduto negli anni passati ad assicurare il proprio patrimonio contro calamità naturali, fra cui anche gli eventi sismici. L'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che il contributo della ricostruzione sia concesso al netto di qualsiasi indennizzo assicurativo. L'attuale disposizione normativa di fatto va a premiare i cittadini meno previdenti e nel contempo penalizza coloro che sono stati più accorti nel tutelare il proprio patrimonio. Dalla previdenza di quanti hanno sottoscritto l'assicurazione dei beni immobili lo Stato ora trae un innegabile vantaggio in quanto va a risarcire il danno deducendo quanto liquidato dalla compagnia assicuratrice. Per equità si prevede perciò che siano risarciti anche i premi assicurativi pagati, se non ab origine del contratto, almeno nell'ultimo lustro.
      La lettera b) dello stesso comma 2 prevede l'ammissione a contributo anche delle pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili. Alla luce delle interpretazioni sorte in merito all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 chiarisce che il riconoscimento del contributo per la ricostruzione nella misura del 100 per cento spetta anche per le unità immobiliari danneggiate dal sisma e dichiarate inagibili che sono pertinenze esterne di abitazioni agibili. Tale modifica si rende necessaria poiché molto spesso, soprattutto nelle zone rurali, le unità immobiliari adibite a pertinenza sono connesse dal punto di vista funzionale con l'abitazione principale (presenza di caldaie, vani tecnici, locali per il deposito della legna e di altri combustibili per il riscaldamento familiare, dispense di prodotti alimentari, ricoveri di animali di bassa corte). Tali locali sono, in alcuni casi, componente essenziale per la piena fruibilità dell'abitazione principale e inoltre, nelle zone rurali, pur in assenza di un'attività agricola svolta a titolo imprenditoriale, costituiscono uno strumento necessario per l'allevamento di animali di bassa corte o per lo stoccaggio di prodotti agricoli e alimentari. Soltanto la garanzia del pieno ripristino di tali unità immobiliari può consentire l'effettivo ritorno alla normalità delle popolazioni residenti nei territori colpiti dal sisma che vivono di agricoltura e pastorizia.
      Il comma 4 integra l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevedendo l'ammissibilità al contributo per la ricostruzione anche degli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi per consentire il pieno recupero di questi.
      Il successivo comma 5 è consequenziale al precedente in quanto prevede che per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero o di progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali i comuni possano procedere ad acquisire in proprietà beni immobili, in deroga all'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
      L'articolo 2, al fine di semplificare e soprattutto di garantire un'accelerazione degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, disciplina il procedimento previsto per la verifica e il rilascio della conformità sismica.
      L'articolo 3, in deroga all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplina i casi di realizzazione di unità abitative per soddisfare immediate esigenze abitative, eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo alla data del 24 agosto 2016 di un immobile destinato ad uso residenziale dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017; esso prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'acquisizione ex post del parere di compatibilità paesaggistica a condizione che sussistano specifiche condizioni e consente la conseguente permanenza della struttura se rispondente a tutti gli standards urbanistici.
      L'articolo 4 semplifica il procedimento per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari introducendo la cosiddetta «preistruttoria». Esso va a modificare l'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 articolando l'istruttoria delle domande in due fasi comunque connesse; inizialmente i beneficiari possono inviare la documentazione necessaria alla sola determinazione del livello operativo, del nesso di causalità e del possibile contributo concedibile sulla base dello stato di fatto e, successivamente, il progetto elaborato sulla base del livello operativo già approvato, il computo metrico e la selezione dell'impresa affidataria. La modifica evita anche che gli uffici speciali per la ricostruzione ripetano più volte l’iter istruttorio sulla stessa pratica.
      L'articolo 5 coordina gli interventi per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 che già lo erano stati anche dal terremoto del 1997-1998 che aveva colpito le Marche e l'Umbria. Tali edifici erano stati inseriti in un piano di interventi che di fatto, però, non sono stati eseguiti o portati a termine per l'esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Al fine di consentire il recupero di detti immobili ulteriormente danneggiati dai più recenti eventi sismici e per evitare che continui a persistere l'inagibilità nelle attuali condizioni, la proposta di legge introduce una misura atta a consentirne il finanziamento per la ricostruzione o il recupero. La disposizione elimina anche le disparità di trattamento tra i due eventi sismici e fra chi, pur avendo subìto entrambi gli eventi, non trova ristoro in nessuna delle due situazioni.
