• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02339 AIROLA, PUGLIA, SERRA, VACCIANO, FUCKSIA, CAPPELLETTI, LEZZI, PAGLINI, LUCIDI, BUCCARELLA, DONNO, CIOFFI, MORONESE, PETROCELLI, SANTANGELO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02339 presentata da ALBERTO AIROLA
martedì 17 giugno 2014, seduta n.263

AIROLA, PUGLIA, SERRA, VACCIANO, FUCKSIA, CAPPELLETTI, LEZZI, PAGLINI, LUCIDI, BUCCARELLA, DONNO, CIOFFI, MORONESE, PETROCELLI, SANTANGELO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il comma 1-bis dell'art. 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che: "Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile";

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è un'autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità ai sensi della legge n. 481 del 1995 ed è stata istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249. A completamento della propria pianta organica l'AGCOM, a seguito della delibera 351/11/CONS, ha bandito nell'agosto 2011 tutta una serie di concorsi per diverse qualifiche e competenze;

in particolare con la delibera 419/11/CONS è stato bandito dall'AGCOM un concorso per la copertura di un posto di direttore con competenze in materia di contabilità prevedendo, quale requisito di ammissione, l'aver maturato almeno 8 anni di esperienza in qualità di dirigente, di docente di ruolo o di magistrato ordinario;

l'AGCOM ha successivamente approvato la graduatoria finale del concorso con la delibera 172/12/CONS ed ha conseguentemente immesso nei ruoli il soggetto risultato vincitore dello stesso a decorrere dal 1° aprile 2012;

considerato che:

avverso la delibera 172/12/CONS ha promosso ricorso presso il TAR del Lazio il candidato secondo classificato nella graduatoria finale, contestando il fatto che il vincitore del concorso non sarebbe in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione allo stesso; nel ricorso si motiva infatti che il vincitore non risulta avere l'anzianità minima di 8 anni nella qualifica di dirigente in quanto, dalla relativa domanda di ammissione, si rileva un'anzianità maturata presso l'ISTAT nella qualifica di "primo tecnologo" di circa 6 anni e 9 mesi e nella qualifica di "dirigente tecnologo" di circa 3 anni e 9 mesi;

in attuazione dei contenuti della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 125), a partire dal quadriennio 2002-2005 nel contratto collettivo nazionale del lavoro degli enti di ricerca la carriera di tecnologo è stata definitivamente sottratta dall'area della dirigenza (area 7) e riportata all'interno della contrattazione di comparto per il personale "non dirigenziale" costituito da ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi nel comparto ricerca. In base al contratto la carriera di tecnologo si articola su 3 diversi livelli di responsabilità rispettivamente di tecnologo, primo tecnologo e di dirigente tecnologo;

considerato inoltre che:

con la sentenza n. 5747/2013, a parere degli interroganti, in violazione della normativa vigente ed in contrasto con numerosi giudicati in materia, il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso sostenendo che "Rileva il Collegio, in primo luogo, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 - Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione - equipari il dirigente tecnologo alla qualifica di dirigente generale ed il primo tecnologo al dirigente di I fascia";

con la successiva deliberazione n. SCCLEG/19/2013/PREV del 31 ottobre 2013, la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo della Corte dei conti negava il necessario visto al decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1421/2013 con il quale veniva attribuito ad un dipendente dei ruoli dell'ENEA con la qualifica di "tecnologo III" uno specifico incarico dirigenziale osservando che "la qualifica di tecnologo III non è assimilabile secondo la normativa vigente, a quella di dirigente di II fascia del personale dello Stato";

a supporto dell'ottenimento del visto da parte della Corte dei conti sul decreto n. 1421/2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva citato quale giurisprudenza la stessa sentenza del TAR del Lazio n. 5747/2013 le cui tesi sono state comunque ritenute prive di fondamento nella deliberazione suddetta;

considerato altresì che, risulta agli interroganti:

le rappresentanze sindacali dell'AGCOM, in relazione alla controversa interpretazione sulla natura dirigenziale delle figure di "tecnologo" hanno sollecitato più volte l'amministrazione a chiedere uno specifico parere al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, parere che l'AGCOM non ha mai ritenuto di dover chiedere;

le organizzazioni sindacali del comparto ricerca, avuta notizia della sentenza in questione, hanno avviato tutta una serie di iniziative volte ad estendere i benefici connessi all'equiparazione della figura di "primo tecnologo" a quella di "dirigente di prima fascia" e la figura di "dirigente tecnologo" a quella di "dirigente generale" sia attraverso la ricontrattazione delle corrispondenti retribuzioni sia attraverso la promozione di ricorsi collettivi;

avverso la sentenza del TAR il secondo classificato ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato n. 759/2014;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

se confermata in appello, l'estensione dei principi contenuti nella sentenza n. 5747/2013 del TAR del Lazio all'intero comparto della ricerca prefigura rilevanti oneri aggiuntivi per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica ai sensi del comma 1-bis dell'art. 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

sulla base della disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovrebbe intervenire nella controversia in sede di appello presso il Consiglio di Stato,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione ufficiale del Governo relativamente alla natura non dirigenziale sia della figura di "primo tecnologo" sia di quella di "dirigente tecnologo";

se non ritenga opportuno intervenire nella controversia in sede di appello pendente presso il Consiglio di Stato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

(4-02339)