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Atto a cui si riferisce:
S.2946 Disposizioni per favorire la riqualificazione delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale e per incentivare l'efficienza idrica


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2946
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori VICARI, BIANCONI, CONTE e DALLA TOR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2017

Disposizioni per favorire la riqualificazione delle infrastrutture idriche
sul territorio nazionale e per incentivare l'efficienza idrica

Onorevoli Senatori. -- Se la chiamano «oro blu», un motivo ci sarà. L'acqua è diventata una risorsa preziosa. Preziosa perché purtroppo sempre più scarsa. Specialmente nel nostro Paese, dove in questi ultimi anni ci si sta drammaticamente rendendo conto che la disponibilità idrica non è affatto illimitata. L'aumento delle temperature e la scarsità di pioggia ha troppe volte messo l'Italia in piena emergenza siccità.

Il 2017 è uno degli anni più caldi degli ultimi 130, ai livelli del 2016, 2015, 2014, 2010 e 2013, ad oggi i primi 5 della lista. I dati sulle precipitazioni mostrano un pesante deficit e due terzi della penisola è a secco, manca l'acqua per campi e allevamenti di bestiame, e le aziende agricole già contano milioni di danni.

Il presente è quello di un Paese che in quest'ultima estate ha dovuto fronteggiare un deficit di acqua calcolato in 20 miliardi di metri cubi, pari a quella contenuta nel lago di Como; da inizio anno manca all'appello la pioggia di un intero mese. Un'estate africana, che ripropone bruscamente temi spesso dimenticati, come quello delle dispersioni delle reti idriche. Più in generale, l'affanno di un sistema industriale e agricolo sfasato rispetto ad un cambiamento climatico sempre più accentuato.

Improvvisamente si torna a parlare della necessità di dighe, bacini, invasi: gli stessi sovente sono congelati da anni per mancanza di fondi, per gli intoppi della burocrazia o per le contestazioni da parte degli stessi territori che dovrebbero servire. È l'Italia dell'emergenza perenne, orfana della pianificazione.

Per questo è necessario riorganizzare la gestione dell'acqua in Italia. In realtà, nel 1999 una delibera indicava la necessità che le regioni e le autorità dei bacini, ovvero i distretti di oggi, predisponessero dei piani di lotta alla siccità e alla desertificazione. Piani che poi non sono stati attuati pienamente.

Eppure le soluzioni ci sono. E in alcune regioni sono state adottate.

Ad esempio, nel nostro Paese vengono prodotti circa 136 milioni di metri cubi di acqua sottraendo sale alle acque salmastre. L'acqua viene resa potabile oppure viene riutilizzata per fini industriali. Si tratta di un tipo di soluzione praticata solo in poche regioni. Il 92,5 per cento dell'acqua prodotta dagli impianti di desalinizzazione viene recuperata in Sicilia. La restante parte in Toscana e in Liguria. Si potrebbe fare certamente di più, magari utilizzando anche approcci geotermici che consentano di abbattere i costi.

Ci sono soluzioni che consentono di riutilizzare l'acqua depurando quelle reflue, come tecnologie idrobiologiche capaci di ridurre il carico di patogeni e inquinanti nelle acque. Con questo tipo di soluzione a trarre beneficio sarebbe l'agricoltura.

Una soluzione all'emergenza idrica, applicabile già da subito, chiama in causa proprio i distretti deputati a gestire le acque in Italia. Il problema potrebbe essere affrontato mettendo in connessione schemi idrici diversi per trasferire l'acqua dove serve. Insomma una gestione intelligente che consente nella pratica di affrontare e prevenire le criticità. I distretti dovrebbero decidere di utilizzare una fonte invece di un'altra.

In ogni caso, la lotta alla siccità può e deve partire dalla casa di ogni singolo italiano. Evitare quotidianamente gli sprechi è una responsabilità di tutti. Si possono inoltre prevedere soluzioni sostenibili da applicare a nuovi edifici ad «impatto zero» dove è previsto il riciclo integrale dell'acqua con sistemi alimentati da pannelli fotovoltaici o da tecnologie geotermiche.

