• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00895 Buonitalia Spa è una società per azioni a capitale interamente pubblico nata il 4 luglio 2003 dalla preesistente società «Naturalmenteitaliano Unipersonale srl», costituita dall'istituto di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00895presentato daSALTAMARTINI Barbaratesto diLunedì 23 giugno 2014, seduta n. 250

SALTAMARTINI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
Buonitalia Spa è una società per azioni a capitale interamente pubblico nata il 4 luglio 2003 dalla preesistente società «Naturalmenteitaliano Unipersonale srl», costituita dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002 (articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) e partecipata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al 70 per cento; dall'Ice (allora Istituto per il commercio estero) al 10 per cento, dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) al 10 per cento e da Unioncamere – l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – al 10 per cento;
gli scopi di Buonitalia spa sono stati individuati dall'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che le riconoscono le finalità: a) di promozione, valorizzazione e diffusione nel mondo della conoscenza del patrimonio agricolo ed agroalimentare italiano; b) di erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti italiani; c) nonché di tutela delle produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;
nel periodo dal 2004 al 2012, Buonitalia spa ha realizzato, su incarico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 103 progetti di promozione, internazionalizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari italiani sui più importanti mercati mondiali gestendo un budget di oltre 90 milioni di euro;
l'assemblea straordinaria dei soci della società Buonitalia spa del 13 settembre 2011, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile e contestualmente, ha nominato il liquidatore della società;
il 29 maggio 2012 in Commissione agricoltura al Senato è stata approvata una risoluzione che impegnava il Governo a trasferire presso la nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – già ICE in gestione transitoria – le risorse umane e strumentali attualmente collocate in Buonitalia spa, mantenendone immodificato il trattamento giuridico-economico, e ad impartire al liquidatore della società le opportune disposizioni al fine di sospendere immediatamente la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
nel corso dell’iter di conversione in legge dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) è stato inserito il comma 18-bis, approvato all'unanimità dalla Commissione bilancio del Senato e con il parere favorevole del Governo che dispone la soppressione della società Buonitalia spa in liquidazione, con attribuzione delle funzioni all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie residue della soppressa società; lo stesso articolo dispone, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il trasferimento immediato delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia spa all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane cui seguirà la procedura di verifica di idoneità per l'inquadramento nei ruoli dell'ente di destinazione; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
nelle more di emanazione del decreto interministeriale, per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società è stata avviata, in data 23 maggio 2012, la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (attivata dal liquidatore della precetta società, malgrado la risoluzione della Commissione agricoltura del Senato che ne chiedeva la sospensione);
il 28 febbraio 2013 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato il decreto per il trasferimento delle funzioni e delle risorse della società Buonitalia spa;
in particolare, il decreto stabilisce, in pedissequa applicazione di quanto previsto dalla legge, che all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane vengono trasferite le risorse umane di Buonitalia spa in liquidazione riportate nel prospetto ivi allegato, mentre per quanto riguarda l'inquadramento del personale esso avverrà sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza, che dovrà essere approvata con un successivo decreto, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da effettuare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Agenzia;
ad oggi malgrado l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro, il 16 maggio 2013 non è stata attivata da parte dell'Agenzia alcuna procedura di assunzione dei dipendenti trasferiti, con grave pregiudizio degli stessi dipendenti dell'ente Buonitalia spa e l'apertura di numerosi contenziosi nei confronti della pubblica amministrazione, dovuti a ingiustificati ritardi nell'applicazione della legge in parola da parte delle amministrazioni coinvolte nel disposto normativo;
in data 25 luglio 2013 il tribunale di Roma sezione IV lavoro, nel procedimento ex articolo 1 della legge n. 92 del 2012 R.G. n. 2145/2013 – a seguito dell'impugnazione del licenziamento da parte di un gruppo di dipendenti della Buonitalia spa in liquidazione – attraverso il giudice dottoressa Donatella Casari, si è pronunciato asserendo che:
1) «il trasferimento ope legis. ..omissis... era certamente già avvenuto all'epoca degli intimati licenziamenti»;
