• C. 4714 EPUB Proposta di legge presentata il 27 ottobre 2017

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4714 Istituzione di un fondo per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli festival


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4714


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CULOTTA, AMATO, CAPONE, GRASSI, MARCHETTI, MINNUCCI, MURA, PREZIOSI, VALIANTE, ZAN
Istituzione di un fondo per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli festival
Presentata il 27 ottobre 2017


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — L'Italia è il Paese dei festival, abbiamo più eventi di qualunque Stato d'Europa. Questa constatazione deve motivarci a trovare spazi, energie e risorse per dare ancora più respiro a queste realtà che fanno vivere le comunità.
      L'Italia è un Paese pieno d'incontri culturali, spettacoli, gente che si muove per conoscere, vedere, sapere. Centinaia di piccoli festival che fanno pulsare il cuore culturale e molto spesso anche economico delle nostre realtà locali. Non mi sto riferendo alle, seppur nobilissime, sagre di paese. Sto parlando dei festival che, realizzati con tanta fatica dai loro organizzatori, dopo anni di investimenti economici e culturali, hanno trovato una loro dimensione nazionale e molto spesso internazionale e fungono da attrattori turistici per i territori in cui sono svolti.
      In fondo questo movimento culturale è lo specchio di un Paese vivo ma che ha bisogno di una mano, di fare spazio e di trovare strade che possano fornire non solo un sostegno economico, ma anche un riconoscimento, la dignità di far parte di un progetto più grande: il progetto culturale italiano.
      Musica, nuove tendenze, arti di strada, teatro, nuovi saperi e tante altre forme di espressioni artistiche e della conoscenza umana hanno creato indotti culturali, turistici ed economici.
      «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». L'articolo 9 della Costituzione in fondo dice tutto e tocca a noi saperlo tradurre in atti concreti di crescita culturale nazionale.
      Questa proposta di legge è pertanto rivolta ai festival realizzati nei piccoli comuni, sotto i 5.000 abitanti, e a quelli geograficamente collocati nelle aree interne del nostro Paese.
      Tocca a noi fare sì che lo Stato creda e scommetta fortemente sulle piccole e forti realtà che sono riuscite negli anni a consolidare e a rimodulare l'identità dei nostri piccoli borghi attraverso la loro proposta culturale, riconoscendo come patrimonio dello stesso Stato i piccoli festival, che creeranno l'identità culturale nazionale di domani.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di un fondo per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli festival).

      1. È istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un fondo pari a 1 milione di euro annui per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli festival.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini di cui alla presente legge si definiscono piccoli festival le manifestazioni che contribuiscono, con la loro promozione culturale, alla crescita e allo sviluppo locale in termini di attrazione turistica, salvaguardia delle tradizioni e promozione di nuove tendenze culturali, procurando, direttamente o indirettamente, un beneficio immateriale o materiale per le comunità.

Art. 3.
(Modalità di accesso al fondo).

      1. Il contributo del fondo di cui all'articolo 1 è concesso ai soggetti organizzatori dei piccoli festival. A tale fine i piccoli festival devono possedere i seguenti requisiti:

          a) essere organizzati in comuni italiani con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

          b) essere organizzati in comuni situati nelle aree interne del territorio nazionale;

          c) aver realizzato almeno venti edizioni negli ultimi venticinque anni;

          d) aver ottenuto riconoscimenti internazionali;

          e) avere determinato un incremento dei flussi turistici legato all'evento organizzato.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.