• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02960/244/ ... in sede di discussione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; premesso che: ai sensi...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2960/244/05 presentato da ANTONIO MILO
martedì 28 novembre 2017, seduta n. 844

lì Senato,
in sede di discussione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
premesso che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni";
impegna il Governo:
a prevedere, nel primo provvedimento utile, un'interpretazione autentica della norma di cui in premessa, al fine di chiarire inequivocabilmente e al di là di qualsivoglia ipotesi interpretativa che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma, si intende abrogata.
(0/2960/244/5)
MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE