• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12871 (5-12871)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12871presentato daGHIZZONI Manuelatesto diLunedì 4 dicembre 2017, seduta n. 896

   GHIZZONI e MUCCI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   la legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 171, novella il comma 3-bis dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2014 per estendere le ipotesi in cui la libera riproduzione di beni bibliografici e archivistici non necessita di autorizzazione e per ampliare i casi in cui non è dovuto alcun canone;

   la suddetta novella inserisce, tra le ipotesi per le quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni, quelle eseguite direttamente da privati per uso personale o per motivi di studio ed estende, inoltre, la riproduzione libera relativa ai beni finora esclusi, in particolare quelli bibliografici e archivistici, fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità in ragione del loro contenuto sensibile, ai sensi degli articoli 122-127 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004;

   la norma recentemente approvata – e da tempo attesa dal mondo della ricerca – consente quindi agli studiosi di fotografare liberamente, nelle biblioteche e negli archivi pubblici, volumi e documenti per fini culturali, nel rispetto del principio alla riservatezza e del diritto d'autore, purché le riproduzioni siano eseguite, senza flash e senza treppiedi, con dispositivi a distanza che non determinino contatto diretto con il supporto;

   le circolari n. 33 e 39 della direzione generale archivi hanno introdotto una regolamentazione di dettaglio al fine di garantire una applicazione uniforme delle nuove disposizioni di legge, accogliendo altresì due raccomandazioni contenute nella mozione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del 16 maggio 2016: l'avvio di una procedura semplificata per le pubblicazioni di immagini in canali editoriali convenzionalmente definiti «non a scopo di lucro» (già dispensate dalla corresponsione di diritti di pubblicazione ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 1994 e della circolare 21/2005 della direzione generale archivi) e cessione gratuita delle digitalizzazioni già disponibili (fermo restando il rimborso all'amministrazione per riproduzioni non altrimenti disponibili, e dunque da richiedere ex novo);

   in sede di prima applicazione, in alcuni istituti sono state adottate alcune procedure che, nei fatti, limitano se non addirittura negano il principio della libera riproduzione, a detrimento del beneficio che la nuova normativa si è proposta di apportare;

   ad esempio, presso l'Archivio di Stato di Napoli risulta ancora necessaria la richiesta di autorizzazione preventiva per la riproduzione con mezzo proprio (come si apprende dal sito web istituzionale);

   analoga procedura di formale richiesta di autorizzazione preventiva è prevista presso l'Archivio di Stato di Palermo ed è giustificata dalla direzione dell'Istituto con riferimento alla natura contestuale del documento archivistico sebbene tale carattere, pur essendo proprio anche delle altre tipologie di beni culturali, non ne impedisca, negli altri istituti, la libera riproducibilità: la sussistenza del vincolo archivistico prescinde infatti dalla riproducibilità dei documenti stessi;

   in un appello pubblico rivolto il 17 novembre 2017 al Ministro interrogato, gli utenti dell'istituto esprimono il proprio dissenso per la procedura adottata e per i disagi che affrontano nel quotidiano lavoro di studio – ben noti prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 – non ultimo quello di dover necessariamente rivolgersi al servizio di riproduzione a pagamento, trovandosi nell'impossibilità di poter ricorrere al mezzo proprio per la riproduzione della documentazione già liberamente consultabile dagli utenti nella propria postazione; infine la stessa direzione sottopone a tariffa la cessione di digitalizzazioni già predisposte dall'istituto, in luogo di garantire la gratuità prevista dalle circolari della direzione generale archivi precedentemente citate –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

   quali iniziative ritenga opportuno adottare affinché presso le istituzioni citate sia possibile, nel rispetto della legge 4 agosto 2017, n. 124, la libera riproduzione di beni bibliografici e archivistici.
(5-12871)