• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04741/060    premesso che:     l'Italia risulta essere uno dei pochi Paesi dell'Unione Europea a tassare le sigarette elettroniche mentre in alcuni altri Paesi, come il Regno Unito, la...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04741/060presentato daROTTA Alessiatesto diGiovedì 30 novembre 2017, seduta n. 894

   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia risulta essere uno dei pochi Paesi dell'Unione Europea a tassare le sigarette elettroniche mentre in alcuni altri Paesi, come il Regno Unito, la stessa non solo non viene tassata ma viene addirittura promossa dal Ministero della Salute e dal Governo quale politica sanitaria per la riduzione del rischio derivante dal consumo di sigarette tradizionali;
    sempre più studi scientifici, nazionali e internazionali, stanno dimostrando come la sigaretta elettronica sia da considerare quale smoking replacement therapy e non come fatto da alcuni fino a oggi quale smoking cessation therapy, e quindi uno strumento per sostituire le sigarette tradizionali e non per smettere di fumare, proprio in linea con l'ormai sempre più riconosciuta «teoria del rischio ridotto»;
    il settore del fumo elettronico si è sviluppato in questi ultimi 5 anni arrivando a generare oltre 10.000 posti di lavoro ed un fatturato conglomerato che si avvicina al miliardo di euro;
    il settore genera significativi introiti allo Stato Italiano sia in termini di IVA che di reddito da lavoro dipendente e autonomo;
    le prime analisi sull'applicazione dell'articolo 19-quinquies, in combinazione all'elevata tassazione recentemente confermata dalla Corte Costituzionale, porterebbe ad una veloce riduzione del mercato in percentuali stimate tra il 50 per cento ed il 70 per cento;
    le «sigarette elettroniche» ed i «contenitori di liquidi di ricarica» sono normati dalla Direttiva 2014/40/UE, recepita con Decreto Legislativo del 12 gennaio 2016, n. 6. Tale normativa contiene tutte le norme per la tutela della salute dei consumatori e dei cittadini;
    l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 50, e successive modificazioni, al comma 5, recita: «In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti...», e che l'articolo 19-quinquies cancella tale impegno del legislatore;
   considerato che:
    l'articolo 19-quinquies non produrrebbe alcun risultato se non quello di assoggettare prodotti di libera vendita nel mercato comunitario, al controllo ed autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, causandone di fatto un freno allo sviluppo ed un significativo calo di gettito per l'erario;
    il Governo ha posto la tutela dei posti di lavoro e la crescita economica del paese sono tra i suoi obiettivi principali,

impegna il Governo:

   a fornire, in sede di determinazione delle modalità e dei requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui all'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le seguenti vincolanti prescrizioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli:
    a) il regime autorizzativo non sia discriminante nei confronti di alcun soggetto attivo sul mercato o intenzionato ad intraprendere una nuova attività nel settore;
    b) tutti i produttori e importatori di prodotti a norma con il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, abbiano pari opportunità di proporsi al mercato, anche nel merito dell'autorizzazione all'apertura di Depositi Fiscali o la nomina di Rappresentanti Fiscali;
    c) di non ricomprendere nell'ambito della «vendita a distanza» vietata dal comma 11, articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, come modificato dall'articolo 19-quinquies, comma 2, la vendita online effettuata dai medesimi soggetti di cui al punto a);
    d) ad intervenire prontamente per risolvere eventuali distorsioni che si possono verificare a causa del regime autorizzativo;
    e) ad informare periodicamente il Governo ed il Parlamento, in concerto con le associazioni di settore, sull'andamento economico ed occupazionale del mercato delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica;
    f) al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, ad adottare entro il 1o marzo 2018 un decreto per la disciplina delle modalità di definizione in adesione dell'accertamento delle imposte di consumo sui prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dovute con riferimento al periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza n. 240 del 2017 della Corte Costituzionale, secondo schemi e criteri corrispondenti a quelli disciplinati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   a prevedere una tassazione sui prodotti tanto con, quanto senza nicotina equa e che consenta alle aziende italiane di continuare a crescere e a essere competitive nel mercato europeo.
9/4741/60. Rotta, Boccadutri, Paola Bragantini, Barbanti, Palese.