2) «...che la mancata presa in servizio presso l'Agenzia (e quindi l'interruzione in fatto della prestazione lavorativa) deve essere solo a questa imputata in termini di responsabilità per inadempimento agli obblighi di legge (ricevere le prestazioni e retribuirla) derivanti dal trasferimento ex lege del rapporto di lavoro e che i licenziamenti intimati da Buonitalia spa in liquidazione... sono del tutto inesistenti e come tali privi di efficacia non essendo più all'epoca la ricorrente (Buonitalia) titolare del rapporto di lavoro»;
3) «né le giustificazioni rese informalmente dall'Agenzia agli istanti, ...omissis..., possono ritenersi fondate atteso che le problematiche di inquadramento e quindi la questione relativa all'espletamento della procedura selettiva prevista per legge a tal fine, per chiaro disposto normativo seguono e non precedono l'instaurazione del rapporto di lavoro, interpretazione del dato normativo di questo Giudice peraltro condivisa dal tenore di entrambe le difese»;
l'Agenzia (ex Ice), alla numerose richieste formali ricevute da parte delle sigle sindacali (CGIL, CISL, Manageritalia) e degli avvocati che hanno seguito la vicenda in rappresentanza degli ex dipendenti di Buonitalia spa, non ha mai fornito motivazioni per giustificare quello che all'interrogante appare un comportamento omissivo;
non avendo ricevuto da parte dell'Agenzia alcuna comunicazione formale in risposta alle proprie richieste gli ex dipendenti di Buonitalia spa in liquidazione hanno notificato all'Agenzia nella persona del suo presidente pro tempore dottor Riccardo Monti un atto di costituzione in mora e diffida ai sensi dell'articolo 328, secondo comma del codice penale;
nel mentre il TAR del Lazio, sezione seconda ter, a seguito di un ricorso presentato dagli ex dipendenti di Buonitalia spa in liquidazione, in data 13 gennaio 2014 ha emesso la sentenza di condanna nei confronti dei Ministeri competenti fissando il termine di 60 giorni per la pubblicazione delle tabelle di corrispondenza e condannando i Ministeri al pagamento delle spese legali;
ad oltre un anno dall'entrata in vigore della norma, non essendo ancora avvenuto il trasferimento del personale ex Buonitalia all'Agenzia, è intervenuto l'articolo 1, comma 478 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 – suppl. ord. n. 87 ha disposto testualmente quanto segue: «... All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: “da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati” sono sostituite dalle seguenti: “di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze”»;
il tribunale del lavoro di Roma, accogliendo il ricorso presentato da alcuni dipendenti ex Buonitalia, ha definito il comportamento dell'Agenzia illegittimo condannando quest'ultima all'immediata assunzione dei ricorrenti ed al pagamento delle mensilità da questi maturate a partire dal 28 febbraio 2013. Il tribunale ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese legali;
a due mesi di distanza non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia i ricorrenti hanno depositato i decreti ingiuntivi che sono stati già notificati all'Agenzia;
questa settimana è stata rigettata l'inibitoria presentata dall'Ice in cui si chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza;
il 7 luglio di fronte al giudice del lavoro di Roma è fissata una nuova udienza sempre contro l'Agenzia che vede coinvolti altri dipendenti di Buonitalia spa;
nonostante siano scaduti i termini (60 giorni) fissati dal Tar per la pubblicazione delle tabelle di corrispondenza ad oggi i Ministeri competenti non hanno provveduto con il rischio che i ricorrenti chiedano la nomina di un commissario ad acta così come previsto nella sentenza di condanna del TAR;
nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria nota come «Operazione Centurione», la scorsa settimana il giudice ha contestato ai vertici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che all'epoca dei fatti avevano la responsabilità su Buonitalia spa il reato di bancarotta fraudolenta. Se confermata ci sarebbe una responsabilità diretta da parte dell'amministrazione per quanto accaduto a Buonitalia spa ed i suoi dipendenti unitamente ai creditori, potrebbero costituirsi parte civile aumentando il danno erariale a cui è esposta l'amministrazione da questa vicenda;
nel mentre l'ICE ha provveduto ad assumere oltre 12 persone a tempo determinato nonostante il trasferimento previsto per legge da parte dei dipendenti ex Buonitalia spa non sia ancora perfezionato ed il tribunale del lavoro di Roma abbia riconosciuto il diritto di questi a percepire lo stipendio a far data dal 28 febbraio 2013 –:
quali iniziative il Governo intenda intraprendere nei confronti dell'Agenzia affinché venga dato immediato seguito al disposto normativo;
per quale motivo, se il trasferimento è avvenuto per legge il 28 febbraio 2013, l'ICE insista nel voler procedere ad una prova selettiva, in evidente contrasto con il trasferimento previsto dalla norma e ribadito dal tribunale del lavoro di Roma;
con quali risorse vengano pagati i 12 dipendenti recentemente assunti a tempo determinato da parte dell'Agenzia;
se non si ritenga di dover verificare l'operato dei dirigenti, responsabili del procedimento, e, nel caso siano accertati eventuali colpevoli ritardi, se non si ritenga di dover adottare iniziative disciplinari verso i responsabili che rischiano di creare gravi danni all'Erario derivanti dalle cause verso l'amministrazione avviate dai 19 ex dipendenti di Buonitalia spa in liquidazione. (3-00895)