      L'articolo 6 modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 e amplia l'elenco dei soggetti attuatori per gli interventi sui beni culturali individuando anche un percorso che può condurre al loro recupero, in tempi brevi; per lo più si tratta di edifici di culto disseminati sul territorio e generalmente di proprietà delle diocesi. A tale fine sono aggiunti comuni e province e sono inserite le diocesi per programmare interventi coordinati di recupero.
      L'articolo 7 estende a comuni e province la possibilità di svolgere funzioni di centrale di committenza per le opere pubbliche.
      L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016; esso prevede che i comuni del cosiddetto cratere, cioè quelli degli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, non concorrano nel triennio 2018-2020 agli obiettivi di finanza pubblica e che possano impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, oltre a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile e di quelle del Commissario straordinario per la ricostruzione finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza. Alla data di scadenza del periodo di sospensione, gli enti dovranno aver adempiuto ai vari obblighi contabili previsti dalla normativa vigente. Al fine di consentire agli enti ancora impegnati nella gestione della prima fase post-emergenziale e nella realizzazione di interventi funzionali al ripristino delle condizioni di vivibilità e di rivitalizzazione del tessuto economico, produttivo e sociale dell'area di adempiere alla previsione normativa e di non rischiare di bloccare la loro attività nel riallinearsi agli adempimenti previsti, il comma 3-ter prevede un ulteriore periodo di sospensione; in particolare, gli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale e alla redazione del bilancio consolidato 2016 sono prorogati al 31 marzo 2018.
      L'articolo 9 interviene per modificare l'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 introducendo il diritto alle indennità di cui al comma 1 dello stesso articolo 45 anche a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel caso in cui le fonti normative e istitutive dei suddetti fondi non prevedano come causale di intervento anche gli eventi sismici. Inoltre vengono prorogati i termini per l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria.
      L'articolo 10 autorizza il Commissario straordinario a concedere ai comuni anticipazioni anche per il 2018 per il minor gettito avuto.
      L'articolo 11 contiene disposizioni per un più omogeneo trattamento dei dipendenti degli uffici speciali per la ricostruzione provenienti da enti diversi e di quelli impiegati in attività emergenziali.
      L'articolo 12 riguarda la modifica di disposizioni concernenti il personale dei comuni e del Dipartimento della protezione civile; il comma 1 è finalizzato a snellire e semplificare le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato per la gestione dell'emergenza e a consentire l'assunzione, oltre che di personale tecnico ed amministrativo-contabile, anche di quello di polizia locale. Il comma 2 è finalizzato a mettere i comuni colpiti dal sisma in condizione di fronteggiare il lavoro degli uffici, appesantito dai numerosi procedimenti amministrativi e dalle nuove incombenze legate alla gestione dell'emergenza; esso prevede la proroga del contratto del personale assunto a tempo determinato fino ad ulteriori 24 mesi. In caso di astensione dal lavoro per maternità da parte del personale assunto a tempo determinato viene poi introdotta la possibilità di procedere ad assunzioni in sostituzione del medesimo per la durata del periodo di assenza. Il comma 3 è finalizzato a consentire i processi di riorganizzazione interna necessari alla corretta suddivisione delle originarie aree tecniche/amministrative in conseguenza dell'incremento di lavoro derivante dalla gestione dell'emergenza e della ricostruzione e la relativa redistribuzione dei servizi e dei procedimenti. Tale riorganizzazione comporta che tra le unità di personale neo assunte siano individuati anche i responsabili di settore/posizioni organizzative, con attribuzione delle relative indennità di posizione e di risultato previste dal contratti collettivi nazionali di lavoro, comparto regioni – enti locali. Inoltre, in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati, si introduce la possibilità di una revisione della valutazione anche del personale a tempo indeterminato già in servizio presso i comuni anteriormente al sisma e già titolare di posizione organizzativa, con la rideterminazione dell'indennità di posizione sulla base delle funzioni derivanti dal nuovo assetto. Il comma 4 è finalizzato a fare fronte alla necessità di coprire le sedi vacanti nei comuni di minori dimensioni a fronte di una mole di attività e di adempimenti aumentata.
