Testo DDL 211
Atto a cui si riferisce:
S.211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013
Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo
e la solidarietà internazionale
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge, che riproduce il testo unificato proposto dalla Commissione Affari esteri del Senato nella XVI legislatura (v. atto Senato nn. 1744 e 2486A), reca la riforma della disciplina sulla cooperazione allo sviluppo.
La 3ª Commissione (relatori il firmatario del presente disegno di legge e il senatore Alfredo Mantica) aveva approvato il 29 novembre 2012 questo testo frutto di un approfondito esame, preceduto dai lavori di un Comitato ristretto che aveva svolto una serie di audizioni e di incontri con tutti i soggetti interessati alla riforma della disciplina sulla cooperazione.
La conclusione anticipata della legislatura non ha consentito l'esame da parte dell'Assemblea del Senato di un testo sul quale tuttavia si era realizzata una trasversale convergenza delle principali forze politiche.
Nel merito del provvedimento, si richiama preliminarmente la consistenza dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia negli ultimi anni: le stime del 2011 testimoniano uno stanziamento complessivo di circa 3 miliardi di euro, ovverosia circa lo 0,2 per cento del PIL italiano. Oltre il 70 per cento di tali fondi è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, inclusa la somma destinata alla cancellazione del debito dei Paesi poveri. Una consistente quota dei fondi viene destinata alla cooperazione attuata per il tramite dell'Unione europea e dei fondi multilaterali di sviluppo. Vi sono numerosi soggetti ed enti a vario titolo coinvolti nell'attività di cooperazione internazionale, tra cui, oltre naturalmente al Ministero degli affari esteri, altri ministeri, le regioni, gli enti locali, le università, la CEI e la Croce rossa italiana.
Quanto al contenuto del testo, il Capo I definisce i princìpi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo.
Il Capo II definisce gli ambiti di applicazione dellaiuto pubblico allo sviluppo. Tale parte è stata frutto di uno sforzo particolare di adeguamento al nuovo contesto internazionale, che vede nell'aiuto la forma dellinterlocuzione con i Paesi considerati partner. L'articolo 6 ribadisce peraltro, nell'ambito della partecipazione ai programmi dell'Unione europea, il ruolo primario del Ministero degli affari esteri, di cui si propone la nuova denominazione di Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 7 disciplina le iniziative nell'ambito delle relazioni bilaterali mentre l'articolo 8 specifica le regole di utilizzo del Fondo rotativo per i crediti concessionali. L'articolo 9, poi, disciplina le imprese miste per lo sviluppo, che costituiscono strumenti importanti anche per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'articolo 10 regola i contributi di sostegno al bilancio dei Paesi partner e gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente la cooperazione decentrata e il partenariato territoriale e gli interventi internazionali di emergenza umanitaria.
Il Capo III prevede che nellambito delle competenze del Ministero degli affari esteri sia individuato un responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo, cui sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice ministro per la cooperazione allo sviluppo. Tale figura avrà il compito di rafforzare l'immagine dellItalia nello scenario internazionale e di rappresentare gli interessi nazionali in tutte le sedi di discussione sulla cooperazione allo sviluppo. A tale disposizione fa da contraltare l'articolo 28, che riafferma la necessità di un riallineamento degli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo agli impegni internazionali assunti dall'Italia. L'articolo 14 reca disposizioni per la predisposizione di un Documento triennale di programmazione e di indirizzo. Particolare rilevanza riveste poi l'articolo 16, recante l'istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di una significativa innovazione rispetto alla normativa vigente, onde fornire uno strumento unitario per gli interventi. L'articolo 17 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e dispone in merito alla sua composizione e alle sue funzioni.
Relativamente al Capo IV, le disposizioni ivi contenute sono state oggetto nella scorsa legislatura di un approfondito dibattito. L'obiettivo è quello di contemperare le diverse istanze del mondo delle organizzazioni non governative e delle istituzioni. Si è giunti all'individuazione di tre apparati fondamentali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; una struttura di controllo e vigilanza. Il conseguente riassetto dovrà avvenire a invarianza di oneri finanziari.
Il Capo V disciplina la partecipazione della società civile alla cooperazione allo sviluppo. Un regime transitorio riguarda le operazioni già approvate e avviate prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
Il Capo VI, infine, reca le necessarie disposizioni di chiusura.
