• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/18608 (4-18608)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18608presentato daPAGANI Albertotesto diLunedì 27 novembre 2017, seduta n. 891

   PAGANI e GNECCHI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la legge 23 marzo 2016, n. 41, ha introdotto pesanti sanzioni per tutti quei comportamenti posti in essere da conducenti di veicoli in stato di alterazione da uso di alcol o sostanze stupefacenti che producono lesioni personali o, peggio, la morte di persone: sono stati quindi introdotti i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, ai sensi degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale;

   mentre i commi successivi dei suddetti articoli si riferiscono ai conducenti di autoveicoli, il comma 1 di entrambi si riferisce a «chiunque» cagioni per colpa la morte e/lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

   nella versione antecedente del codice, per le lesioni personali (articolo 590) la procedura si avviava a seguito di querela di parte;

   prima dell'entrata in vigore della legge n. 41 del 2016, pertanto, l'azione penale, esclusi i casi di decesso per i quali si attivava comunque la procedura d'ufficio prevista dal codice, non veniva mai avviata per mancanza di querela di parte, preferendo il danneggiato attivare la procedura di richiesta di rimborso attraverso le assicurazioni;

   con l'introduzione dell'articolo 590-bis la fattispecie della violazione delle norme sulla circolazione stradale riferita a qualsivoglia soggetto (e non solo al conducente), è sottratta alla perseguibilità a querela di parte, prevista quest'ultima solo per l'articolo 590 del codice penale, ed è quindi perseguibile d'ufficio;

   nella circolare del Ministero dell'interno prot. 300/A/2251/16/124/68 d.d. del 25 marzo 2016 è chiarito che «come per l'ipotesi semplice dell'omicidio stradale, in virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall'articolo 2 comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli, il reato è commesso da chiunque ponga in essere, sulla strada, condotte illecite violando le norme in materia di circolazione stradale, cagionando lesioni personali gravi o gravissime»;

   rientrano nella fattispecie non solo i casi di incuria (buche non chiuse), ma anche quelli più difficilmente gestibili (gradini, rialzamenti della pavimentazione dei marciapiedi a causa di radici delle alberature stradali, scivolosità per neve e altro);

   l'attivazione della procedura d'ufficio, nel caso di lesioni con inabilità temporanea superiore ai 40 giorni e causata anche da semplice caduta, comporta l'esposizione all'azione penale, con responsabilità diretta e personale, di ogni addetto alla manutenzione, posto che gli organi di polizia, rilevato l'infortunio, devono trasmettere gli atti alla procura della Repubblica –:

   se non ritenga il Governo di promuovere una modifica normativa che limiti la perseguibilità d'ufficio nella fattispecie prevista dall'articolo 590-bis ai soli casi di incidenti provocati alla guida di veicoli in stato di alterazione o comunque in assenza delle autorizzazioni alla guida o per determinati comportamenti indicati dalla legge, escludendo i casi di infortunio, e prevedendo analogamente a quanto indicato dall'articolo 590 del codice penale «lesioni personali colpose», che il delitto sia punibile a querela della persona offesa.
(4-18608)