      L'articolo 13 equipara tutti i comuni del cosiddetto cratere ai comuni della zona a rischio sismico 1, per consentire l'accesso al finanziamento dei costi di progettazione definitiva ed esecutiva di edifici destinati all'edilizia scolastica. Tutto ciò al fine di mettere in condizione i comuni dell'area colpita di effettuare interventi di miglioramento sismico, miglioramento delle prestazioni energetiche e adeguamento delle norme di sicurezza degli edifici scolastici che, ancorché agibili, presentano un elevato indice di vulnerabilità sismica.
      L'articolo 14 elimina una criticità sorta nell'applicazione dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, per la zona franca urbana (ZFU). Infatti, se è corretto prevedere che per quantificare il calo del fatturato per le imprese dei comuni di cui all'elenco 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 si faccia riferimento al quadrimestre settembre/dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, non è altrettanto corretto applicare lo stesso periodo anche alle imprese che fanno parte dei comuni dell'elenco 2 (sisma del 26 e 30 ottobre 2016). Il calcolo non può essere effettuato sullo stesso periodo in quanto le imprese di questi ultimi comuni nei mesi di settembre e di ottobre non avevano subìto cali di fatturato imputabili al sisma. Il periodo più logico su cui effettuare il calcolo è il quadrimestre successivo all'evento sismico, quindi novembre 2016-febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Le disposizioni successive prevedono l'estensione delle attività beneficiarie anche a quelle professionali e una maggiore durata della ZFU.
      L'articolo 15 prevede che non si applichino sanzioni per l'omissione di alcuni adempimenti amministrativi. Numerosi soggetti legittimati alla delocalizzazione non hanno provveduto, nella straordinarietà dell'evento, a ottemperare a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti allo spostamento dell'attività (variazione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'albo degli artigiani se imprese artigiane, presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e richiesta dell'autorizzazione unica ambientale) e rischiano pesanti sanzioni. L'articolo introduce una sanatoria e fissa un nuovo termine ad adempiere, oltre a prevedere l'esenzione da diritti e bolli derivanti dalla delocalizzazione causata dagli eventi sismici.
      L'articolo 16 ha l'obiettivo di favorire i progetti di crowdfunding promossi da comuni e province prevedendo il medesimo trattamento delle detrazioni fiscali oggi previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 189 del 2016 per i progetti di Art-Bonus. Questa modalità di reperimento fondi ben si presta ai progetti di raccolta non solo per beni del patrimonio artistico e culturale ma anche dell'area del «sociale», quali case di riposo e strutture socio-assistenziali. L'estensione del regime fiscale di favore oggi previsto solo per l’Art-Bonus consentirebbe di dare maggiore slancio a progetti di raccolta di fondi che in molti casi hanno il pregio di offrire una vetrina internazionale a iniziative che altrimenti risulterebbero vincolate al solo territorio locale e soprattutto di permetterne una rapida realizzazione.
      L'articolo 17 aggiunge, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, una deroga espressa e puntuale rivolta ai soli enti locali coinvolti dal sisma per dare loro la possibilità di evitare che i ribassi d'asta confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Soprattutto le province hanno utilizzato, negli ultimi tre anni, gli avanzi di amministrazione per conseguire l'equilibrio finanziario dei loro bilanci e ciò si è riflettuto negativamente sull'obiettivo del pareggio di bilancio. In assenza di tale deroga le province interessate dal sisma che non hanno rispettato il pareggio di bilancio non possono utilizzare i ribassi d'asta nella loro programmazione degli investimenti finalizzati alla ricostruzione.
      L'articolo 18 prevede l'innalzamento, per gli anni 2018, 2019 e 2020, per i comuni terremotati, della soglia da 100.000 euro a 500.000 euro relativa all'adempimento dell'obbligo di inserimento delle opere nella programmazione triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, disposizione contenuta nel codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; tale disposizione, una volta in vigore, consentirebbe una maggiore flessibilità nella gestione della programmazione, necessaria in questa fase emergenziale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 5, 6, 8, 10 e 11 del decreto-legge 17 dicembre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di ricostruzione dei beni danneggiati).

