C. 4711 EPUB Proposta di legge presentata il 26 ottobre 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4711 Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto. Assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni simbolo
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4711 |
I professori Claudio Bianchi e Tommaso Bianchi hanno studiato la situazione del Monfalconese, una delle aree maggiormente colpite dalla tragedia, ma in Italia, sebbene con caratteristiche diverse, ci sono diverse comunità che hanno subìto il dramma. Una tra tutte, città simbolo, Casale Monferrato, sede della famigerata fabbrica Eternit, che, come Monfalcone, ha fatto della lotta all'amianto un motivo di sviluppo culturale e sociale.
Casale Monferrato e Monfalcone, due realtà diverse accomunate da un destino oscuro e da un grande impegno dei loro concittadini, in qualità di amministratori, ma anche di associazioni e di addetti ai lavori che hanno saputo affrontare la questione in difesa della memoria dei concittadini deceduti e soprattutto della vita delle future generazioni.
Con la presente proposta di legge abbiamo voluto dare un riconoscimento tangibile al dramma vissuto da tutti quei comuni – come Casale Monferrato e Monfalcone, i quali purtroppo non sono i soli ad aver vissuto la tragedia dell'amianto – attraverso l'istituzione di una speciale medaglia da concedere, a titolo onorifico e su richiesta. Tale riconoscimento è volto a preservare la memoria del sacrificio di tutti coloro che hanno respirato inconsapevolmente l'amianto, decretando la loro condanna a morte: i lavoratori nello svolgimento delle loro funzioni lavorative, ma anche le mogli che si sono ammalate lavando le tute dei mariti operai e i bambini che giocavano nei parchi attrezzati con il «polverino» regalato dall'azienda Eternit al comune o ai privati. Queste persone non conoscevano il loro destino e non sapevano che entrando in contatto con quel materiale sarebbero state condannate. A loro deve andare il nostro pensiero e il nostro riconoscimento e l'impegno di tutti affinché certe tragedie non si ripetano, affinché gli ambienti lavorativi, e non solo essi, siano sicuri, affinché, altresì, le famiglie che hanno subìto perdite abbiano giustizia e affinché si possa giungere a una bonifica totale dall'amianto.
L'articolato è molto semplice e prevede, all'articolo 1, il riconoscimento del 28 aprile quale «Giornata della memoria delle vittime dell'amianto» come solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949. L'articolo 2 prevede l'assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni, a domanda degli stessi, già sede di attività produttive che hanno prodotto o che hanno utilizzato in larga scala l'amianto e che stanno registrando un'alta incidenza di mortalità per malattie asbesto-correlate. L'articolo 3 fissa le modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione del riconoscimento, mentre l'articolo 4 istituisce una commissione per l'esame delle stesse. Tale commissione è composta da cinque membri, che vi partecipano a titolo gratuito, rappresentanti di tutti i Ministeri coinvolti a diverso titolo nella problematica. L'articolo 5 determina le modalità di conferimento del riconoscimento. L'articolo 6 reca la necessaria copertura finanziaria.
Evidenziamo come questa proposta di legge non comporti grandi spese, se non quella irrisoria relativa alla produzione dell'insegna metallica che costituisce il riconoscimento onorifico.
Essa si configura, altresì, come un atto di civiltà importante attraverso il riconoscimento della tragedia vissuta, una tragedia, che con l'istituenda Giornata, rimarrà imperitura nella memoria di ognuno di noi. Auspichiamo, pertanto, una larga condivisione della presente proposta di legge tra le forze politiche e la sua tempestiva approvazione parlamentare.
1. La Repubblica riconosce il 28 aprile quale «Giornata della memoria delle vittime dell'amianto», di seguito denominata «Giornata», al fine di conservare e di rinnovare la memoria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della propria attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare.
2. Nella Giornata possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa e di sensibilizzare in ordine alla prevenzione e alla bonifica dall'amianto.
3. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
1. Ai comuni sede di attività produttive già adibite alla lavorazione, alla produzione e all'utilizzo di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, ovvero di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto, la cui popolazione sia stata sottoposta ad un'esposizione diffusa, per motivi professionali o no, e abbia registrato un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza
assegni, un'apposita insegna metallica, che può essere posizionata sul gonfalone del comune, con relativo attestato, determinati ai sensi dell'articolo 4 e assegnati nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, a memoria del sacrificio dei lavoratori e della popolazione colpita. 1. Le domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate di un'apposita deliberazione del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività di bonifica, di prevenzione e di sensibilizzazione sul tema messe in atto dal comune, nonché di un'idonea documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi, allegando eventuali testimonianze quale ulteriore documentazione a supporto della richiesta, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4, tutta la documentazione raccolta è trasmessa all'Archivio centrale dello Stato.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il compito di esaminare le domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico e del relativo attestato di cui all'articolo 2, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da una persona da lui delegata, e composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I componenti della commissione svolgono la propria attività a titolo gratuito.2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, e del parere consultivo di esperti e di studiosi, anche segnalati dalle associazioni dei soggetti esposti all'amianto, o scelti tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.
3. La commissione è insediata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, oltre all'esame delle domande, procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché del relativo attestato, che costituiscono il riconoscimento onorifico.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. L'insegna metallica e il relativo attestato a firma del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4 sono consegnati annualmente durante una cerimonia collettiva.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.