• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/05197 a partire da metà degli anni novanta, e nella fattispecie all'articolo 405 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in tema di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05197presentato daGIACHETTI Robertotesto diGiovedì 19 giugno 2014, seduta n. 249

GIACHETTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
a partire da metà degli anni novanta, e nella fattispecie all'articolo 405 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in tema di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 10 aprile 1994, sono stati esclusi dall'accesso ai concorsi abilitanti all'insegnamento i laureati in scienze politiche;
più nello specifico dai titoli previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 (e successive integrazioni e modificazioni) è stata depennata da diversi anni la laurea in scienze politiche, come titolo di ammissione utile per accedere alle classi concorsuali «19/A – Discipline giuridiche ed economiche», e «36/A – Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione»;
la norma prevede che siano esclusi i laureati oltre l'anno accademico 2001/2002 anche se laureati con il vecchio ordinamento;
a parere dell'interrogante non si comprende, ancora oggi, la ratio sottesa a tale scelta, dal momento che gli insegnamenti relativi alle classi concorsuali suddette appaiono perfettamente compatibili e coerenti con l'ordinamento didattico della laurea in «Scienze della politica» (LM 62 «ex 270»), ed inoltre l'articolo 168 del Testo unico n. 1592 del 1933 recita che «la laurea in Scienze Politiche è equipollente a quella in Giurisprudenza per l'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria»;
a sostegno del carattere evidentemente discriminatorio – a parere dell'interrogante – della norma viene in soccorso una recente sentenza del tribunale del lavoro di Bolzano che ha accolto la domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto di una aspirante insegnante laureata nel 2005, con la motivazione che il titolo conseguito in nulla differisce rispetto a quello conseguito entro l'anno accademico previsto dalle norme ministeriali;
nel testo della sentenza si legge che «l'apposizione del termine dell'anno accademico 2000/01 quale limite temporale di validità del titolo di studio di laurea in Scienze Politiche al fine dell'accesso alla classe di concorso 19/A ad opera del decreto ministeriale n. 39 del 1998 è del tutto arbitraria, discriminante ed in violazione del principio di uguaglianza...» e ancora «...anche a voler approfondire l'aspetto della congruità dell'esclusione operata dal decreto ministeriale in questione, non si intuisce per quale ragione i laureati in Scienze Politiche vecchio ordinamento ma successivamente al 2000/01 dovrebbero essere esclusi dalla classe di concorso 19/A, mentre i laureati in Scienze Politiche vecchio ordinamento entro il 2000/01 dovrebbero poter essere ammessi»;
in base all'esito di tale ricorso e a seguito delle numerose richieste pervenute presso gli uffici della segreteria nazionale, il 7 aprile 2014 ANIEF ha inviato una formale istanza di interpello per richiedere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il riconoscimento del diploma di laurea in scienze politiche conseguito dopo l'anno accademico 2000/01;
successivamente lo scorso maggio, in considerazione della mancata risposta da parte del Ministero, Anief decideva di proporre ricorso al TAR del Lazio impugnando il decreto ministeriale n. 353 del 2014 nella parte in cui esclude dalla terza fascia delle graduatorie d'istituto per la classe A019 gli aspiranti docenti in possesso di laurea in scienze politiche, vecchio ordinamento, conseguita dopo l'anno accademico 2000/2001;
a parere dell'interrogante quanto rappresentato in premessa certifica la ingiustificata discriminazione contenuta nella norma che impedisce l'accesso ai concorsi per l'insegnamento ai laureati in Scienze politiche, perché fondata su criteri non corrispondenti ad alcun canone razionale sia in termini di contenuti (e cioè di presunta incompatibilità con le altri classi di laurea ammesse) sia sul piano della individuazione del periodo di decorrenza della norma stessa –:
se non ritenga urgente e indispensabile porre rimedio a tale anomalia reintroducendo la laurea in scienze politiche tra i titoli di ammissione validi per accedere alle classi concorsuali abilitanti all'insegnamento. (4-05197)