• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02960/200/ ... in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, premesso che: la legge...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2960/200/05 presentato da SILVANA ANDREINA COMAROLI
giovedì 23 novembre 2017, seduta n. 836

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,
premesso che:
la legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), stabilisce, ai commi dal 429 al 432, che "le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto di vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi";
in particolare, al comma 431, si stabilisce che "la trasmissione telematica sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi";
in seguito, il decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione tematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, ha abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 2017, suddetti commi della legge finanziaria 2005, e ha stabilito, all'articolo 2, comma 3, che "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono pagamenti con carta di debito e di credito";
l'Agenzia delle entrate ha quindi disposto una circolare (in data 28 ottobre 2016), in cui si stabilisce che tali strumenti tecnologi corrispondono a registratori telematici i quali sono costituiti da componenti hardware e software "atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti ed inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input";
sembrerebbe, però, che negli esercizi commerciali cosiddetti multicassa, ossia in quelli con un numero di registratori non inferiore a tre, soltanto i primi tre registratori trasmettano direttamente i dati all'Agenzia delle Entrate, attraverso il Server RT, mentre, per i restanti registratori sia possibile interporre dei dispositivi di collegamento tra quest'ultimi e gli effettivi punti di incasso del corrispettivo che non garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità della corrispondenza tra i dati rilevati nel corrispondente punto di incasso e quelli effettivamente memorizzati e trasmessi dal registratore telematico;
impegna il governo:
al fine di evitare possibili fenomeni di evasione o elusione fiscale, a chiarire inequivocabilmente, anche attraverso l'emanazione di una ulteriore circolare, che, nei casi di esercizi commerciali multicassa della grande distribuzione, gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislative 5 agosto 2015, n. 127, ossia i cosiddetti registratori telematici, debbano essere collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto ed immediato rapporto con i cessionari o committenti, in modo da evitare che la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi dal registratore automatico possono essere compromesse.
(0/2960/200/5)
COMAROLI, ARRIGONI