• Testo DDL 279

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.279 Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 279
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori COMPAGNA, CALIENDO e BRUNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità
dei membri del Parlamento

Onorevoli Senatori. -- Nel febbraio del 1993, durante la XI legislatura, il Senato della Repubblica aveva approvato il disegno di legge costituzionale n. 499. Esso prevedeva di affidare alle Camere il compito di decidere non più sulla concessione dell'autorizzazione a procedere, ma sulla sospensione del procedimento penale. Veniva così a definirsi, per iniziativa soprattutto del senatore Maccanico, che ebbe a presentare in tal senso un emendamento al testo del relatore Ruffino, una sorta di meccanismo di silenzio-assenso destinato a scongiurare il ripetersi degli abusi che avevano contraddistinto in passato la concreta applicazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Quel testo, esito di un lungo lavoro di Commissione e di Aula, iniziatosi agli esordi della legislatura, riusciva ad armonizzare l'impianto del vecchio articolo 68 della Costituzione con la normativa del nuovo codice di procedura penale. Più volte, del resto, in Senato, socialisti come Covatta e democristiani come Martinazzoli avevano ricordato come la giustizia, nella concezione liberale dello Stato di diritto, dovesse avere al suo centro il momento del processo e non il momento delle indagini.

Tutta l'atmosfera e la cultura di Tangentopoli erano, invece, incentrate sull'ansia di far considerare quasi fra le «varie ed eventuali» il momento del processo. I colleghi parlamentari, nei confronti dei quali veniva richiesta l'autorizzazione a procedere, si vedevano sottoposti a «processi di piazza» e l'avviso di garanzia equivaleva a condanna. Proprio per sensibilità alla loro vicenda, oltre che per una meno angusta idea dei valori della Costituzione, il senatore Maccanico era approdato alla formulazione poi approvata in Senato.

Purtroppo, quel testo alla Camera non fu accolto nella formulazione proposta dal Senato. Il libero voto della Camera sul merito di alcune autorizzazioni a procedere contro l'onorevole Craxi oppose irrimediabilmente la «piazza» al «palazzo» e si fece strada una riforma dell'articolo 68 della Costituzione, che produce da molti anni fra Parlamento e Corte costituzionale un'interminabile partita di ping pong, a base di interpretazioni, correzioni, indicazioni: le une all'inseguimento delle altre.

Le norme ipotizzate prima nel cosiddetto «lodo Schifani» e poi nel cosiddetto «lodo Alfano» non sono riuscite a medicare la ferita che nel nostro sistema delle garanzie della libertà si determinò nel 1993. Di qui la opportunità di provare a «tornare alla Costituzione», a partire dal testo che il Senato aveva trasmesso alla Camera nel febbraio del 1993 e che dalla Camera (nel senso meno istituzionale del termine) era stato ignorato.

Nella scorsa legislatura un disegno di legge di analogo contenuto è stato presentato, su iniziativa dei senatori Chiaromonte, Compagna ed altri. Purtroppo, non maturarono le condizioni neanche per poter dare inizio al suo esame in sede referente presso la Commissione competente, né si riuscì ad introdurre negli ultimi mesi della legislatura come emendamento di una riforma costituzionale approdata in Aula poco prima dell’estate e comunque poi «archiviata».

Viene, quindi, ripresentato all'inizio di questa legislatura.

L'idea che lo sorregge è che l'articolo 68 della Costituzione non fosse un'eccezione o una forzatura dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, prevista all'articolo 3, ma uno svolgimento, un'attuazione, una garanzia dell'articolo 67 sulla libertà del mandato parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato».