• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/01408 (7-01408) «Rondini».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01408presentato daRONDINI Marcotesto diLunedì 27 novembre 2017, seduta n. 891

   La XII Commissione,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, così come convertito dalla legge n. 119 del 2017, all'articolo 5-ter stabilisce che: «al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile». Per coprire gli oneri finanziari derivanti dall'impiego del contingente in questione, quantificati in 359.000 euro per l'anno 2017 e 1.076.000 euro per l'anno 2018 viene ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, stanziata dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   l'articolo 5-quater del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, così come convertito dalla legge n. 119 del 2017 prevede che: «Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica». La norma in questione non prevede espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore delle persone che subiscano danni derivanti da somministrazione di altre vaccinazioni fortemente raccomandate, quali ad esempio il vaccino anti-HPV o il vaccino anti-epatite A, quest'ultime non ricomprese nell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2017, così come convertito dalla legge n. 119 del 2017;

   la sentenza della Corte costituzionale 26 aprile 2012, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, vaccinazioni che all'epoca erano solo raccomandate;

   il decreto ministeriale 21 ottobre 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 9 del 13 gennaio 2010, all'articolo 2, rubricato «Individuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie utili alla corresponsione dei benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, ai sensi della legge n. 229/2005» stabilisce che: «1. Per le istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 1 della legge n. 229/2005, il Ministero provvede alla formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare, emessa con decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e avente scadenza semestrale»;

   nell'anno 2017 il Ministero della salute non risulta aver pubblicato le graduatorie semestrali utili alla corresponsione dei benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, ai sensi della legge n. 229 del 2005, graduatorie che devono essere pubblicate con cadenza semestrale ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 21 ottobre 2009. L'ultima graduatoria semestrale risulta essere stata adottata in data 26 luglio 2016 con decreto a firma del direttore generale della direzione generale della vigilanza sugli enti e pubblicata in data 5 agosto 2016;

   alcuni organi di stampa avrebbero asserito l'inesistenza dei danni da vaccino. Tali dichiarazioni appaiono gravi, in quanto è certa l'esistenza delle persone danneggiate da vaccino: esistono la legge n. 210 del 1992, volta proprio a ristorare le persone danneggiate da vaccinazioni, e la successiva legge n. 229 del 2005, avente il medesimo fine,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative affinché sia modificato il decreto-legge n. 73 del 2017 prevedendo che le risorse necessarie ad assicurare al Ministero della salute un contingente fino a 20 unità di personale dedicate alla definizione delle procedure intese al ristoro dei soggetti beneficiari dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non siano sottratte all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

   ad assumere ogni iniziativa di competenza necessaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 26 aprile 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 25 febbraio 1992, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno a seguito di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate;

   ad assumere iniziative urgenti per la definizione e la pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto a percepire gli indennizzi di cui alla legge n. 229 del 2005, in ottemperanza al citato decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, articolo 2;

   a rendere pubblici, tramite il Ministero della salute, i dati relativi al contenzioso di cui alla legge n. 210 del 25 febbraio 1992, al fine di valutare a fini statistici l'incidenza dannosa delle vaccinazioni obbligatorie, quantificare le domande, calcolare i tempi di evasione delle pratiche di ricorso, quantificare le liquidazioni e rendere consultabili da chiunque i dati che difficilmente risultano oggi reperibili.
(7-01408) «Rondini».