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Atto a cui si riferisce:
C.1/01761    premesso che:     i parchi inclusivi sono quelli in cui i giochi non sono diversi né meno divertenti di quelli che si trovano nei parchi tradizionali, ma hanno in più...



Atto Camera

Mozione 1-01761presentato daBECHIS Eleonoratesto diLunedì 4 dicembre 2017, seduta n. 896

   La Camera,

   premesso che:

    i parchi inclusivi sono quelli in cui i giochi non sono diversi né meno divertenti di quelli che si trovano nei parchi tradizionali, ma hanno in più dei semplici accorgimenti che li rendono accessibili a tutti: per accedere agli scivoli c'è una rampa dove può passare una carrozzina, l'altalena non è una tavoletta ma una cesta dove ci si può anche sdraiare, i giochi a molle hanno protezioni posteriori e laterali che sostengono un piccolo con difficoltà motorie. Inoltre, in detti parchi, vengono installati giochi sensoriali che possono, comunque, essere utilizzati da tutti;

    fondamentale per il nostro Paese è la promozione delle pari opportunità tra tutti i cittadini ed il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo le formazioni sociali nelle quali essa si esprime, sostenendo e promuovendo il libero svolgimento della vita sociale nel pluralismo dei gruppi e delle istituzioni, favorendo lo sviluppo delle associazioni democratiche e del volontariato;

    l'articolo 8 comma 1 lettera e) della legge n. 104 del 1992 stabilisce che «l'inserimento e l'integrazione della persona handicappata» si realizza anche attraverso «l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali» e l'articolo 23, della medesima legge a favore delle persone disabili, prescrive in capo ai comuni l'obbligo di «rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative»;

    è un diritto dei bambini disabili quello di poter usufruire dei parchi pubblici e di giocare senza essere esclusi, a causa di giochi inadeguati e/o di barriere architettoniche;

    è fondamentale garantire l'accessibilità e la fruibilità dei parchi cittadini come previsto dalla legge n. 18 del 3 marzo 2009 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità»;

    fondamentali sono gli articoli 23 e 31 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) secondo i quali:

    (articolo 23): «Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.»;

    (articolo 31): 1. «Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica». 2. «Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali»;

    giocare è un diritto fondamentale di tutti i bambini, sancito anche dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'Unicef, ma la maggior parte dei parchi giochi esistenti in Italia non sono accessibili ai bambini con disabilità e la sensibilità delle istituzioni territoriali, su questo argomento, si sta orientando verso la creazione dei primi parchi accessibili a tutti, senza barriere architettoniche che ne impediscano la fruibilità ad una fascia di bimbi con problematiche motorie di vario tipo;

   per i parchi inclusivi mancano i progetti, gli studi di fattibilità, le procedure per l'identificazione del sito ma, soprattutto, le risorse finanziarie,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di assumere iniziative, per quanto di competenza e in collaborazione con gli enti locali, per verificare lo stato attuale delle attrezzature ludiche presenti nei parchi e nei giardini delle aree dove sono ubicate, per controllare che le stesse siano accessibili anche ai bambini disabili, ai quali deve essere assicurato almeno un gioco in ogni parco attrezzato;

2) a valutare l'opportunità di promuovere, d'intesa con gli enti locali, iniziative volte all'installazione, se non presenti, di giochi per bambini disabili nei parchi oggetto di interventi in corso o appaltati;

3) a valutare l'opportunità di predisporre progetti statali relativi a nuove aree verdi adibite ad aree di gioco;

4) a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché venga predisposto, in sede di Conferenza unificata, un piano per la sostituzione delle attrezzature obsolete presenti nei parchi e nei giardini, assicurando che le nuove dotazioni siano compatibili con l'utilizzo delle stesse da parte di bambini con disabilità, e per la dotazione di giochi per bambini disabili in tutti i parchi, prevedendo adeguate risorse finanziarie.
(1-01761) «Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Pisicchio».