• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04741/103    premesso che:     in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04741/103presentato daPELLEGRINO Serenatesto diGiovedì 30 novembre 2017, seduta n. 894

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie», è stato approvato un articolo aggiuntivo in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati;
    l'articolo 19-quaterdecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti cosiddetti «forti») il diritto a percepire un compenso equo;
    nel nostro ordinamento, il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio, ma con la legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006 le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari sono state abrogate in nome di un malinteso rispetto del principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi;
    il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante;
    nella Costituzione italiana la dignità è declinata sempre in un'accezione molto «concreta»: è la dignità dell'uomo collocato all'interno delle relazioni sociali dove esprime la propria personalità, esercita i suoi diritti ed adempie ai propri doveri. In particolare nell'articolo 36 della Costituzione se ne parla ancora in relazione alla retribuzione del lavoratore, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;
    il percorso di deregolazione tariffaria ha scatenato una guerra al ribasso dei costi delle prestazioni dei liberi professionisti che non è servita ai clienti consumatori, ma ai clienti forti, come banche, assicurazioni, grandi imprese, multinazionali, che hanno aumentato i loro profitti a scapito del lavoro dei liberi professionisti;
    i professionisti più deboli come i newcomers sono stati costretti ad accettare remunerazioni sottocosto con l'inevitabile dequalificazione delle prestazioni, e questo ha portato, più in generale, tutti i professionisti a diventare sempre più soggetti deboli del rapporto contrattuale nei confronti del committente, in un contesto segnato da una sensibile diminuzione dei redditi;
    l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni;
    il diritto alla difesa, la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, le cure odontoiatriche ad ogni età, l'assistenza infermieristica alla non autosufficienza, l'educazione alimentare, la vigile presenza nei collegi sindacali, la consulenza aziendale e del lavoro, l'assorbimento attuariale dei fattori di rischio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, l'efficienza energetica delle abitazioni, la economicità delle opere pubbliche corrispondono a servizi professionali resi sempre più qualificati dall'oneroso impiego di tecnologie e dal continuo investimento nell'aggiornamento delle competenze. La terziarizzazione della nostra economia e la legittima pretesa di una vita migliore impongono standard più elevati. Ne discende la necessità di una adeguata informazione al mercato circa i costi corrispondenti alle buone prestazioni;
    le disposizioni sull'equo compenso non possono essere qualificate come intese restrittive della concorrenza secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia che lo ha ribadito anche di recente (Corte di giustizia, 8 dicembre 2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15) e contrariamente a quello che ritiene l'Antitrust italiana;
    la recente sentenza n. 4614 del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2017 che ha avvallato la legittimità della scelta della pubblica amministrazione di procedere ad un bando di gara per il conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito, ha aperto nuovi problemi per i professionisti e una più grande violazione dei diritti e della dignità del lavoro, in violazione – in particolare – del già ricordato articolo 36 della Costituzione;
    in questo senso, l'introduzione del principio dell'equo compenso per i liberi professionisti viene introdotto nel decreto-legge al nostro esame con un grande vulnus, rappresentato dalla mancata previsione che esso si applica obbligatoriamente anche alla pubblica amministrazione;
    l'affidamento di servizi a titolo gratuito da parte della pubblica amministrazione non deve potersi configurare come contratto a titolo oneroso, poiché l'utilità economica del potenziale contraente non può ritenere che risieda nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale nei confronti della Pubblica amministrazione;
    equo compenso vuol dire semplicemente quello che è un principio costituzionale dell'articolo 36, comma 2,

impegna il Governo

in successivi provvedimenti a prevedere che il principio dell'equo compenso a favore di tutti i professionisti e lavoratori autonomi si applichi obbligatoriamente anche alla pubblica amministrazione, esplicitando che la definizione di titolo oneroso non può essere confinata alla gratificazione derivante dal fatto di lavorare per la pubblica amministrazione.
9/4741/103. Pellegrino, Andrea Maestri, Marcon, Airaudo, Brignone, Civati, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Placido, Pastorino.