• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/04108 BLUNDO, PUGLIA, LUCIDI, NUGNES, GAETTI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-04108 presentata da ROSETTA ENZA BLUNDO
lunedì 27 novembre 2017, seduta n.910

BLUNDO, PUGLIA, LUCIDI, NUGNES, GAETTI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, veniva istituita la zona franca urbana sisma Centro Italia (ZFU). L'intervento prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore delle imprese e titolari di reddito autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene alle esenzioni contributive) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU sisma Centro Italia;

il comma 1 dell'art. 46 dispone l'istituzione della ZFU nei comuni di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016 (allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229);

il comma 2 prevede che le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dal proseguimento dell'attività delle seguenti agevolazioni: "a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana";

il comma 3 prevede che tali esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017;

il comma 4 definisce che le agevolazioni sono concesse per i periodi di imposta 2017 e 2018;

il comma 5 estende la zona franca ai comuni di cui all'allegato 2-bis, prevedendo, quale periodo di comparazione per la riduzione di fatturato pari almeno al 25 per cento 1° febbraio-31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016;

in fase attuativa, viene delegato il Ministero dello sviluppo economico a emanare una circolare esplicativa relativa ai modi e termini di richiesta agevolazione. Il Ministero provvede a determinare le modalità di richiesta dell'agevolazione ed il periodo di scadenza per l'inoltro delle relative istanze da parte del richiedente;

considerato che:

con circolare 4 agosto 2017, n. 99473, il Ministero dello sviluppo economico ha determinato e indicato modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana, istituita ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto-legge nei 140 comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, per i periodi d'imposta 2017-2018 richiamando, in sostanza, quanto stabilito nel decreto;

al punto 3, "Agevolazioni concedibili", la circolare definisce: "a) Esenzione dalle imposte sui redditi. È esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio della zona franca urbana, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018)", indicando anche le voci di bilancio che non rilevano nella determinazione del reddito i punti su cui è possibile beneficiare dell'esenzione; "b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive. Per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018), dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate";

il punto 7, "Modalità e termini di presentazione dell'istanza", prevede che le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12 del 23 ottobre 2017 e sino alle ore 12 del 6 novembre 2017;

alla circolare è stato allegato il facsimile del modulo di istanza predisposto dal Ministero;

in data 15 settembre 2017, il Ministero ha emanato la circolare n. 114735, recante "Modificazioni e integrazioni alla circolare ministeriale 4 agosto 2017, n. 99473";

con detta circolare il Ministero dello sviluppo economico, nel richiamare la precedente del 4 agosto 2017, al fine di chiarire alcuni aspetti disciplinati da quest'ultima, stabilisce che: "1. Con riferimento alla fruizione dell'agevolazione le percentuali indicate nel paragrafo 10 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017 (...) non costituiscono limiti annuali di fruizione dell'aiuto da parte del singolo beneficiario"; "2. In merito alle modalità di presentazione delle istanze (...) si rappresenta che, per l'accesso alla piattaforma telematica, i titolari di reddito di lavoro autonomo devono disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva censita nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)"; "3. Infine, allo scopo di adeguare l'importo dell'agevolazione al differente carico fiscale e contributivo riferibile ai soggetti richiedenti, anche tenuto conto della eterogeneità della platea dei potenziali beneficiari (imprese di qualsiasi dimensione, nonché titolari di reddito di lavoro autonomo), i medesimi soggetti dovranno indicare, nell'istanza, l'importo dell'agevolazione richiesta, da commisurare all'ammontare previsto di imposte e contributi a carico del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili (2017 e 2018) (...) Ai fini di cui sopra, si riporta, in allegato alla presente circolare, il nuovo modello di istanza per l'accesso alle agevolazioni, che sostituisce, pertanto, il modello di istanza allegato alla circolare n. 99473 del 4 agosto 2017";

considerato inoltre che:

circa le modalità di individuazione e quantificazione dell'agevolazione spettante, la circolare del 4 agosto 2017, in merito alla certezza dei dati, delle agevolazioni e delle modalità di utilizzo, disponeva con chiarezza: 1) definizione dei comuni rientranti nella ZFU; 2) caratteristiche della imprese e lavoratori autonomi aventi diritto (con sede legale o operativa nei comuni indicati alla data o costituite entro il 31 dicembre 2017); 3) per le imprese esistenti riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo che decorre dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 o dal 1° febbraio al 31 maggio 2017 (in relazione alla lista di appartenenza dei comuni), rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente (settembre-dicembre 2015 e febbraio-maggio 2016); 4) definizione dell'agevolazione: esenzione dalle imposte IRPEF ed IRES fino ad un reddito pari a 100.000 euro; esenzione dalle imposte regionali (IRAP) del valore della produzione (base imponibile sulla quale, normalmente si calcola l'imposta regionale) nel limite di 300.000 euro; 5) medesime agevolazioni valevano anche per coloro che avviavano un'attività d'impresa, nelle zone indicate, entro il 31 dicembre 2017;

di conseguenza, tutto si basava su dati certi e riscontrabili che consentivano di identificare la propria attività meritoria o meno delle agevolazioni accordate (fatturato "comparato" nei periodi determinati per riduzione del 25 per cento, importo dell'esenzione sui redditi futuri anni d'imposta 2017 e 2018, fino ad un massimale identificato, oltre il quale si è soggetti alla tassazione ordinaria, certezza che, in caso di avvio nuova attività, per i periodi d'imposta 2017 e 2018 si godeva di una esenzione d'imposta sui futuri redditi; il modello di istanza non prevedeva alcun calcolo relativo alle agevolazioni, in quanto già definite in 100.000 euro per reddito d'impresa e 300.000 per valore della produzione netta). Risultava, perciò, necessario soltanto confrontare i fatturati, accertare di rientrare nei parametri definiti e presentare entro il 6 novembre 2017 la relativa istanza di ammissione alle agevolazioni;

inoltre, per chi avesse avuto intenzione di avviare una nuova attività imprenditoriale, la circolare del 4 agosto prevedeva una difformità tra la scadenza prevista per l'avvio (entro il 31 dicembre 2017) e la scadenza dell'istanza (6 novembre 2017);

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

la circolare del 15 settembre 2017 relativa alla modifica del sistema di calcolo dell'agevolazione spettante e alla riconduzione in capo al richiedente della quantificazione dell'agevolazione, considerando le imposte 2015 e 2016, ma da commisurare su basi previsionali per le annualità 2017 e 2018, ha stravolto il senso della legge originaria, oltre che annullare ogni certezza stabilita nella circolare attuativa del 4 agosto, creando un vero caos nella definizione di ogni dato;

la circolare stravolge la volontà del legislatore, in quanto nella stesura originaria, riportata in Gazzetta Ufficiale e ripresa dallo stesso Ministero con a circolare del 4 agosto, il soggetto da prendere in considerazione era il reddito futuro dell'impresa, prodotto negli anni d'imposta 2017 e 2018; quel reddito sarebbe stato esentato da imposte, fino ad un tetto massimo di 100.000 euro, per annualità, ai fini IRPEF (per imprese individuali e società di persone) ed IRES (per società di capitali) e, ai fini IRAP, abbattendo il valore della produzione netta fino ad un massimo di 300.000 euro. Questo sistema era funzionante in quanto, anche considerando i dati futuri (redditi ancora da riscontrare in quanto si verificheranno nel corso degli anni 2017 e 2018), definivano un tetto massimo su cui avrebbero agito le agevolazioni, concretizzate da una esenzione dalle imposte. Ciò significa che l'impresa negli esercizi 2017 e 2018 potrà realizzare un reddito anche di un milione di euro; in questo caso (dato certo) fino a 100.000 euro il suo reddito sarà esente, sulla differenza sconterà le imposte in base alle aliquote previste. Stesso sistema valeva per l'IRAP: qualunque fossero stati i valori della produzione per i due esercizi futuri e ad oggi non conosciuti e non conoscibili, gli stessi valori determinati avrebbero goduto della riduzione, per ogni annualità, di 300.000 euro e, sulla differenza l'impresa avrebbe calcolato le imposte dovute nei modi canonici;

la circolare annulla, altresì, ogni certezza e crea confusione applicativa, in quanto viene stravolto il criterio di applicazione dell'agevolazione, prevedendo che dovranno essere gli stessi soggetti richiedenti a quantificare un importo di richiesta ma, soprattutto, stravolgendo la base della richiesta. All'originario reddito, si sostituisce il concetto dell'imposta, pretendendo che l'importo dell'agevolazione richiesta sia da commisurare all'ammontare previsto di imposte e contributi a carico del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili (2017 e 2018);

inoltre, vengono stravolti i criteri di individuazione delle somme totali di agevolazioni spettanti, sia come base da considerare (non più il reddito o il valore della produzione, come da circolare del 4 agosto), sia come quantificazione delle stesse, sostituendoli con un non definibile importo da commisurare ad un ammontare previsto di imposte (non più redditi comparati e, quindi, certi) e contributi (che si ipotizza dover versare nel corso degli anni 2017 e 2018). Si passa, quindi, da un metodo certo, definito su dati esistenti, ad un meccanismo perverso, in base al quale è il soggetto richiedente che deve prevedere dati futuri e, addirittura, non più il potenziale reddito, quanto le imposte gravanti solo sul reddito derivante dall'impresa, prendendo quale base gli anni 2015 e 2016 ma dovendoli commisurare alle imposte previste per gli anni 2017 e 2018. Cosa, questa, comprensibile ma difficile da applicare, soprattutto nel caso di imprese individuali o soci di società di persone, dove il reddito d'impresa si cumula ad eventuali altri redditi (ad esempio redditi da affitti, da immobili, da azioni, eccetera) e che, nella loro totalità vengono abbattuti da oneri deducibili e da detrazioni di imposta (ad esempio spese sanitarie, costi per università, affitti per studenti, ristrutturazioni, eccetera). Anche in ordine all'importo ipotizzato per contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti, necessita sapere già al momento della presentazione dell'istanza, se nel corso del 2018 il numero, le ore lavorate, le tipologie di contratti applicati resteranno o subiranno delle variazioni, le quali influenzeranno il conteggio relativo all'importo richiesto nell'istanza;