Il nostro Paese non può permettersi di perdere ulteriore tempo. All'Italia serve programmazione e prevenzione. Scelte rapide. Piani di investimento pluriennali, in quanto il problema dell'Italia è strutturale. Le infrastrutture irrigue sono importanti come tutte le altre infrastrutture. Vanno costruiti bacini che abbiano più funzioni e vasche di laminazione che contengano acqua fluviale, la rilascino quando i fiumi lo permettono e facciano da bacini di accumulo.

Anche l'Italia agricola è chiamata ad accettare ed affrontare le sfide dell'uso razionale dell'acqua per il futuro. L'acqua distribuita alle aziende agricole dai consorzi di bonifica sta quindi diventando una risorsa sempre più pregiata ed insostituibile, da impiegare in maniera ancora più efficiente rispetto al passato. Per il mondo agricolo è attivo l'«Irriframe», un servizio che, via app, dà consigli su quando irrigare, con quanta acqua, in funzione del clima, della coltura in atto e del tipo di terreno mantenendo il risultato qualitativo. Questo fa risparmiare il 25 per cento di risorsa idrica, ma non è del tutto soddisfacente. Occorre implementare un'agricoltura di precisione che limiti il più possibile la dispersione delle risorse.

Il presente disegno di legge intende dare una risposta organica e strutturata alle problematiche evidenziate.

L'articolo 1 predispone, a decorrere dal 2018, un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale. Scopo principale della misura è quello di stanziare dei fondi in modo strutturale per finanziare una nuova ed efficiente infrastrutturazione idrica del Paese. Le risorse stanziate avranno il compito di consentire il completamento degli schemi idrici, con particolare riferimento alle interconnessioni fra bacini con valenza interregionale e intersettoriale; l'efficientamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione; gli interventi volti al riefficientamento e al ripristino delle capacità di invaso dei grandi serbatoi di accumulo ed al miglioramento e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica; gli impianti di desalinizzazione, in particolar modo per l'utilizzo dell'acqua ai fini industriali.

L'articolo 2 è finalizzato all'efficientamento idrico degli immobili delle pubbliche amministrazioni, che dovranno elaborare un apposito Piano relativo ai rispettivi immobili, basato su obiettivi quali la creazione di impianti di riciclo e di riuso delle acque, la razionalizzazione della rete idrica e la riduzione degli sprechi d'acqua.

L'articolo 3 apre il capo II del presente disegno di legge, dedicato alle norme per i privati. In particolare, l'articolo in parola è dedicato alle imprese energivore, introducendo a loro vantaggio una nuova misura di iperammortamento. Per gli investimenti in beni e tecnologie volti a garantire il riuso integrale dell'acqua utilizzata nei processi produttivi, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 prevede l'estensione della misura cosiddetta «Nuova Sabatini» per favorire investimenti sull'uso razionale dell'acqua. Nello specifico, si interviene sulla disciplina recata dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), al fine di introdurre tra gli interventi agevolati anche gli investimenti in tecnologie per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche utilizzate nel processo produttivo. In altre parole anche tali investimenti potranno rientrare nella predetta formula agevolativa che consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» fino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

di durata non superiore a 5 anni;

di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro;

interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

L'articolo 5 estende i vantaggi dello schema Ecobonus agli interventi di miglioramento l'efficienza idrica delle abitazioni private. In particolare, per favorire l'efficientamento idrico delle abitazioni private, per le spese documentate, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, in tali settori si introduce una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro. Si prevede inoltre un incremento del valore massimo della detrazione, fino a 80.000 euro, nel caso di installazione di impianti di fitodepurazione, sistemi di raccolta e utilizzo dell'acqua piovana o sistemi di depurazione di acque reflue. Infine, in luogo della detrazione, si consente ai soggetti beneficiari di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. È consentita altresì la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

L'articolo 6 apre il capo III del disegno di legge, dedicato all'agricoltura. Nel dettaglio, si prevede una proroga delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) relative all'iper e super ammortamento del Piano industria 4.0 (con maggiorazione del costo di acquisizione dei beni previsti rispettivamente del 150 e 40 per cento) e specificamente riservata agli investimenti effettuati nel settore agricolo. Tali investimenti potranno riguardare componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, oltre che filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, con sistemi di segnalazione dell'efficienza e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori o di fermare le attività di macchine e impianti.

L'articolo 7 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

EFFICIENTAMENTO IDRICO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 1.

