Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/02351 BERTOROTTA, BLUNDO, CATALFO, MONTEVECCHI, SERRA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CRIMI, MANGILI, MORRA, GAETTI, MOLINARI, BULGARELLI, PETROCELLI, PAGLINI, SCIBONA, CIOFFI, PUGLIA, CASTALDI,...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-02351 presentata da ORNELLA BERTOROTTA
mercoledì 18 giugno 2014, seduta n.264
BERTOROTTA, BLUNDO, CATALFO, MONTEVECCHI, SERRA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CRIMI, MANGILI, MORRA, GAETTI, MOLINARI, BULGARELLI, PETROCELLI, PAGLINI, SCIBONA, CIOFFI, PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, ENDRIZZI, GIARRUSSO, AIROLA, DONNO, SANTANGELO - Ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia - Premesso che:
in data 4 giugno 2014 sul quotidiano "la Repubblica" è stato pubblicato un articolo riguardante il caso delle "baby squillo", definendolo "la punta di un fenomeno molto più vasto e radicato a Roma". Si apprende dal medesimo articolo che questa è una "storia di idoli pericolosi e inconfessabili debolezze che inizia nelle scuole più prestigiose della Capitale e finisce sui tavoli di Assunta Madre, il costoso ristorante di via Giulia gestito dal pluri-indagato Johnny Micalusi, dove malavita e potere stanno gomito a gomito. In mezzo a tutto le ragazze";
risale al 9 giugno 2014 la notizia apparsa su "Quotidiano.Net" da cui si apprende che "gli inquirenti della Procura della Capitale hanno sollecitato complessivamente condanne per oltre 40 anni di carcere nei confronti degli otto imputati nel processo sul giro di squillo che faceva riferimento ad un appartamento di Viale Parioli. I magistrati della pubblica accusa hanno sottolineato la "capacità criminale pericolosa" di Mirko Ieni, l'uomo accusato di essere stato il promotore di un giro di prostituzione che ha coinvolto anche due minorenni";
simili informazioni sono state pubblicate su "il Fatto Quotidiano", del 9 giugno, il quale riferisce la "prima richiesta di condanna davanti al gup per tre degli imputati nel processo sulla prostituzione minorile ai Parioli. La Procura di Roma ha chiesto una condanna di 16 anni e mezzo per Mirko Ieni, principale imputato, ritenuto il promotore del giro di prostituzione che ha coinvolto due adolescenti di 14 e 15 anni a Roma. L'uomo risponde di 13 capi di imputazione. Il procuratore aggiunto Maria Monteleone ha chiesto anche la condanna a sei anni per la madre di una delle minorenni e otto mesi per il cliente Gianluca Sammarone. La madre della ragazzina è accusata di sfruttamento della prostituzione; stando alle indagini, infatti, prendeva una percentuale sugli incassi della figlia. Il processo ai primi otto imputati per il giro di prostituzione minorile si svolge con rito abbreviato, che consente, in caso di condanna, di beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Oltre a Ieni, alla madre della ragazzina e a Sammarone in carcere ci sono Nunzio Pizzacalla, ritenuto anche lui promotore del giro, e i clienti Michael De Quattro, Riccardo Sbarra, Marco Galluzzo, Francesco Ferraro, accusati a vario titolo di sfruttamento della prostituzione, cessione di droga, estorsione, detenzione di materiale pedopornografico e prostituzione minorile. Le ragazze erano compagne di classe in un liceo romano e si prostituivano in un appartamento romano - poi sequestrato - di viale Parioli, per un compenso che poteva arrivare fino a 300 euro a prestazione. Gli arrestati avevano contattato prima la ragazza più grande, che poi aveva convinto la più giovane a seguire la stessa strada. A dare il via alle indagini era stata proprio la madre della maggiore delle due; dopo essersi accorta delle ingenti quantità di denaro di cui disponeva la figlia, infatti, aveva ingaggiato un investigatore privato, venendo a conoscenza dell'attività. Dopo la scoperta aveva denunciato il caso alle forze dell'ordine";
considerato che:
in attuazione della Convenzione di Lanzarote del 2007, la legge n. 172 del 2012 è intervenuta sui reati in materia di abusi sessuali su minori, che oltre ad apportare modifiche in tema di ignoranza dell'età della persona offesa, introduce novità significative in materia di reati contro la libertà sessuale dei minori (con l'introduzione del nuovo reato di adescamento di minori di cui all'art. 609-undecies del codice penale), di reati di prostituzione minorile (con modifiche alle fattispecie di induzione o favoreggiamento della prostituzione minorile e di atti sessuali a pagamento con minore), di pornografia minorile (con la punizione di chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici e con l'introduzione di una nozione normativa di pornografia minorile), e di reati contro l'ordine pubblico (con l'introduzione delle nuove fattispecie di istigazione a delinquere e di associazione per delinquere aventi ad oggetto reati contro la libertà sessuale dei minori);
con questa novella è stato codificato il principio per cui l'ignoranza dell'età della persona offesa scusa solo qualora si tratti di ignoranza inevitabile, codificazione valida tanto per i reati di violenza sessuale su minori (art. 609-sexies del codice penale), che di prostituzione o pornografia minorile (art. 602-quater);
la legge del 2012 ha rivisitato la fattispecie di induzione o favoreggiamento della prostituzione minorile di cui al comma 1 dell'art. 600-bis del codice penale. Ed invero, alle condotte già previste dalla norma previgente (l'induzione, il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione di un minore), ne sono state aggiunte altre, in particolare punendo anche chi recluta, gestisce, organizza, controlla ovvero altrimenti trae profitto dalla prostituzione di un minore;
attualmente il nuovo testo dell'art. 600-bis del codice penale, comma 1, punisce chi "recluta o induce" il minore alla prostituzione e chi «favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione del minore, ovvero altrimenti ne trae profitto»;
significative risultano essere state le modifiche apportate alla fattispecie di atti sessuali a pagamento con un minore di età compresa tra 14 e 18 anni, punita al comma 2 dell'art. 600-bis del codice penale. La riforma ha, innanzitutto, proceduto a raddoppiare l'entità della sanzione detentiva, che è passata dalla reclusione da 6 mesi a 3 anni alla reclusione da uno a 6 anni; mentre nella norma previgente era punito chi compisse atti sessuali con il minore in cambio di denaro o di altra utilità economica, oggi è punibile chi compie tali atti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi;
sono state 2, quindi, le novità: l'utilità intesa come corrispettivo dell'atto sessuale che può anche non essere economica, ed il reato che si consuma anche se il denaro o l'utilità promessi non sono stati effettivamente corrisposti;
in tema di ignoranza dell'età della persona offesa (in mancanza di alcuna disposizione della Convenzione) è stata estesa la portata applicativa della deroga ai principi generali in tema di imputazione dolosa rappresentata dalla particolare disciplina dell'error aetatis in materia di reati sessuali a danno di minori. Ad esempio, per quanto riguarda i reati di pedofilia (artt. 609-bis e seguenti del codice penale), la norma contenuta nell'art. 609-sexies (secondo la quale, quando il delitto è compiuto in danno di minore di 14 anni, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa) ha subito l'interpretazione da parte della Corte costituzionale che, con sentenza n. 322 del 2007, ha escluso la responsabilità dell'agente quando l'ignoranza fosse inevitabile. Sulla scorta di tali indicazioni, la disposizione in questione è stata riformulata in modo da attribuire espressamente rilievo all'ignoranza inevitabile dell'età della vittima;
considerato inoltre che:
a giudizio degli interroganti, pertanto, non c'è stata una mera opera di trasposizione normativa della pronuncia costituzionale, ma si è esteso l'ambito di applicazione della norma a tutti quei casi in cui il delitto sessuale sia stato compiuto ai danni di un minore degli anni 18, e non più, come in precedenza, di un minore degli anni 14. Se prima della riforma, quindi, il reato compiuto ai danni di un minore di età compresa tra 14 e 18 anni, richiedeva per imputazione soggettiva che l'accusa doveva provare l'effettiva conoscenza dell'età della vittima, qualora questa costituisse un elemento della fattispecie di reato, dopo la novella anche in questa ipotesi si applica la più severa disciplina speciale, quindi l'ignoranza rileva solo se inevitabile;
