Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/03002 nel 2009 tra il Ministro pro tempore dello sviluppo economico, Claudio Scajola, e il Ministro dell'energia della Repubblica della Serbia, furono sottoscritti due protocolli d'intesa per...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-03002presentato daCARRESCIA Piergiorgiotesto diMartedì 17 giugno 2014, seduta n. 247
CARRESCIA, ARLOTTI, MARCO DI MAIO e MARIANI. —
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
nel 2009 tra il Ministro pro tempore dello sviluppo economico, Claudio Scajola, e il Ministro dell'energia della Repubblica della Serbia, furono sottoscritti due protocolli d'intesa per cooperare alla costruzione e alla concessione di impianti idroelettrici, termici, reti di interconnessione tra Italia, Serbia ed i Paesi confinanti, oltre che allo sviluppo di fonti rinnovabili, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali per il calcolo della quota di emissioni stabilita dall'Unione europea;
il Piano di azione nazionale presentato dall'Italia alla Commissione europea nel luglio 2010, prevedeva, infatti, l'importazione dall'area dei Balcani di 6 TWh (terawattora) all'anno, attraverso un cavo sottomarino di interconnessione con la rete montenegrina;
il primo protocollo ha, appunto, ad oggetto la realizzazione dell'interconnessione fisica tra Italia e Serbia attraverso la posa, tra il Montenegro e l'Italia, di un cavo sottomarino di 390 chilometri di lunghezza, in corrente continua, con portata fino a un GW (giga watt), per un costo di 1 miliardo di euro a carico di Terna, ovvero a carico delle bollette elettriche italiane;
lo stato di avanzamento dei lavori di quest'opera nel 2012, secondo l'Amministratore delegato di Terna, era del 3 per cento che corrisponde alla realizzazione delle opere propedeutiche alla costruzione dell'elettrodotto in prossimità di Villanova (Pescara);
il secondo protocollo prevedeva:
a) il ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile realizzati in Serbia da parte del GSE (gestore servizi energetici) a prezzo fisso per chilowattora;
b) la costruzione degli impianti realizzati in Serbia da parte di una società mista, al 51 per cento di proprietà della società italiana Seci Energia (Gruppo Maccaferri) e al 49 per cento di proprietà della società statale serba Eps (Elektroprivreda Srbije) per investimenti previsti pari a circa 800 milioni di euro per la costruzione delle centrali sui fiumi Ibar e Drina che si aggiungono agli oltre 775 milioni già previsti per l'interconnessione Italia-Montenegro;
il 25 ottobre 2011 il Ministro pro tempore Paolo Romani, ha firmato un nuovo accordo, che ha aggiornato quelli firmati nel 2009 ed ha stabilito le condizioni, anche tariffarie, in base alle quali dovevano essere costruiti gli impianti idroelettrici allora individuati, la cui realizzazione, dopo il recepimento della direttiva europea sulle fonti rinnovabili, è stata inquadrata nell'ambito di un «progetto comune» tra Italia e Serbia;
secondo informazioni risalenti al 2011, l'Italia in conseguenza dell'accordo, oltre al costo del collegamento sottomarino, potrebbe sborsare circa 12 miliardi di euro in 15 anni, per importare l'elettricità balcanica, di cui la metà o più come sovrapprezzo rispetto ai costi di mercato con il rischio evidente di un ulteriore rialzo del costo della bolletta elettrica;
gli accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico sono stati oggetto di un'inchiesta giornalistica pubblicata il 6 febbraio 2014 sul sito della rivista on line Qualenergia;
nell'articolo si fa rilevare come, mentre per i serbi permane l'interesse ad andare avanti, l'Italia ha praticamente già conseguito l'obiettivo 2020 grazie all'esplosione di produzione solare, eolica e biomasse autoctone;
i serbi stimano, inoltre, che il costo totale del progetto, oltre 2 miliardi di euro, sarà largamente recuperato dalla società serba e dai soci privati italiani, grazie alla disponibilità dell'allora Governo Berlusconi di pagare l'elettricità importata ben 155 euro/megawattora, a fronte di un costo medio dell'elettricità italiana quotata dalla Borsa Elettrica, di 63 euro/megawattora nel 2013;
si aggiunga che in Italia, nel frattempo, si è manifestato un eccesso di capacità produttiva nel settore elettrico che dovrebbe protrarsi fino al 2020 e che rende difficilmente comprensibili le motivazioni di un accordo per l'importazione di ulteriore energia;
non appare chiaro, in definitiva, perché in un momento in cui molte centrali a ciclo combinato presenti sul territorio nazionale, in grado di produrre energia a prezzi inferiori a 155 euro al megawattora restano ferme per eccesso di capacità produttiva, l'Italia debba pagare, a prezzi molto alti, ulteriori importazioni di energia;
tale situazione, d'altra parte, ha spinto il legislatore ad individuare forme di sostegno per il settore, tramite l'introduzione del meccanismo del capacity payment;
i protocolli sottoscritti tra Italia e Serbia discendono dalla normativa contenuta nell'articolo 36 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, fissa i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Paesi extra Unione europea sulla base di accordi internazionali;
in particolare, al comma 1, si prevede che gli accordi di importazione debbano conformarsi a criteri delineati dalle lettere a), b) e c), quali il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo di pari durata e di entità inferiore rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie di impianti da cui l'elettricità viene prodotta nel paese terzo, in misura fissata negli accordi tenendo conto della maggiore producibilità ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio di incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia; modalità di produzione e importazione volte ad assicurare che l'elettricità importata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili; le necessarie misure che assicurino il monitoraggio dell'elettricità importata;
il comma 2 dell'articolo 36, consente, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si possa stabilire un valore dell'incentivo diverso da quello previsto al comma 1, lettera a), salvaguardando gli accordi già stipulati e contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non risulta ancora emanato;
alla luce di quanto sopra esposto i contenuti dell'accordo del 2011 appaiono in contrasto con l'articolo 36 laddove:
a) i criteri di attribuzione degli incentivi all'elettricità prodotta da fonti rinnovabili in Paesi extra Unione europea previsti al comma 1, lettera a), prevedono per l'energia elettrica importata dalla Serbia un incentivo di entità maggiore rispetto a quello riconosciuto alla produzione di energia elettrica da fonte idraulica in Italia;
b) per quanto riguarda la lettera b), gli obiettivi di produzione italiani da fonte rinnovabile grazie al contributo degli impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici realizzati in Italia sono già stati raggiunti e non dovrebbero potersi prevedere incentivi a fonti rinnovabili all'estero;
c) in presenza di un incentivo più elevato rispetto a quello riconosciuto in Italia, sarebbe stato necessario procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, per definire un diverso valore dell'incentivo da attribuire;
nel corso dell'audizione avvenuta il 31 marzo 2014 nell'ambito dell’«Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia», l'Amministratore delegato di Terna Spa, ha dichiarato che il più volte citato accordo non è stato una scelta di Terna ma del Ministero dello sviluppo economico ed ha ammesso che esiste una controindicazione riguardante l'accordo, in termini di aggravamento del costo in bolletta per l'Italia «visto che a un paese limitrofo, la Serbia, si destinano incentivi legati ai certificati verdi» –:
se, ed entro quali termini, il Governo, intenda emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, al fine di stabilire che il valore dell'incentivo per l'energia elettrica prodotta dagli impianti in Serbia sia conforme ai dettami di cui al comma 1 di tale norma, ovvero adottare altri atti che evitino rialzi nelle bollette a carico dei cittadini e delle imprese;
se, in particolare, il Ministro sia al corrente dello stato di avanzamento dei lavori, quale parte degli investimenti sia già stata realizzata e quante siano le risorse impegnate fino ad oggi, anche al fine di ridiscutere l'accordo di cui in premessa per evitare ulteriori danni alle realtà produttive nazionali. (5-03002)