• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/02049 (2-02049) «Mucci, Catalano, Pastorino, D'Ambrosio, Matarrese, Quintarelli, Vargiu, Mannino, Pili, Prataviera, Furnari, Gigli, Palmieri, Galgano, Civati, Bombassei, Giuditta Pini, Brignone,...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-02049presentato daMUCCI Maratesto diMartedì 12 dicembre 2017, seduta n. 899

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   l'articolo 49 della Costituzione dispone che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale»;

   il regolamento (UE) 211/2011 disciplina gli strumenti che consentono l'iniziativa ai cittadini degli Stati membri, incoraggiando la partecipazione e rendendo l'Unione europea più accessibile. Esso promuove le procedure e le condizioni necessarie a tale obiettivo, che devono risultare chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa stessa, prevedendo la raccolta per via elettronica;

   a livello europeo è stato messo a punto un software fornito dalla Commissione europea per la raccolta online delle sottoscrizioni, che risponde alle specifiche tecniche previste dal regolamento del 2011;

   per quanto concerne le elezioni politiche nazionali, l'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 stabilisce che «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale (...)»;

   l'articolo 6 della legge n. 165 del 2017 ha previsto che, solo per le prossime elezioni politiche, il numero delle sottoscrizioni di cui sopra sia ridotto della metà, ed ha esteso la funzione certificatoria anche ad avvocati abilitati al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale;

   il combinato disposto del numero delle firme richieste per la presentazione delle liste, della platea ridotta dei soggetti autenticatori, e del vincolo di territorialità per gli autenticatori, costituisce un meccanismo che non ha eguali in altri Paesi euro-occidentali, e che risulta essere secondo gli interpellanti una barriera all'ingresso per le formazioni politiche nuove, non costituitisi in gruppi parlamentari nelle due Camere, e che non posseggono la deroga per la raccolta di sottoscrizioni;

   è opportuno secondo gli interpellanti stabilire che vengono considerati soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni anche i semplici cittadini indicati dai comitati promotori dei referendum o dalle liste elettorali;

   il comma 7 dell'articolo 3 della legge citata stabilisce che «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (...) sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata (...)»;

   in data 12 ottobre 2017 è stato accolto dal Governo un ordine del giorno a prima firma Mucci, che ha impegnato il Governo a garantire l'avvio della sperimentazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017 per le consultazioni referendarie –:

   se il Governo intenda assumere iniziative normative per diminuire in maniera sensibile e permanente il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature in vista delle consultazioni elettorali;

   se intenda assumere iniziative normative per consentire ai cittadini, indicati dai comitati promotori delle liste elettorali o dei referendum, di autenticare le firme raccolte, nonché per rimuovere vincoli territoriali di autenticazione ad oggi troppo stringenti;

   se intenda assumere iniziative normative per consentire la sottoscrizione online delle liste elettorali;

   se intenda assumere iniziative normative al fine di semplificare la raccolta firme, anche prevedendo sottoscrizioni online come accade per le sopracitate iniziative dei cittadini dell'Unione europea, anche attraverso l'uso della firma digitale, con riferimento alle richieste referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e alle proposte di legge di iniziativa popolare, di cui al comma 2 dell'articolo 71 della Costituzione.
(2-02049) «Mucci, Catalano, Pastorino, D'Ambrosio, Matarrese, Quintarelli, Vargiu, Mannino, Pili, Prataviera, Furnari, Gigli, Palmieri, Galgano, Civati, Bombassei, Giuditta Pini, Brignone, Sberna, Menorello, Oliaro, Marcon, Prodani, Mazziotti di Celso, Cristian Iannuzzi, Bechis, Binetti, Stumpo, Squeri, Quaranta, Monchiero, Molea».