• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/18643 (4-18643)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18643presentato daLAFFRANCO Pietrotesto diMartedì 28 novembre 2017, seduta n. 892

   LAFFRANCO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, autorizza, a domanda dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, lo svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento dei tirocinanti per una durata non superiore a dodici mesi (31 dicembre 2017) presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015;

   in Italia si hanno circa 850 tirocinanti impiegati da 7 anni negli uffici giudiziari in continua formazione nel cosiddetto ufficio del processo, a gestione diretta del Ministero della giustizia, con una retribuzione di 400 euro lordi al mese con nessun progetto di stabilizzazione per il futuro;

   i cosiddetti «precari della giustizia» sono lavoratori cassintegrati, in mobilità, disoccupati che provengono da vicende di espulsione dal mondo del lavoro, vittime di crisi economiche aziendali, laureati, avvocati, specializzati con titoli di altissimo livello professionale la cui situazione produce evidenti danni di natura sia economica sia sociale;

   il Ministro interrogato in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione (n. 5/10969) aveva sottolineato l'intento di valutare attentamente «tutte le proposte formulate nella prospettiva di individuare soluzioni praticabili»;

   da quelli che l'interrogante giudica: proclami fatti dal Ministro interrogato che ha più volte dichiarato, pubblicamente, la volontà di non disperdere tali professionalità non è stata intrapresa alcuna azione concreta al fine di prevedere un inserimento dei lavoratori-tirocinanti della giustizia;

   l'interrogante ritiene dunque necessario provvedere quanto prima ad una stabilizzazione dei soggetti citati attraverso apposite selezioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, che tengano conto della loro esperienza e professionalità –:

   se e quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere al fine di provvedere alla stabilizzazione dei tirocinanti della giustizia in modo da non disperdere il patrimonio di esperienza e professionalità di cui può continuare ad avvalersi il sistema giudiziario italiano.
(4-18643)