• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02960/255/ ... in sede di esame dell'AS 2960 "Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", premesso che: La Regione autonoma Valle...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2960/255/05 presentato da ALBERT LANIECE
martedì 28 novembre 2017, seduta n. 845

Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2960 "Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",
premesso che:
La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non intende sottrarsi al giusto contributo per il risanamento della finanza pubblica, si sottolinea che quanto successo in questi anni, dal 2012 ad oggi, ha determinato, per la Regione stessa, una situazione finanziaria di oggettiva difficoltà ed iniquità che è necessario correggere e non reiterare;
l'incidenza maggiore sul contributo richiesto dalla regione deriva dall'applicazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, che individua come criterio di riparto e, quindi, di assegnazione alle diverse autonomie speciali, i consumi intermedi risultanti dal sistema SIOPE, riferiti all'anno 2011. Tale criterio di ripartizione è stato ritenuto dallo stesso MEF iniquo rispetto ad altri criteri maggiormente rappresentativi della capacità di contribuzione degli enti territoriali (PIL);
L'importo del contributo attribuito alla Regione in applicazione dell'articolo 16, comma 3, è pari a euro 144,3 milioni annui che, sommato ai contributi già previsti in favore dello Stato da altre normative, corrisponde ad un totale di 243 milioni annui, pari a circa il 20,5 per cento del bilancio;
considerato inoltre che:
la Regione ha impugnato l'articolo 16, comma 3, dinanzi la Corte costituzionale che, con sentenza n. 77 del 2015, ha affermato la legittimità del contributo se limitato nel tempo e se correlato alla disciplina del patto di stabilità, trattandosi di somme trattenute dallo Stato che la Regione non avrebbe potuto spendere in ragione del limite di spesa imposto dal patto di stabilità (" ... per effetto dell'articolo 1, comma 454 della legge n.228 del 2012, il contributo prescritto dall'articolo 16, comma 3, impugnato, e con esso l'accantonamento, cesserà di essere dovuto, in ogni caso, nel 2017");
a partire dal 1º gennaio 2017, per effetto dell'articolo 1, comma 484, della legge n. 232 del 2016, alla Regione autonoma Valle D'Aosta "non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228". In conseguenza di ciò, con la legge di stabilità regionale n. 24/2016, non impugnata dal Consiglio dei ministri, la Regione ha disposto la riduzione dell'accantonamento in favore dello Stato, detraendo l'importo del contributo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 2017, incluso;
preso atto che:
con decreto del MEF del 9 maggio 2017, alla Regione, è stato imposto nuovamente il contributo per l'anno 2017, in applicazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, per euro 144,3 milioni;
la Regione ha impugnato il decreto dinanzi alla Corte Costituzionale e al TAR del Lazio e allo stato attuale non risulta alcuna decisione;
il disaccantonamento è stato previsto dalla legge di stabilità regionale, a decorrere dal 2017, si rende necessario raggiungere un accordo con lo Stato in relazione al predetto contributo che assicuri un giusto equilibrio tendenziale e non pregiudichi la capacità di funzionamento della Regione per effetto di contributi squilibrati e unilateralmente disposti;
tenuto conto che:
il Vice Ministro Morando si è assunto l'impegno con il Senatore Lanièce nel superare le criticità finanziarie esistenti nel corso dell'esame della legge di bilancio 2018 presso la Camera dei deputati;
impegna il Governo:
a trovare, durante il passaggio del disegno di legge in premessa presso l'altro ramo del Parlamento, le risorse finanziarie necessarie per dare piena attuazione a quanto previsto dall'emendamento 69.0.10 (Testo 2).
(0/2960/255/5)
LANIECE