      1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 dicembre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato «decreto-legge n. 189 del 2016», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera e) del comma 1, dopo le parole: «definire i criteri in base ai quali le Regioni» sono inserite le seguenti: «, su proposta dei comuni,»;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono erogati dall'istituto di credito scelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori e ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:

          a) il 30 per cento dei contributi, entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio speciale per la ricostruzione dello stato di avanzamento dei lavori redatto, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20 per cento dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione dei contributi;

          b) il 40 per cento dei contributi, entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio speciale per la ricostruzione dello stato di avanzamento dei lavori redatto, ai sensi dell'articolo 103 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40 per cento dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione dei contributi;

          c) il 20 per cento dei contributi, entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio speciale per la ricostruzione dello stato di avanzamento dei lavori redatto, ai sensi dell'articolo 103 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 70 per cento dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione dei contributi;

          d) il restante 10 per cento a saldo dei contributi, entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio speciale per la ricostruzione del quadro economico a consuntivo dei lavori, approvato dallo stesso ufficio speciale e redatto, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal direttore dei lavori, utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio nonché della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione dei contributi».

      2. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, dopo le parole: «indennizzo assicurativo» sono inserite le seguenti: «, esclusi i premi pagati nell'ultimo quinquennio,»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili se, pur essendo esterne all'edificio principale, sono agli stessi funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale».

      3. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «258.000 euro per i soli lavori di ricostruzione sismica nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis».
      4. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili a contributo gli edifici pubblici e quelli privati da acquisire al patrimonio pubblico e gli edifici privati situati nei centri storici o integrati in aggregati edilizi se funzionali alla riqualificazione urbanistica di tali zone e degli aggregati interessati».
      5. All'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero o di progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà beni immobili, in deroga all'articolo 12, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di verifica della conformità sismica).

      1. All'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «1-bis. Ai fini della semplificazione e dell'accelerazione della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dal sisma, per quanto concerne gli eventuali procedimenti propedeutici per gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 di cui all'articolo 34 e i procedimenti di conformità ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti anche la statica dell'edificio, la regione competente per territorio verifica preventivamente la sicurezza sismica del fabbricato con riferimento al momento della loro realizzazione, previa presentazione della relativa documentazione tecnica da parte del proprietario dell'immobile».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di unità abitative nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:

          «3-bis. Nei casi di interventi di realizzazione di unità abitative per soddisfare immediate esigenze abitative, eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 dal proprietario ovvero da un parente entro il terzo grado, possessore o detentore a qualsiasi titolo alla data del 24 agosto 2016 di un immobile destinato ad uso residenziale dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo

dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017, è consentita, in deroga a quanto previsto dall'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica. Ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

          a) l'area dove insiste l'immobile ricade in uno dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis e risulta edificabile secondo quanto prescritto dal piano di assetto del Parco se compresa all'interno del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini o del Parco nazionale del Gran Sasso e della Maiella ovvero dallo strumento urbanistico comunale vigente alla data del 24 agosto 2016;

          b) il richiedente è proprietario, comproprietario, usufruttuario o titolare di un diritto reale di garanzia di un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno colpito Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio dal 24 agosto 2016;

          c) il richiedente è proprietario, comproprietario, usufruttuario o titolare di un diritto reale di garanzia dell'area da edificare ovvero parente entro il terzo grado di uno di tali soggetti;

          d) il proprietario o almeno uno dei comproprietari risulta residente alla data del 24 agosto 2016 in uno dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis;

          e) il nuovo edificio è adibito a residenza dal proprietario o comproprietario ovvero è utilizzato come residenza, in comodato d'uso, da un parente o affine entro il terzo grado di tali soggetti;

          f) il proprietario, comproprietario o comodatario che utilizza l'edificio non è proprietario di un'altra unità ad uso residenziale in un comune diverso da uno di quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis;

          g) il richiedente è in possesso dell'autorizzazione sismica;

          h) la volumetria dell'immobile realizzato non è superiore a quella dell'immobile di proprietà dichiarato inagibile;

          i) è presentata una perizia a firma di un tecnico abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni e del rispetto della normativa vigente ed è allegata copia della scheda AeDES o FAST di inagibilità dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma.

          3-ter. In caso di valutazione negativa, da parte dell'organo competente, della compatibilità paesaggistica dell'intervento realizzato, si applica quanto previsto all'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

          3-quater. Ai fini dell'accertamento delle preesistenze edilizie e della veridicità delle dichiarazioni oggetto del presente articolo, le autorità competenti si avvalgono dei metodi di telerilevamento satellitare e aerofotogrammetrico forniti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ovvero da un altro ente competente al controllo e alla vigilanza del territorio».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di accelerazione delle procedure per l'approvazione dei progetti di ricostruzione privata).

      1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

          a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico

e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

          b) relazione tecnica asseverata a firma di un professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

          c) documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

          d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

          e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile sulla base di quanto previsto dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. L'ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.

          1-ter. A seguito del provvedimento di cui al comma 1-bis del presente articolo, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, inviano all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, un'apposita domanda di contributo alla quale sono allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

          a) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e di riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati di computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

          b) l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.

          1-quater. Con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse tenuto conto della necessità di semplificare e di rendere più funzionale il procedimento di cui al presente articolo».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici).

      1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «4-bis. Sono ammessi a finanziamento anche gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998 nelle regioni Marche e Umbria che hanno subìto ulteriori danni a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 se sono stati già inseriti in un piano di interventi relativo a seconde case, beni culturali, beni ecclesiali o edifici pubblici, ma non sono stati eseguiti per mancanza dei finanziamenti pubblici necessari. Se per tali immobili è già stato iniziato il procedimento amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, gli interventi sono completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici stabiliti dal presente decreto e dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

      1. All'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

          «a-bis) i comuni, previa autorizzazione del vice commissario per la ricostruzione per i beni culturali di proprietà nel territorio di rispettiva competenza;

          a-ter) le province per i beni culturali di proprietà nel territorio di rispettiva competenza;»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Le diocesi sono i soggetti attuatori degli interventi relativi agli edifici di proprietà inseriti nel piano dei beni culturali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalle diocesi stesse su proposta del presidente della regione competente per territorio, sentiti i comuni interessati».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 14 e dell'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrali di committenza).

      1. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «unica di committenza» sono soppresse.
      2. L'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente:

          «Art. 18. – (Centrali di committenza).1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono preferibilmente di una centrale unica di committenza.

          2. La centrale unica di committenza di cui al comma 1 è individuata nell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

          3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da un'apposita convenzione.

          4. In alternativa al ricorso alla centrale unica di committenza individuata al comma 2, previa autorizzazione del vice commissario per la ricostruzione – presidente della regione, i comuni possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero definire un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalersi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrere a un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di contabilità e bilancio).

      1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole: «obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono inserite le seguenti: «e per gli anni 2018, 2019 e 2020»;

          b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

          «3-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, oltre a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quelle del Commissario straordinario per la ricostruzione adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità

degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.

          3-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto il termine per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogato al 31 marzo 2018».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di sostegno al reddito dei lavoratori).

      1. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) all'alinea, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018»;

              2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'indennità è concessa anche ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel caso in cui le fonti normative e istitutive dei medesimi fondi non prevedano come causale di intervento anche gli eventi sismici;»;

          b) al comma 4:

              1) le parole: «ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionale, nonché i soci e i collaboratori familiari e i soci di società a responsabilità limitata,»;

              2) dopo le parole: «134,8 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le

seguenti: «e a 144,8 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018»;

          c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

          «4-bis. Agli oneri per gli anni 2017 e 2018 di cui al comma 4 del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          4-ter. L'indennità una tantum di cui al comma 4, può essere erogata dalle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria anche per la sospensione di attività economica avvenuta nell'anno 2017 a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, qualora siano ancora disponibili le risorse assegnate alle singole regioni con la convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria e nel limite delle stesse risorse. L'indennità di cui al comma 1 spetta per la sospensione dell'attività a seguito di dichiarazione di sgombero o di inagibilità avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

          d) al comma 8:

              1) le parole: «dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018»;

              2) le parole: «dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di proroghe di termini e di rateizzazioni).

      1. Il comma 12-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente:

          «12-bis. Al fine di assicurare negli anni 2017 e 2018 il gettito dei tributi non versati

per effetto delle sospensioni di cui al comma 11, il Commissario straordinario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino a un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017 e di 17 milioni di euro per l'anno 2018».
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e di quello impiegato in attività emergenziali).