(Riqualificazione delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale)

1. A decorrere dal 2019 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti nei seguenti settori:

a) completamento degli schemi idrici, con particolare riferimento alle interconnessioni fra bacini con valenza interregionale e intersettoriale;

b) efficientamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione;

c) interventi volti al riefficientamento e al ripristino delle capacità di invaso dei grandi serbatoi di accumulo ed al miglioramento e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica;

d) impianti di desalinizzazione, in particolar modo per l'utilizzo dell'acqua ai fini industriali.

2. La realizzazione del Programma è affidato alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Segretariato generale, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Alla Struttura sono demandati, anche in raccordo, per quanto di competenza, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e con l'Agenzia del demanio, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di programma tra lo Stato e le regioni nonché in tutti gli altri accordi fra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali, facenti capo, nelle materie sopraindicate, agli enti ed organi preposti, ossia:

a) alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

c) al Servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post-emergenza del Dipartimento della protezione civile;

d) ai presidenti di regione nominati commissari di Governo per il dissesto idrogeologico;

e) alle Agenzie regionali per la protezione ambientale;

f) alle Autorità di bacino distrettuali;

g) agli enti cui le regioni abbiano attribuito le funzioni di Autorità d'ambito territoriale, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

h) alle regioni;

i) alle province;

l) ai comuni;

m) ai consorzi di bonifica;

n) ai provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

o) agli uffici del genio civile.

4. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 30 novembre 2018 gli enti interessati trasmettono le proposte di intervento di cui al comma l alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite entro il 30 marzo 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì definiti:

a) la documentazione che gli enti interessati devono allegare alle proposte di intervento e il relativo cronoprogramma di attuazione;

b) i criteri per la valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma.

6. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Struttura di missione di cui al comma 2 seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 4, con le relative indicazioni di priorità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli interventi da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni con gli enti promotori degli interventi medesimi. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi del programma, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia attuativa, prevedendo altresì poteri sostitutivi.

7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione delle infrastrutture idriche», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Art. 2.

(Efficientamento idrico degli immobili
delle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo l del decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165, provvedono entro il 31 marzo 2018 alla stesura di un Piano di efficientamento idrico dei rispettivi immobili, da realizzare anche mediante gli strumenti previsti al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Il Piano deve perseguire, in via prioritaria le seguenti finalità:

a) creazione, ove possibile, di impianti di riciclo e di riuso delle acque;

b) una migliore gestione sostenibile della rete idrica;

c) riduzione degli sprechi e dei flussi d'acqua.

Capo II

AGEVOLAZIONI PER PRIVATI

Art. 3.

(Iperammortamento per le imprese
energivore)

1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica volti all'uso razionale dell'acqua, alle imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, per gli investimenti in beni e tecnologie volti a garantire il riuso integrale dell'acqua utilizzata nei processi produttivi, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018.

2. Per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene sia idoneo a garantire il riuso integrale dell'acqua.

3. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4.

(Estensione della «Nuova Sabatini»
per favorire investimenti sull'uso
razionale dell'acqua)

1. All'articolo l della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 53, le parole: «è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) al comma 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di investimenti in tecnologie per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche utilizzate nel processo produttivo».

Art. 5.

(Ecobonus per efficientamento idrico
delle abitazioni private)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e relative ad interventi di miglioramento l'efficienza idrica delle abitazioni private, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il valore massimo della detrazione è incrementato a 80.000 euro nel caso di installazione di:

a) impianti di fitodepurazione;

b) sistemi di raccolta e utilizzo dell'acqua piovana;

c) sistemi di depurazione di acque reflue.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. È consentita altresì la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

AGRICOLTURA 4.0

Art. 6.

(Proroga delle disposizioni relative a investimenti nel settore agricolo)

1. Le agevolazioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono prorogate al 31 dicembre 2019 per gli investimenti effettuati nel settore agricolo e riguardanti:

a) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

b) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, con sistemi di segnalazione dell'efficienza e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori o di fermare le attività di macchine e impianti.

Capo IV

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 7.

(Copertura degli oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del suddetto Fondo ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono altresì destinate al medesimo scopo i residui disponibili dei programmi infrastrutturali nel settore idrico in corso di attuazione da parte delle amministrazioni competenti, accertati alla data del 31 dicembre 2018.