• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/03421 (3-03421)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03421presentato daL'ABBATE Giuseppetesto diMartedì 5 dicembre 2017, seduta n. 897

   L'ABBATE, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO e TERZONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:

   si richiama l'attenzione sull'interrogazione n. 5-10764 e sulla risposta del Sottosegretario per l'economia e le finanze Baretta;

   si rileva la circolare n. 1/2017 del Ministero dell'economia e delle finanze concernente «Chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile»;

   si richiama l'attenzione sull'atto n. 2-02038 dove si chiedeva se una famiglia composta da 4 persone che detiene nel medesimo comune due immobili, utilizzati come «utenza domestica», di cui uno di 100 metri quadrati e l'altro non locato di 80 metri quadrati, debba pagare due volte la «quota variabile» della Tari. Nella risposta si faceva riferimento alla sentenza n. 8383 del 5 aprile 2013 della Corte di cassazione che non riguarda il caso esposto, trattandosi di immobili presenti in due comuni differenti e non nel medesimo. Risulta, pertanto, ancora non chiaro se al contribuente il cui nucleo familiare è detentore di più immobili nello stesso comune vada computata una sola volta la quota variabile della Tari in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica o se questa vada computata per ognuno degli immobili;

   con la sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017 la II sezione civile del tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonostante la diffida inviata il 12 maggio 2016, rispetto all'obbligo su di esso gravante di concludere il procedimento volto alla definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, mediante l'adozione di apposito decreto ex articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e condannando l'amministrazione all'adozione dei conseguenti provvedimenti;

   la sentenza ha dichiarato altresì l'obbligo del Ministero di concludere il procedimento menzionato nella diffida adottando, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il decreto che fissi i criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di giorni 120 dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza;

   i 120 giorni risultano abbondantemente trascorsi senza che da parte dei Ministeri vi sia stata la pubblicazione di alcun decreto. Esiste una bozza di testo che, allo stato attuale, non fissa criteri uniformi ed oggettivi su tutto il territorio nazionale e non stabilisce un limite quantitativo omogeneo ai rifiuti assimilabili –:

   se intenda finalmente risolvere le problematiche esposte in premessa che rendono gravosa e non equa per i cittadini il pagamento della Tari, la tassa rifiuti.
(3-03421)