In conclusione, il presente disegno di legge costituisce una proposta di riforma che vuole risultare coerente con l'operazione di revisione delle voci di spesa pubblica. La finalità è quella di utilizzare nel modo più efficace possibile le risorse disponibili, pur di non consistente entità. I criteri che informeranno l'aiuto pubblico allo sviluppo saranno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del testo, la coerenza delle politiche e delle scelte operative, la massima integrazione delle risorse delle strutture, la razionalizzazione della spesa sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, in quanto contribuisce, come previsto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.
2. La cooperazione allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie, fondate sui princìpi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.
3. L'Italia assicura la coerenza generale delle politiche ai fini dello sviluppo, nello spirito delle previsioni del Trattato sull'Unione europea, in particolare nei campi del diritto alla sicurezza alimentare, dell'accesso alle risorse naturali, della sicurezza umana e delle migrazioni.
4. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai princìpi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali, agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e delle specificità culturali; educazione alla cittadinanza mondiale.
5. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione.
Art. 2.
(Destinatari e criteri)
1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, profit e non profit, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.
2. L'azione dellItalia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi partner con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i princìpi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.
3. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, limpiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi partner. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.
Capo II
AMBITI DI APPLICAZIONE
Art. 3.
(Ambiti di applicazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo)
1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:
a) contributi in ambito multilaterale;
b) iniziative a carattere multibilaterale;
c) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
d) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) iniziative relative a rifugiati e richiedenti asilo in Italia.
Art. 4.
(Contributi in ambito multilaterale)
1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria, in condizioni di parità con gli altri partner, dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.
2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 13, comma 1, e 14.
4. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.
Art. 5.
(Iniziative a carattere multibilaterale)
1. L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.
Art. 6.
(Partecipazione ai programmidell'Unione europea)
1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.
2. L'Italia contribuisce altresì alla gestione centralizzata indiretta, cosiddetta «cooperazione delegata», per l'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.
Art. 7.
(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali)
1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ne affida di norma la realizzazione all'Agenzia di cui all'articolo 20 e devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con il principio della ownership dei processi di sviluppo.
Art. 8.
(Fondo rotativo per i crediti concessionali)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 17, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, crediti concessionali a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.
2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tal fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbralo 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati.
Art. 9.
(Imprese miste per lo sviluppo)
1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 8, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare nel Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese partner. Tali crediti agevolati possono essere concessi in alternativa anche direttamente all'impresa mista. Essi mirano, in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della presente legge, a mobilitare risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privato, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.
2. Il Comitato di cui all'articolo 17 stabilisce:
a) la quota del Fondo rotativo che può annualmente essere impiegata a tale scopo;
b) i criteri per la selezione di tali iniziative che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.
3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo rotativo viene trasferita all'ente finanziario gestore appositamente selezionato di cui all'articolo 8. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione stilata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia di cui allarticolo 20, congiuntamente all'ente finanziario gestore appositamente selezionato.
Art. 10.
(Contributi di sostegnoal bilancio dei Paesi partner )
1. Il sostegno al bilancio si attua attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese beneficiario quale strumento per migliorare la qualità degli aiuti e realizzare gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile attraverso la responsabilizzazione dei Paesi partner nei confronti delle politiche di sviluppo e dei processi di riforma e secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale.
2. Le azioni di sostegno al bilancio, da concordare sulla base del dialogo politico con i Paesi partner, devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese beneficiario, la trasparenza e laffidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
Art. 11.
(Cooperazione decentratae partenariato territoriale)
1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 costituiscono princìpi fondamentali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 20, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 6, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 20, comma 6.
3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
Art. 12.
(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)
1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui allarticolo 20, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 24, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa, o ad altre Amministrazioni od organismi competenti. Il Dipartimento o le altre Amministrazioni ed organismi organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 20.
Capo III
INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 13.
(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nomina del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)
1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 17.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) al comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea».
4. La delega alla cooperazione allo sviluppo è attribuita ad un vice ministro ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
5. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di attribuzione delle deleghe deve prevedere, in particolare, le competenze di cui agli articoli 20, 22 e 23.
6. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.
7. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e all'articolo 14.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al Capo IV e della rete diplomatica e consolare.
Art. 14.
(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.
2. Il Documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
3. Sullo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 17, attiva forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Conferenza di cui all'articolo 18 della presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dei fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.
Art. 15.
(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)
1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 14, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 14, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.
2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui agli articoli 19, 20, comma 5, 22, comma 1, e 23, comma 1.
Art. 16.
(Istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo)
1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo allo scopo di garantire la massima efficacia degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, nonché le autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e relazioni internazionali, alla politica economica e finanziaria in ambito internazionale, alla prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, alla gestione dei flussi migratori, alla cooperazione in materia culturale e scientifico-tecnologica, al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy, allo sviluppo sostenibile e alla ricerca in materia ambientale, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dellItalia a organismi internazionali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Fondo unico di cui al comma 1 è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità tenendo conto degli impegni internazionali assunti dallItalia.
5. Le disponibilità del Fondo unico di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, secondo le linee generali definite nel Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e sulla base di un parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 17, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per intero agli esercizi successivi.
Art. 17.
(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)
1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 3, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).
2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, dell'istruzione, delluniversità e della ricerca, della salute, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 14, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS ed autorizza il piano degli interventi.
4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS i presidenti di regione, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
5. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.
6. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.
7. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
8. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 22.
Art. 18.
(Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo)
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e province autonome, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.
2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce almeno tre volte lanno su convocazione del vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare la coerenza delle scelte politiche, le strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione.
Art. 19.
(Delegificazione di norme di organizzazione)
1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, sono adottate le norme attuative del presente Capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Capo IV
AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 20.
(Agenzia italianaper la cooperazione allo sviluppo)
1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS. Il vice ministro per la cooperazione allo sviluppo autorizza i singoli interventi su proposta del direttore dell'Agenzia, salvo nei casi di cui alla lettera f) del comma 5.
3. L'Agenzia svolge i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione dei singoli interventi, l'Agenzia opera direttamente ovvero avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e secondo i criteri di eleggibilità adottati dall'Unione europea.
4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.
5. Con regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è approvato lo Statuto dell'Agenzia, predisposto in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 22;
b) disciplina del rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti autonome dell'Agenzia nel territorio dei Paesi partner;
c) definizione dei requisiti professionali del direttore dell'Agenzia, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione svolta secondo i parametri dell'Unione europea per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché previsione dell'incompatibilità dell'incarico di direttore dell'Agenzia con l'appartenenza ai ruoli della carriera diplomatica;
d) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, prevedendo che tra di esse vi siano l'attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;
e) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e determinazione del limite massimo di spesa da destinare alle spese di funzionamento;
f) previsione di una autonomia decisionale di spesa del direttore dell'Agenzia entro il limite massimo di 2 milioni di euro;
g) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
h) adozione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;
i) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore ed approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;
l) individuazione degli uffici presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese beneficiario, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.
7. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 24 e 25 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando dei contributi pubblici.
8. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 21.
(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)
1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:
a) mediante linquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.
4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 22.
(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)
1. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con listituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge loro attribuisce e, in particolare, svolge funzioni e compiti in materia di:
a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo;
b) rappresentanza politica dell'Italia e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, con i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché con i Paesi partner nella cooperazione bilaterale di cui allarticolo 7;
c) definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento sulla base delle linee del Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e delle indicazioni del CICS, anche attraverso la stipula di accordi con i Paesi partner, nonché delle modalità di attuazione degli interventi, incluse le decisioni relative agli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui all'articolo 12;
d) elaborazione delle direttive di azione di cui all'articolo 20, comma 2;
e) supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS e della Conferenza di cui all'articolo 18.
3. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 23.
(Controllo e vigilanza)
1. Il regolamento di cui all'articolo 22, comma 1, individua la struttura competente a verificare in termini di efficacia e di efficienza gli interventi realizzati nell'ambito dell'APS anche avvalendosi di enti di valutazione esterni. Il regolamento può prevedere altresì l'impiego presso tale struttura di magistrati e avvocati dello Stato, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.
2. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo V
PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI
Art. 24.
(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)
1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di APS e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile che siano:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.
3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2 che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei soggetti di cui al comma 2 è rinnovata con cadenza almeno biennale.
Art. 25.
(Altri attori della cooperazione allo sviluppo)
1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti e enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi partner.
2. L'Agenzia rilascia, per i soggetti di cui al comma 1, apposita certificazione di idoneità per la partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 20, comma 3, con validità biennale.
Art. 26.
(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)
1. Nell'ambito delle attività di APS di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 14. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.
4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 tiene luogo dell'attestazione sul servizio e la sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.
5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.
6. L'organizzazione della società civile assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 e l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui allarticolo 24 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.
8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto.
Art. 27.
(Agevolazioni fiscali)
1. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.
Capo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28.
(Riallineamento dellItalia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)
1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre lItalia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.
Art. 29.
(Clausola finanziaria)
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 27 e 28, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 30.
(Abrogazione)
1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 31.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.