in base ai nuovi parametri, con la circolare del 15 settembre si precisa che il modello di istanza da presentare è quello allegato alla stessa, in sostituzione di quello previsto con circolare del 4 agosto. Nel nuovo modello compare la voce relativa alla richiesta avanzata dalla parte dell'interessato e dell'importo complessivo quantificato. Per ingarbugliare ancor più il tutto, a margine del modello si riporta anche una legenda identificativa delle voci di cui tener conto nel conteggio della somma. In ogni parte della legenda, il termine "reddito" è sostituito da "imposte" (con tutte le suddette difficoltà di calcolo);

va evidenziato che il materiale utilizzo delle agevolazioni concesse avverrà tramite utilizzo delle stesse, su modello F24, in detrazione delle imposte o contributi per dipendenti o IRAP dovuta, come un credito riconosciuto e da utilizzare in diminuzione delle somme da versate a vario titolo. Tale agevolazione, attualmente, viene riconosciuta in relazione a quanto richiesto e la quantificazione dell'importo richiesto avviene su basi incerte e non conoscibili e, considerato che ha funzione di credito, se viene sbagliata la propria ipotesi e la propria stima previsionale (per eccesso o per difetto) non è chiaro che cosa accadrà;

la confusione nelle direttive comporta che istituzioni (o uffici deputati), sistematicamente, scarichino sui contribuenti, professionisti, cittadini, ogni responsabilità operativa;

considerato inoltre che:

nonostante le rimostranze circa il metodo di calcolo, da parte dei cittadini e dei professionisti delegati e le relative risposte insufficienti da parte dei funzionari ministeriali, con la circolare n. 157293 del 2 novembre 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la proroga dei termini di presentazione delle istanze (in scadenza il 6 novembre) al 20 novembre 2017. Probabilmente a conferma della reale difficoltà nella definizione dell'importo dell'agevolazione, in data 7 novembre, il Ministero emette l'ulteriore circolare n. 163472, recante "Ulteriori chiarimenti per l'accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50";

con tale circolare, su sollecitazione dei contribuenti, il Ministero interviene puntualizzando che, ai fini della stima del previsto carico fiscale e contributivo del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili alle agevolazioni (2017 e 2018), possono essere considerati anche i maggiori importi per contributi connessi a nuove assunzioni di personale dipendente, effettuate o da effettuare nel corso dei due periodi d'imposta ammessi alle agevolazioni;

inoltre, la formula di calcolo totale dell'agevolazione, così come indicato nel modello di istanza allegato alla circolare del 15 settembre, ha funzione meramente orientativa, restando al richiedente la quantificazione della stessa, in base ai redditi dei periodi passati e comparati alla previsione per gli anni d'imposta 2017 e 2018, tenendo conto delle previsioni congrue e realistiche di sviluppo, anche occupazionale, riferite ai periodi d'imposta 2017 e 2018;

a giudizio degli interroganti, purtroppo, anche in questo ulteriore tentativo di chiarimento, i soggetti richiedenti non trovano alcuna auspicata base di certezza, dovendo ancora basarsi, anche per quanto attiene all'eventuale incremento, o decremento, degli occupati, su dati incerti, futuri, non conoscibili e forzatamente imprecisi nella loro previsione rispetto a numeri certi (reddito, base di calcolo IRAP, contributi previdenziali ed assistenziali per dipendenti) che si conosceranno solo alla fine dei due periodi d'imposta futuri;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

le criticità evidenziate mostrano un "sistema" che sempre più addossa ai terzi (professionisti, imprese, singoli cittadini) responsabilità e oneri che non sono di loro spettanza, in quanto le leggi vanno rispettate, le incombenze vanno adempiute, ma nel rispetto dei reciproci ruoli e ricostituendo un equo, doveroso bilanciamento delle responsabilità tra l'organo legiferante, gli uffici deputati alla organizzazione e predisposizione di sistemi attuativi ed i cittadini che hanno il dovere di rispettare le norme, ma hanno, con uguale dignità e rigoroso rispetto, il diritto ad avere leggi certe, comprensibili, praticamente rispettabili e formalmente attuabili;

è fondamentale porre il contribuente nella condizione di rispettare una legge, adempiere ai suoi obblighi sociali e tributari e ottenere ciò che dallo Stato o dal Governo o dalle istituzioni è riconosciuto come un diritto;

è utile ripristinare i parametri indicati nella circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, basati su dati certi ed individuabili per il richiedente e facilmente verificabili da parte dell'Agenzia delle entrate, evitando, così, inevitabili errori o difformità e, conseguentemente, potenziali sanzioni ed interessi o ricorsi difensivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi con urgenza affinché sia prorogata a inizio 2018 la scadenza del 20 novembre 2017 per la presentazione dell'istanza di agevolazioni, in modo da dare uguale diritto a coloro che volessero avviare una nuova attività nei territori ZFU entro il 31 dicembre 2017;

se intenda adottare iniziative, anche in considerazione delle criticità evidenziate, finalizzate al ripristino del dispositivo previsto dalla circolare del 4 agosto 2017.

(3-04108)