• Testo DDL 2971

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Atto a cui si riferisce:
S.2971 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2971
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)
e dal Ministro della difesa (PINOTTI)
di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2017

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017

Onorevoli Senatori. --

1. Finalità.

L'Accordo in questione ha lo scopo di consolidare la collaborazione in materia di sicurezza con Tokyo, nel quadro del comune proposito di contribuire alla pace ed alla stabilità internazionale.

A tal proposito, si precisa che:

-- nel 2012 è stata sottoscritta una Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa della Repubblica italiana e del Giappone, che ha, per la prima volta, fissato la comune intenzione di avviare un dialogo bilaterale in campo militare;

-- è in corso la finalizzazione di un Memorandum d'intesa tra i due Ministeri della difesa sulla cooperazione e gli scambi nel settore della difesa, con lo scopo di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza.

Gli obiettivi di tale cooperazione mirano ad incrementare i rapporti a livello tecnico-industriale con un Paese con cui sono esistenti solidi legami culturali e che risulta un importantissimo attore nel panorama politico, economico e tecnologico mondiale, rappresentando ad oggi la terza potenza economica del pianeta. In particolare, la sottoscrizione di tale Atto consentirà un più efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di difesa, facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore anche in direzione dei mercati dei Paesi terzi.

Si segnala, inoltre, che l'entrata in vigore di tale Accordo -- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante il regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 -- consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo di Tokyo in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento».

Si evidenzia, infine, che l'Accordo in questione, di natura tecnico-industriale, prevede l'invio di tre rappresentanti italiani in territorio giapponese, ad anni alterni e per pochi giorni, esclusivamente per le riunioni del Comitato congiunto previsto nell'articolo 2 e non per attività, in pianta stabile, di tipo militare.

2. Contenuti.

Il quadro normativo in disamina è composto da 7 articoli preceduti da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la sottoscrizione dell'Individual Partnership and Cooperation Programme between NATO and Japan (Partenariato Individuale e Programma di Cooperazione tra il Giappone e la NATO), firmato a Bruxelles il 6 maggio 2014, nonché l'avvenuta entrata in vigore, il 7 giugno 2016, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta in funzione di migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa.

L'articolo 2 statuisce l'istituzione di un Comitato congiunto al fine di definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti. Tale Comitato congiunto sarà composto da tre membri di ciascuna Parte: per l'Italia vi parteciperanno due rappresentanti del Ministero della difesa e uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si prevede, inoltre, la possibilità che le competenti Autorità delle Parti (per l'Italia il Ministero della difesa) concludano discendenti intese di dettaglio delle previsioni dell'Accordo in trattazione, nelle quali verranno specificati i materiali e la tecnologia che verranno scambiati, chi si occuperà del trasferimento, nonché i termini e condizioni dello scambio.

L'articolo 3 obbliga le Parti ad utilizzare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa eventualmente scambiati in rigoroso ossequio ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite, nonché vieta il trasferimento a terzi del diritto di proprietà o di possesso dei materiali oggetto di trasferimento senza il previo consenso della Parte che ha originato il trasferimento.

L'articolo 4 regola la protezione delle informazioni classificate scambiate tra le Parti ai sensi dell'Accordo in esame, prevedendo il rispetto dei propri ordinamenti nazionali e in conformità agli accordi sottoscritti tra le Parti in materia. Al riguardo, si sottolinea che è stato sottoscritto a Roma il 19 marzo 2016 l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, entrato in vigore il 7 giugno 2016 al perfezionamento dello scambio di notifiche, già richiamato nel Preambolo.

L'articolo 5 prevede che l'Accordo e tutte le intese da esso discendenti saranno concretamente attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.

L'articolo 6 prescrive che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo e delle relative intese discendenti siano risolte attraverso consultazioni tra le Parti.

L'articolo 7 enuncia le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che lo stesso:

-- entrerà in vigore, per un periodo di cinque anni, a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali;

-- potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti (tali emendamenti entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l'Accordo);

-- rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e continuerà ad essere vigente fino alla sua cessazione;

-- alla fine del periodo iniziale di cinque anni o in qualsiasi altro momento successivo, potrà essere denunciato da una delle due Parti (la denuncia sarà effettiva a partire dal novantesimo giorno della sua notifica alla altra Parte).

3. Impatto normativo

Stante la valenza politica dell'Accordo in esame, la cui vigenza consentirà al Dicastero della difesa di svolgere, di concerto con Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo nipponico, e comportando oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (al riguardo, si veda la relazione tecnica), esso dovrà essere ratificato dal Presidente della Repubblica previa autorizzazione parlamentare, ai sensi degli articoli 80 e 87 della Costituzione.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Traduzione non ufficiale

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