      1. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore»;

          b) al comma 3-bis:

              1) all'alinea, le parole: «viene corrisposto secondo le seguenti modalità» sono sostituite dalle seguenti: «viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità»;

              2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

          «a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

          b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario;»;

          c) al comma 7:

              1) alla lettera b):

      1.1) le parole: «, nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata,» sono soppresse;
      1.2) le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
      1.3) le parole: «fino al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»;

              2) alla lettera c), le parole: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata,» sono soppresse;

          d) al comma 7-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al predetto personale è altresì riconosciuta, nei limiti delle risorse di cui al quarto e al sesto periodo del comma 1 dell'articolo 3, l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dai citati periodi quarto e sesto del comma 1 dell'articolo 3 sono a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di personale dei comuni e del Dipartimento della protezione civile).

      1. All'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile

» sono inserite le seguenti: «nonché il personale necessario per garantire il servizio di polizia locale»;

          b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «; in tale caso lo scorrimento delle graduatorie è assicurato con la loro pubblicazione nell'albo pretorio comunale».

      2. I contratti di lavoro a termine stipulati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere prorogati fino ad ulteriori ventiquattro mesi, nel rispetto della disciplina stabilita dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al periodo precedente.
      3. Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, al quale è conferita la responsabilità di uffici o di servizi, non si computano al fine del calcolo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Non si computano altresì nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio prima del 24 agosto 2016 dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
      4. Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, i sindaci dei comuni privi di un segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, anche al di

fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego, nonché segretari appartenenti a una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza; essi decadono dall'albo in caso di mancata accettazione della sede di destinazione. Per i segretari in servizio presso i comuni di fascia IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia superiore. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 13.
(Modifica all'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici).

      1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di seguito denominato «decreto-legge n. 50 del 2017», dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006,» sono inserite le seguenti: «nonché nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 in materia di zona franca urbana).

      1. All'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

              1) all'alinea:

      1.1) le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo»;
      1.2) dopo le parole: «nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015,» sono inserite le seguenti: «per i comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per quelli di cui all'allegato 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016»;

              2) alla lettera c), dopo le parole: «attività economica» sono aggiunte le seguenti: «e professionale»;

              3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

          «d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. Per le imprese che avviano l'attività entro il 31 dicembre 2017, le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020; per le imprese che avviano l'attività nel 2018 e nel 2019 le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo d'imposta di attivazione e per i tre periodi d'imposta successivi»;

          c) al comma 4, le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre periodi d'imposta successivi. Sono fatte salve le richieste di ammissione alle esenzioni presentate alla data del 15 ottobre 2017 se rispondenti ai requisiti di ammissibilità stabiliti dal presente articolo».

Art. 15.
(Disapplicazione delle sanzioni per mancati adempimenti amministrativi per la delocalizzazione).

      1. I soggetti legittimati alla delocalizzazione della propria attività a seguito degli eventi sismici e in conformità alle disposizioni dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, o dagli eventi sismici successivi possono provvedere alla comunicazione della variazione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'albo degli artigiani se imprese artigiane, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e alla richiesta dell'autorizzazione unica ambientale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che ad essi si applichino sanzioni per l'eventuale omessa presentazione nei termini ordinari vigenti alla data del 30 settembre 2017.
      2. Tutti gli atti di cui al comma 1 sono esenti da imposta di bollo e di registro. Non si procede alla ripetizione di quanto già versato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.
(Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore dei comuni).

      1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, spetta anche per le erogazioni liberali destinate alla realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e con la ripresa delle attività compromesse dagli eventi sismici effettuate a favore dei comuni nei quali la percentuale di edifici non agibili, non utilizzabili in base alle schede FAST o

rientranti nelle categorie B, C, D, E, BF, CF, DF, EF delle schede AeDES rispetto alle richieste complessive risultanti alla data del 31 ottobre 2017 è superiore al 30 per cento.
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 individua, con proprio atto, i comuni di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. I donatori delle erogazioni liberali hanno diritto al credito d'imposta di cui al comma 1 nella misura del 65 per cento qualora si tratti di beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del 50 per cento per tutti gli altri beni.
      4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 17.
(Modifica all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di fondo pluriennale vincolato).

      1. Al primo capoverso del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente periodo: «Dal fondo pluriennale vincolato sono esclusi i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e le relative province».

Art. 18.
(Modifiche all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di soglia di inserimento dei lavori nel programma triennale dei lavori pubblici).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

          «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, per gli anni 2018, 2019 e 2020, contengono i lavori il cui valore stimato è pari o superiore a 500.000 euro».