risulta significativa la novità concernente i reati di prostituzione e pornografia minorile, per i quali, in mancanza di una norma assimilabile all'art. 609-sexies, era richiesta secondo i principi generali l'effettiva conoscenza dell'età della vittima;
il nuovo art. 602-quater del codice penale ha esteso la disciplina sul rilievo della mera ignoranza inevitabile a tutti i reati della sezione (e dunque non solo ai reati in materia di integrità sessuale dei minori, ma anche a quelli di schiavitù e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
considerato altresì che, a parere degli interroganti:
nonostante le modifiche al codice penale siano state più di 20, non si può affermare che la riforma conseguente alla ratifica della Convenzione di Lanzarote abbia lasciato un'impronta significativa sul complesso sistema di incriminazioni poste a presidio dell'integrità sessuale dei minori. Ed invero, la maggior parte delle richieste di penalizzazione veicolate dalla Convenzione hanno trovato un puntuale ed adeguato riscontro nel nostro sistema punitivo, le cui principali direttrici di punibilità sono rimaste immutate in entrambi i settori-chiave in materia (i reati di pedofilia, agli artt. 609-bis e successivi, e di prostituzione e pornografia minorile, artt. 600-bis e successivi);
la legge di recepimento è stata più che altro l'occasione per mettere mano ad una rivisitazione complessiva di entrambi i sotto-sistemi, che ha condotto alla riscrittura di diverse norme incriminatrici, alla codificazione di alcuni indirizzi giurisprudenziali, ed alla razionalizzazione del complesso di circostanze e di pene accessorie applicabili ai reati in materia; insomma, un'operazione di "pulizia" dell'edificio normativo che ha tentato, fondamentalmente, di non mutare l'area della punibilità in linea con i principi di determinatezza e di offensività, vigenti in diritto penale;
considerato infine che le Sezioni unite penali in data 14 aprile 2014 con sentenza n. 16207, hanno chiarito punti focali relativi ai reati suddetti, in particolare, hanno asserito che "maggiore severità debba riconoscersi in materia di sfruttamento della sessualità dei minori, il che impone una tutela più pregnante per i minori, rispetto agli adulti, perché i primi sono soggetti manipolabili, inadeguati ad autodeterminarsi, facilmente influenzabili ed inducibili ad atti sessuali che possono avere ricadute negative, anche non emendative, sul loro futuro psico-fisico",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti ed in particolare degli eventi che coinvolgono studentesse di licei della città di Roma e più in generale di altri licei di grandi città d'Italia;
se non ritengano le previsioni penali delle condanne per tali tipi di reati troppo flebili e, in caso affermativo, se non intendano assumere provvedimenti urgenti di competenza volti a correggere le vigenti disposizioni normative al fine di individuare una soluzione autorevole e rapida;
se non considerino di dover pervenire ad una revisione normativa relativamente all'istituto del patteggiamento, ampliando la sfera dei reati già normata dal comma 1-bis dell'art. 444 del codice di procedura penale modificato nel 2012 con legge n. 172, tenuto conto che a parere degli interroganti il legislatore non può tollerare scorciatoie giudiziarie per i clienti delle baby prostitute del quartiere Parioli, visto il carattere non libero della condotta della prostituzione minorile che comporta l'annientamento della personalità individuale del minore e che spiega la punibilità del comportamento del cliente, immune da censure sul piano penale;
se si intenda, per quanto di competenza, adottare misure di tipo socio-preventivo e di tipo educativo predisponendo sportelli psicologici presso gli istituti secondari diretti da personale tecnico specializzato in dinamiche sessuali.
(4-02351)